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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1148

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Normativa europea32021R1148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, quale componente del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 1º gennaio 2021-31 dicembre 2027. Lo Strumento finanzia, con regole distinte ma complementari, programmi nazionali, azioni dell’Unione, azioni specifiche, assistenza tecnica ed emergenziale, con attenzione a diritti fondamentali, solidarietà tra Stati membri e coerenza con il quadro Schengen. Il testo disciplina anche criteri di riparto, tassi di cofinanziamento, prefìnanziamento, monitoraggio, indicatori, valutazione e norme transitorie rispetto al precedente periodo 2014-2020.

Istituzione, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione nell’ambito della gestione concorrente, diretta o indiretta delle risorse destinate alla gestione delle frontiere esterne, alla politica comune dei visti e ai sistemi IT su larga scala connessi a tali politiche. Copre anche, in casi previsti, azioni nei paesi terzi o in relazione a essi, nonché la partecipazione di paesi associati all’acquis di Schengen secondo accordi specifici. Restano escluse le azioni relative al controllo doganale quale finalità principale, quelle sulle frontiere interne non ancora soppresse nei casi ordinari e le misure di rimpatrio, che sono disciplinate da altro regolamento; in situazioni di emergenza alcune esclusioni possono venire meno. Danimarca e Irlanda non partecipano al regolamento secondo i rispettivi protocolli, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein esso costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen.

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Il regolamento istituisce, per il periodo 1º gennaio 2021-31 dicembre 2027, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere. La ratio è rafforzare una gestione europea integrata delle frontiere esterne e una politica comune dei visti efficace, nel rispetto del diritto dell’Unione, dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali, con un impianto fortemente ispirato ai principi di solidarietà, equa ripartizione delle responsabilità e coerenza con Schengen.

Finalità e principi generali

L’obiettivo strategico è duplice: da un lato, assicurare controlli di frontiera efficaci, prevenzione dell’immigrazione illegale, contrasto alla criminalità transfrontaliera e buon funzionamento dello spazio Schengen; dall’altro, sostenere una politica comune in materia di visti capace di facilitare i viaggi legittimi e garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti. Tutte le azioni finanziate devono rispettare la Carta dei diritti fondamentali, l’acquis dell’Unione e i principi di non discriminazione e non respingimento (artt. 3 e 4).

Ambito di applicazione e esclusioni

Lo Strumento finanzia azioni connesse alla gestione delle frontiere esterne, ai sistemi IT su larga scala, alla cooperazione interagenzia e alla politica dei visti, in gestione concorrente, diretta o indiretta (art. 6). Può sostenere anche azioni nei paesi terzi o in relazione a essi, purché coerenti con le priorità dell’Unione e con la politica esterna UE, e comunque non orientate allo sviluppo (art. 5). Sono invece escluse, in via ordinaria, le azioni alle frontiere interne non ancora soppresse, quelle relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera interna e quelle con finalità principale di controllo doganale; in caso di emergenza tali limiti possono essere superati nei casi espressamente previsti.

Definizioni rilevanti

Tra le definizioni più rilevanti figurano: "frontiere esterne", "frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi", "punto di crisi (hotspot)", "azione specifica", "sostegno operativo" e "azioni dell’Unione" (art. 2). Tali nozioni sono centrali per delimitare i progetti ammissibili, la ripartizione delle risorse e il diverso regime di finanziamento applicabile.

Dotazione finanziaria e ripartizione

La dotazione complessiva per il periodo 2021-2027 è pari a 5.241.000.000 EUR a prezzi correnti, cui si aggiunge una dotazione specifica di 1.000.000.000 EUR a prezzi costanti 2018 destinata allo strumento tematico (art. 7). Le risorse sono ripartite tra programmi degli Stati membri e strumento tematico; inoltre, fino allo 0,52 % può essere impiegato per assistenza tecnica. L’allegato I prevede una combinazione di importi fissi iniziali e di ripartizione basata su criteri oggettivi: lunghezza e impatto delle frontiere terrestri e marittime, carico di lavoro negli aeroporti e nei consolati, nonché numero di consolati. Cipro, Malta e Grecia ricevono importi fissi più elevati; alla Lituania è destinato un importo specifico per il regime di transito speciale.

Attuazione in gestione concorrente: programmi nazionali

Nella gestione concorrente, ogni Stato membro deve elaborare un programma coerente con le priorità e le sfide dell’Unione, pienamente allineato con l’acquis pertinente e con gli obblighi internazionali. I programmi devono coprire adeguatamente le misure di attuazione elencate nell’allegato II e devono destinare almeno il 10 % delle risorse all’obiettivo specifico relativo alla politica comune dei visti, salvo motivazione dettagliata di una quota inferiore (art. 13).

La Commissione valuta i programmi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e coinvolge tempestivamente le agenzie competenti, in particolare Frontex, eu-LISA e l’Agenzia per i diritti fondamentali, nelle materie di rispettiva competenza. Nei casi in cui le raccomandazioni Schengen o le valutazioni delle vulnerabilità evidenzino carenze, lo Stato membro interessato deve dare priorità alle misure correttive e può anche riassegnare risorse del programma per conformarsi alle raccomandazioni, in cooperazione con la Commissione e, se del caso, con Frontex (art. 13, paragrafi 7-11).

Riparto iniziale, revisione intermedia e cofinanziamento

Per i programmi nazionali, l’articolo 10 assegna 3.057.000.000 EUR secondo l’allegato I e 611.000.000 EUR per l’adeguamento di metà periodo. La revisione intermedia del 2024 produce effetti dal 1º gennaio 2025 e può essere negata a chi non abbia impegnato almeno il 10 % della dotazione iniziale mediante domande di pagamento intermedio (art. 14). Lo schema di cofinanziamento ordinario è pari al massimo al 75 % delle spese ammissibili, ma sale al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e fino al 100 % per sostegno operativo, regime di transito speciale, assistenza emergenziale e alcune azioni ETIAS (art. 12).

Sostegno operativo e regime di transito speciale

Il sostegno operativo è uno degli elementi più significativi del regolamento: può assorbire fino al 33 % dell’importo del programma nazionale ed è destinato a finanziare autorità pubbliche che svolgono compiti e servizi di interesse pubblico per l’Unione (art. 16). Le spese ammissibili sono elencate nell’allegato VII e comprendono, tra l’altro, personale, formazione, manutenzione, servizi, spese di funzionamento e immobili. Per il regime di transito speciale della Lituania, l’articolo 17 prevede un sostegno specifico per coprire i diritti non riscossi sui visti di transito e i costi supplementari connessi ai regolamenti (CE) n. 693/2003 e n. 694/2003; la disciplina è riesaminata se mutano le condizioni del regime.

Azioni specifiche, azioni dell’Unione e strumento tematico

Lo strumento tematico è la principale riserva di flessibilità del Fondo: finanzia azioni specifiche, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale, con decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione mediante atto di esecuzione (art. 8). Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali con valore aggiunto dell’Unione, che possono ricevere dotazioni aggiuntive (art. 15). Le azioni dell’Unione, finanziate su iniziativa della Commissione, possono assumere la forma di sovvenzioni, premi o appalti e riguardano priorità strategiche come innovazione, apprendimento reciproco e sperimentazione (art. 21).

Assistenza emergenziale

In caso di situazione di emergenza debitamente giustificata, la Commissione può concedere assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili (art. 25). L’assistenza può essere erogata anche tramite sovvenzioni dirette ad agenzie decentrate o assegnata ai programmi nazionali come dotazione aggiuntiva. Il prefinanziamento può arrivare al 95 % del contributo UE; possono essere coperti, se necessario, anche costi sostenuti prima della domanda, purché non anteriori al 1º gennaio 2021. La Commissione può adottare decisioni di finanziamento immediatamente applicabili con validità massima di 18 mesi.

Monitoraggio, indicatori e rendicontazione

Il sistema di sorveglianza è dettagliato e si fonda su indicatori chiave di performance, di output e di risultato contenuti negli allegati V e VIII (artt. 27 e 30). Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali in materia di performance dal 15 febbraio 2023 al 15 febbraio 2031; tali relazioni devono coprire l’ultimo periodo contabile e includere, tra l’altro, progressi verso i target, criticità, complementarità con altri fondi, attuazione di azioni di comunicazione, rispetto delle condizioni abilitanti e, se del caso, progetti in paesi terzi (art. 29). La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi e traduce e pubblica le sintesi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Valutazione intermedia e retrospettiva

La Commissione deve effettuare una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione retrospettiva che consideri anche l’impatto dello Strumento (art. 28). Le valutazioni devono esaminare efficacia, efficienza, pertinenza delle misure di attuazione, coordinamento con altri fondi e valore aggiunto dell’Unione. Va prestata particolare attenzione alle azioni nei paesi terzi o in relazione a essi.

Informazione, trasparenza e tutela del bilancio

Il regolamento impone obblighi di informazione e visibilità dei finanziamenti UE, inclusa l’esposizione dell’emblema dell’Unione e il riferimento alla fonte del sostegno (art. 24). La Commissione deve inoltre pubblicare le informazioni sui programmi e sui finanziamenti in formato aperto e leggibile meccanicamente. Sul piano della tutela finanziaria, trovano applicazione il regolamento finanziario, le regole antifrode e i poteri di OLAF e della Procura europea; beneficiari e Stati membri devono cooperare pienamente alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione.

Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo

Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (art. 34). Le azioni avviate nel quadro del regolamento (UE) n. 515/2014 continuano fino alla loro chiusura, e sono previste regole specifiche per progetti in due fasi e per la continuità finanziaria nel passaggio dal periodo 2014-2020 al nuovo periodo di programmazione (art. 33). Per Danimarca e Irlanda valgono le rispettive clausole di non partecipazione; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità dello Strumento

L’articolo 1 istituisce lo Strumento nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 e ne definisce l’oggetto: obiettivo strategico, obiettivi specifici, misure di attuazione, bilancio e regole di finanziamento.

Obiettivi, non discriminazione e diritti fondamentali

L’articolo 3 individua l’obiettivo strategico nella gestione europea integrata delle frontiere esterne, a tutela della sicurezza interna e della libera circolazione, e due obiettivi specifici: gestione delle frontiere e politica comune dei visti. L’articolo 4 impone il rispetto della Carta, dell’acquis e degli obblighi internazionali, con particolare riguardo a non discriminazione e non respingimento.

Ambito del sostegno ed esclusioni

L’articolo 5 delimita le azioni ammissibili, rinviando agli allegati III e II, e consente alla Commissione di aggiornare l’elenco delle azioni tramite atti delegati. Sono escluse, in via generale, le azioni alle frontiere interne non ancora soppresse, quelle sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera interna e quelle aventi come finalità principale il controllo doganale; in emergenza tali azioni possono diventare ammissibili.

Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

L’articolo 7 fissa la dotazione a 5.241.000.000 EUR a prezzi correnti, più una dotazione aggiuntiva di 1.000.000.000 EUR a prezzi costanti 2018 destinata allo strumento tematico. Di tali risorse, 3.668.000.000 EUR sono per i programmi degli Stati membri e 1.573.000.000 EUR per lo strumento tematico; fino allo 0,52 % può finanziare assistenza tecnica. L’allegato I stabilisce i criteri di riparto tra importi fissi e criteri ponderati per frontiere terrestri, marittime, aeroporti e consolati, con importi maggiorati per Cipro, Malta e Grecia e una dotazione specifica per la Lituania nel regime di transito speciale.

Gestione concorrente: programmi nazionali, prefinanziamento e cofinanziamento

Gli articoli 9-16 disciplinano l’attuazione in gestione concorrente. Il prefinanziamento è versato in frazioni annuali prima del 1º luglio: 4 % nel 2021, 3 % nel 2022 e 5 % nel 2023-2026. Il tasso ordinario di cofinanziamento non supera il 75 %, ma può salire al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e al 100 % per sostegno operativo, regime di transito speciale, assistenza emergenziale, alcune ipotesi ETIAS e assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.

Programmi degli Stati membri e allocazione minima per i visti

L’articolo 13 richiede che i programmi siano coerenti con priorità UE e acquis Schengen e prevedano almeno il 10 % delle risorse per l’obiettivo relativo alla politica comune dei visti, salvo motivazione dettagliata. La Commissione coinvolge le agenzie competenti, in particolare Frontex, eu-LISA e FRA, nella preparazione e nella valutazione dei programmi.

Riassegnazioni, revisione intermedia e sostegno operativo

L’articolo 14 prevede una revisione intermedia nel 2024 con effetti dal 1º gennaio 2025, subordinando l’assegnazione aggiuntiva al livello di spesa del programma. L’articolo 16 consente di destinare fino al 33 % del programma al sostegno operativo, con spese ammissibili elencate all’allegato VII e possibilità di modifica tramite atti delegati. L’articolo 17 disciplina il regime di transito speciale per la Lituania.

Azioni specifiche, azioni dell’Unione e assistenza emergenziale

L’articolo 15 consente finanziamenti aggiuntivi per azioni specifiche da iscrivere nel programma nazionale. L’articolo 21 disciplina le azioni dell’Unione finanziabili su iniziativa della Commissione con sovvenzioni, premi o appalti. L’articolo 25 consente assistenza emergenziale per situazioni di emergenza, con prefinanziamento fino al 95 % e possibilità di coprire costi sostenuti dal 1º gennaio 2021.

Monitoraggio, indicatori, relazioni e valutazione

Gli articoli 27-30 e gli allegati V e VIII fissano un sistema articolato di indicatori di performance, output e risultato, con obbligo di relazioni annuali degli Stati membri dal 15 febbraio 2023 al 15 febbraio 2031. La Commissione effettua una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione retrospettiva, con attenzione anche alle azioni nei paesi terzi.

Disposizioni transitorie e rapporto con il precedente periodo di programmazione

L’articolo 33 salvaguarda le azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 fino alla loro chiusura e consente il completamento di progetti in due fasi, a condizioni rigorose. L’articolo 34 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l’applicazione retroattiva dal 1º gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiegestione delle frontierepolitica dei vistischengencooperazione interagenziafinanziamenti dell’ue

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