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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1147

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Normativa europea32021R1147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il settennio 2021-2027, fissandone obiettivi, risorse, criteri di riparto e modalità di attuazione. Il Fondo sostiene la politica comune UE in materia di asilo e immigrazione, la migrazione legale e l’integrazione, la lotta alla migrazione irregolare e il rimpatrio, nonché la solidarietà tra Stati membri e alcune azioni verso paesi terzi. Il testo disciplina in modo dettagliato la programmazione nazionale, lo strumento tematico, i tassi di cofinanziamento, le somme forfettarie per reinsediamento/ammissione umanitaria, i trasferimenti intra-UE e i meccanismi di sorveglianza, audit e valutazione. Prevede inoltre regole di trasparenza, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e disposizioni transitorie per il passaggio dal precedente Fondo 2014-2020.

Istituzione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per il periodo 2021-2027, con disciplina di obiettivi, dotazione finanziaria, modalità di gestione, ammissibilità e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, nonché, alle condizioni previste dall’articolo 7, ad eventuali paesi terzi associati al Fondo in forza di uno specifico accordo. Riguarda il finanziamento di azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione, rimpatrio e riammissione, solidarietà tra Stati membri, cooperazione con paesi terzi e misure connesse, inclusi alcuni interventi a sostegno di paesi terzi e di territori d’oltremare. Sono esclusi, tra gli altri, le persone fisiche quali beneficiari del finanziamento diretto (articolo 24, paragrafo 2), mentre per le azioni nei paesi terzi sono imposti vincoli di coerenza con la politica esterna dell’Unione e con il principio di non sviluppo. Danimarca e Irlanda non partecipano al regolamento secondo i rispettivi protocolli; il regolamento si applica con effetto dal 1o gennaio 2021.

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027

Il regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, nel quadro delle politiche dell’Unione in materia di asilo e immigrazione e in coerenza con il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Il Fondo è concepito come principale strumento di finanziamento UE per sostenere sistemi di accoglienza, asilo, integrazione, migrazione legale, rimpatrio e cooperazione con i paesi terzi, nel rispetto dei diritti fondamentali, della Carta e degli obblighi internazionali.

Finalità e impostazione generale

L’obiettivo strategico è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione. Il regolamento insiste sulla necessità di percorsi legali e sicuri, sulla lotta ai movimenti irregolari e sulla centralità della solidarietà, anche mediante il sostegno alle situazioni di pressione sui sistemi nazionali.

Obiettivi specifici

Il Fondo opera attraverso quattro obiettivi specifici:

  • rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, inclusa la sua dimensione esterna;
  • rafforzare la migrazione legale verso gli Stati membri e promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
  • contrastare la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e sostenere la reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
  • migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Gli allegati II e III dettagliano le misure e le tipologie di intervento finanziabili per ciascun obiettivo, includendo interventi su accoglienza, procedure, minori migranti, integrazione, rimpatrio volontario e forzato, riammissione, capacità amministrative, dati e statistiche, nonché azioni nei paesi terzi quando coerenti con le politiche esterne dell’Unione.

Principi trasversali: diritti fondamentali, genere e non discriminazione

Il regolamento impone che tutte le azioni finanziate rispettino l’acquis dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali e gli obblighi internazionali. La parità di genere e l’integrazione della prospettiva di genere devono essere considerate in tutte le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione. È inoltre richiesta la prevenzione di ogni discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta.

Partenariato e coordinamento con altri strumenti UE

Ai fini del Fondo, il partenariato include autorità regionali e locali, organizzazioni internazionali, ONG, istituzioni per i diritti umani, organismi per le pari opportunità e parti economiche e sociali. Il Fondo deve essere coerente e complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione, in particolare FSE+ e FESR, evitando duplicazioni. Per le azioni nei paesi terzi è richiesto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna e coerenza con la politica esterna dell’Unione, con i documenti strategici di programmazione e con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Dotazione finanziaria e riparto

La dotazione complessiva è pari a 9.882.000.000 EUR a prezzi correnti, di cui:

  • 6.270.000.000 EUR per i programmi degli Stati membri;
  • 3.612.000.000 EUR per lo strumento tematico.

È possibile destinare fino allo 0,42 % all’assistenza tecnica. L’allegato I prevede un importo fisso iniziale di 8.000.000 EUR per ciascuno Stato membro, salvo Cipro, Malta e Grecia che ricevono 28.000.000 EUR ciascuno, con riparto del residuo su base percentuale tra asilo, migrazione legale/integrazione e migrazione irregolare/rimpatri. I dati di riferimento sono basati, per l’assegnazione iniziale, sugli anni 2017-2019.

Programmi nazionali e revisione intermedia

Ciascuno Stato membro deve elaborare un programma coerente con le priorità dell’Unione e con le misure di attuazione dell’allegato II. In linea di principio, ogni programma deve destinare almeno il 15 % delle risorse all’obiettivo asilo e almeno il 15 % all’obiettivo migrazione legale e integrazione; la deroga è ammessa solo con motivazione dettagliata.

La revisione intermedia avviene nel 2024, con allocazione dell’importo aggiuntivo di 1.045.000.000 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2025. Lo Stato membro che non abbia presentato domande di pagamento per almeno il 10 % della dotazione iniziale non è ammesso alla quota aggiuntiva. La Commissione tiene inoltre conto, dal 2025, dei progressi verso gli obiettivi intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

Strumento tematico

Lo strumento tematico è la componente più flessibile del Fondo e finanzia:

  • azioni specifiche;
  • azioni dell’Unione;
  • assistenza emergenziale;
  • reinsediamento e ammissione umanitaria;
  • trasferimenti intra-UE di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale;
  • rete europea sulle migrazioni.

Almeno il 20 % della dotazione iniziale dello strumento tematico è assegnato all’obiettivo di solidarietà/equa ripartizione della responsabilità. Inoltre, almeno il 5 % è destinato alle misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali. La Commissione adotta decisioni di finanziamento annuali o pluriennali e può modificare di conseguenza i programmi nazionali.

Tassi di finanziamento e prefinanziamento

Il contributo UE non supera, di regola, il 75 % delle spese ammissibili. Può salire al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e fino al 100 % per sostegno operativo, assistenza emergenziale e assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. Il prefinanziamento è versato annualmente secondo percentuali predeterminate: 4 % nel 2021, 3 % nel 2022 e 5 % dal 2023 al 2026.

Reinsediamento, ammissione umanitaria e ricollocazione

Per incentivare il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, il regolamento stabilisce importi forfettari non collegati ai costi:

  • 10.000 EUR per ogni persona reinsediata;
  • 6.000 EUR per ogni persona ammessa umanitariamente;
  • 8.000 EUR per ciascuna persona ammessa umanitariamente appartenente a categorie vulnerabili specifiche.

Per i trasferimenti intra-UE, sono previsti 10.000 EUR per ogni richiedente protezione internazionale trasferito e 10.000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito, nonché 500 EUR per lo Stato membro che sostiene il costo del trasferimento. Sono previste regole per i familiari quando il trasferimento è necessario per l’unità familiare.

Sostegno operativo

Gli Stati membri possono utilizzare fino al 15 % della propria dotazione per il sostegno operativo, che deve restare collegato agli obiettivi specifici del Fondo e rispettare il diritto dell’Unione e la Carta. Le spese ammissibili riguardano principalmente costi del personale, servizi di manutenzione/sostituzione delle attrezzature, inclusi i sistemi informatici, e manutenzione/riparazione delle infrastrutture.

Azioni dell’Unione, rete europea sulle migrazioni e finanziamento misto

Il Fondo finanzia anche azioni dell’Unione, attuate su iniziativa della Commissione, che possono assumere la forma di sovvenzioni, premi, appalti o strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. La rete europea sulle migrazioni è espressamente sostenuta dal Fondo, con risorse dedicate e un programma di lavoro adottato dalla Commissione previa approvazione del comitato direttivo.

Assistenza emergenziale

Il Fondo può intervenire in caso di emergenze connesse a:

  • afflussi massicci o sproporzionati di cittadini di paesi terzi negli Stati membri;
  • afflusso di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
  • situazioni migratorie eccezionali in paesi terzi dovute a conflitti o sviluppi politici.

Il prefinanziamento può raggiungere il 95 % del contributo UE. In casi urgenti, la Commissione può adottare una decisione di finanziamento immediatamente applicabile, valida per un massimo di 18 mesi. Sono ammissibili, in casi giustificati, spese anteriori alla domanda purché non precedenti al 1o gennaio 2021.

Sorveglianza, indicatori, rendicontazione e valutazione

Il sistema di monitoraggio è fondato sugli indicatori chiave di performance degli allegati V e VIII. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali in materia di performance entro il 15 febbraio di ogni anno dal 2023 al 2031 compreso; la prima relazione copre il periodo dal 1o gennaio 2021. Le relazioni includono, tra l’altro, dati su integrazione, rimpatri, reinsediamento, trasferimenti e progetti in paesi terzi.

La Commissione effettua una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione retrospettiva, con particolare attenzione alle azioni svolte in paesi terzi o con tali paesi. Gli allegati contengono inoltre i codici di intervento, gli indicatori di output e di risultato e i codici per le tipologie di azione.

Controlli, audit e tutela del bilancio dell’Unione

Il regolamento rafforza la tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiamando OLAF, la Procura europea e la Corte dei conti. I paesi terzi associati devono concedere i diritti di accesso necessari. Per i progetti gestiti da organizzazioni internazionali con sistemi di controllo approvati, il testo consente verifiche di gestione semplificate a condizione di specifici flussi documentali e prevede un audit annuale entro il 15 ottobre.

Disposizioni transitorie e applicazione retroattiva

Le azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 516/2014 continuano ad essere disciplinate da quel regolamento fino alla loro chiusura. Sono previste regole per i progetti “a fasi” e per l’ammissibilità temporanea di alcuni costi sostenuti dal 1o gennaio 2021, al fine di evitare interruzioni del sostegno. Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Disposizioni principali

Istituzione e durata del Fondo

L’articolo 1 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2027 e ne definisce oggetto, obiettivi, dotazione di bilancio e forme di finanziamento. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021 (articolo 40).

Obiettivi strategici e specifici

L’articolo 3 individua l’obiettivo strategico di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, rafforzamento e sviluppo della politica comune UE in materia di asilo e immigrazione. Gli obiettivi specifici sono quattro: rafforzare il sistema europeo comune di asilo; rafforzare la migrazione legale e l’integrazione; contrastare la migrazione irregolare e favorire rimpatri/riammissioni/reintegrazione; migliorare solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri.

Ambito del sostegno e azioni ammissibili

Gli articoli 5 e gli allegati III e II delimitano le azioni finanziabili: sviluppo di strategie e capacità amministrative, accoglienza e procedure di asilo, protezione dei minori e delle persone vulnerabili, reinsediamento e ammissione umanitaria, migrazione legale e integrazione, rimpatrio volontario e forzato, riammissione, azioni nei paesi terzi e solidarietà tra Stati membri. La Commissione può aggiornare gli elenchi di azioni ammissibili mediante atti delegati per far fronte a circostanze nuove o impreviste.

Parità di genere, non discriminazione e partenariato

L’articolo 6 impone l’integrazione della prospettiva di genere e misure contro ogni discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta in tutte le fasi di programmazione e attuazione. L’articolo 4 amplia il partenariato includendo autorità regionali e locali, organizzazioni internazionali, ONG, istituzioni nazionali per i diritti umani, organismi per le pari opportunità e parti economiche e sociali.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L’articolo 10 stabilisce una dotazione complessiva di 9.882.000.000 EUR a prezzi correnti: 6.270.000.000 EUR per i programmi degli Stati membri e 3.612.000.000 EUR per lo strumento tematico. Fino allo 0,42 % è destinabile ad assistenza tecnica. L’allegato I prevede un importo fisso iniziale di 8.000.000 EUR per ciascuno Stato membro, elevato a 28.000.000 EUR per Cipro, Malta e Grecia, e criteri di ripartizione fondati su asilo, migrazione legale/inclusione e lotta alla migrazione irregolare.

Programmi nazionali, riparto minimo e riesame intermedio

Gli articoli 13, 16 e 17 disciplinano le dotazioni nazionali e il riesame intermedio. Ogni Stato membro deve destinare almeno il 15 % delle risorse all’obiettivo asilo e almeno il 15 % all’obiettivo migrazione legale/integrazione, salvo motivazione dettagliata. Nel 2024 la Commissione riassegna l’importo aggiuntivo di 1.045.000.000 EUR con effetti dal 1o gennaio 2025; gli Stati membri che non abbiano impegnato almeno il 10 % della dotazione iniziale tramite domande di pagamento non ricevono la quota aggiuntiva.

Cofinanziamento e prefinanziamento

L’articolo 15 fissa un tasso ordinario massimo del 75 % delle spese ammissibili, elevabile al 90 % per azioni specifiche e per le azioni dell’allegato IV, e fino al 100 % per sostegno operativo, assistenza emergenziale e assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. L’articolo 14 prevede prefinanziamenti annuali pari al 4 % nel 2021, 3 % nel 2022 e 5 % per ciascun anno 2023-2026, con versamenti frazionati entro il 1o luglio e regole specifiche per programmi approvati dopo il 1o luglio 2021.

Strumento tematico

L’articolo 11 disciplina lo strumento tematico, che finanzia in modo flessibile azioni specifiche, azioni dell’Unione, assistenza emergenziale, reinsediamento e ammissione umanitaria, trasferimenti intra-UE, rete europea sulle migrazioni e assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Almeno il 20 % della dotazione iniziale dello strumento tematico va all’obiettivo solidarietà/ricollocazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e almeno il 5 % è destinato alle misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali.

Reinsediamento, ammissione umanitaria e trasferimenti intra-UE

Gli articoli 19 e 20 prevedono importi forfettari non collegati ai costi: 10.000 EUR per ogni persona reinsediata, 6.000 EUR per ogni persona ammessa per via umanitaria, elevati a 8.000 EUR per specifiche categorie vulnerabili; 10.000 EUR per ogni richiedente protezione internazionale trasferito tra Stati membri e 10.000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito, oltre a 500 EUR allo Stato membro che sostiene il costo del trasferimento. Sono previste estensioni ai familiari per l’unità familiare e obblighi di conservazione dei dati per audit e controllo.

Sostegno operativo

L’articolo 21 consente a ciascuno Stato membro di utilizzare fino al 15 % della propria dotazione per sostenere costi operativi relativi agli obiettivi specifici del Fondo, con obbligo di conformità al diritto UE e alla Carta. Il sostegno operativo copre, secondo l’allegato VII, costi del personale e costi di servizi e manutenzione di attrezzature e infrastrutture.

Gestione, beneficiari e azioni dell’Unione

Gli articoli 23-29 disciplinano l’attuazione in gestione diretta o indiretta, i soggetti ammissibili e le azioni dell’Unione. Sono ammessi soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, nei paesi e territori d’oltremare collegati, in alcuni paesi terzi associati o indicati nei programmi di lavoro, nonché organizzazioni internazionali e soggetti costituiti ai sensi del diritto dell’Unione; le persone fisiche non sono ammissibili. Il Fondo finanzia anche la rete europea sulle migrazioni, operazioni di finanziamento misto e assistenza tecnica della Commissione al 100 %.

Assistenza emergenziale

L’articolo 31 prevede un sostegno per situazioni di emergenza dovute ad afflussi massicci o sproporzionati di cittadini di paesi terzi, a flussi di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE o a crisi migratorie in paesi terzi. Il prefinanziamento può arrivare al 95 % del contributo UE; la Commissione può adottare decisioni di finanziamento immediatamente applicabili per un massimo di 18 mesi. Le spese sostenute prima della domanda sono ammissibili solo se non anteriori al 1o gennaio 2021.

Sorveglianza, indicatori e rendicontazione

Gli articoli 33, 35 e 36 stabiliscono un sistema di monitoraggio basato sugli indicatori degli allegati V e VIII. Gli Stati membri presentano relazioni annuali in materia di performance dal 15 febbraio 2023 fino al 15 febbraio 2031; la relazione relativa al 2023 copre il periodo dal 1o gennaio 2021. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi e pubblica le sintesi, tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Valutazione intermedia e retrospettiva

L’articolo 34 prevede una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024, con esame di efficacia, efficienza, pertinenza, coordinamento con altri fondi e valore aggiunto dell’Unione. È prevista anche una valutazione retrospettiva comprensiva dell’impatto del Fondo e una particolare attenzione alle azioni in paesi terzi, con possibilità di revisione del regolamento.

Tutela degli interessi finanziari e controlli

L’articolo 8 e i considerando dedicati alla protezione del bilancio impongono a paesi terzi associati e beneficiari di concedere a Commissione, OLAF e Corte dei conti i diritti necessari e l’accesso alle informazioni. L’articolo 22 introduce un regime semplificato di verifiche per progetti gestiti da organizzazioni internazionali con sistemi di controllo positivamente valutati, con audit annuale entro il 15 ottobre e obblighi documentali specifici.

Disposizioni transitorie

L’articolo 39 mantiene l’applicazione del regolamento (UE) n. 516/2014 e degli altri atti del periodo 2014-2020 per le azioni avviate sotto quel regime fino alla loro chiusura. Sono previste regole per la continuità dei progetti a fasi e per l’ammissibilità limitata di costi sostenuti dal 1o gennaio 2021 per azioni già avviate in gestione diretta.

Come è indicizzato

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