Ordinanza n. 1093/2026 - Napoli, Sezione 9
avverso il diniego (comunicato a mezzo p.e.c. in data 03.10.2025) alla richiesta di accesso formulata il 29.09.2025 dal sindacato CISAL SINALV agli atti dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di affidamento dei servizi di portierato e reception tramite le società controinteressate al di fuori della procedura di aggiudicazione dei relativi servizi dall'01.10.2025 alla società di Vigilanza URBE, come da gara SO.RE.SA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all'affidamento dei servizi di portierato e reception al di fuori della procedura di aggiudicazione dei relativi servizi
Esito
La controversia
L'organizzazione sindacale ha impugnato il diniego, comunicato a mezzo PEC il 3 ottobre 2025, opposto alla richiesta di accesso del 29 settembre 2025 riguardante gli atti dell'IRCCS relativi all'affidamento dei servizi di portierato e reception tramite società controinteressate, al di fuori della procedura di aggiudicazione dei servizi affidati dal 1° ottobre 2025 alla società di vigilanza URBE nell'ambito della gara SO.RE.SA. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di rappresentanza della parte ricorrente, rilevando che il ricorso era stato proposto da un soggetto qualificatosi "Segretario Regionale Responsabile p.t." anziché dal legale rappresentante dell'organizzazione sindacale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, l'atto di conferimento della rappresentanza legale oppure lo statuto dell'associazione sindacale ricorrente, così da individuare l'organo munito del potere di rappresentanza. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e ha fissato per la discussione l'udienza camerale del 24 marzo 2026. La decisione sull'accesso e sull'eccezione di difetto di rappresentanza è stata riservata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ambito dell'istruttoria.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ambito dell'istruttoria.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione eccepisce il difetto di rappresentanza processuale dell'associazione ricorrente, il giudice può disporre l'acquisizione dell'atto di conferimento della rappresentanza legale o dello statuto, al fine di individuare l'organo munito del relativo potere prima di decidere la domanda principale.
- La fissazione di un termine per il deposito della documentazione rappresentativa e il rinvio della discussione comportano una decisione interlocutoria, senza definizione della domanda di accesso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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