Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28191/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla curatela fallimentare di una società correntista per ottenere la ripetizione di somme che si assumevano indebitamente percepite dalla banca su un rapporto di conto corrente acceso nel 1982 e chiuso il 31.12.2004. Il Tribunale aveva condannato l'istituto di credito alla restituzione di euro 85.567,30 oltre interessi, ritenendo indebita l'applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto in assenza di espressa pattuizione; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la rideterminazione del saldo fosse fondata su estratti conto parziali, non risalenti all'apertura del rapporto, e che quindi la prova del credito restitutorio non fosse stata assolta; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina bancaria e civilistica sugli interessi, lamentando l'applicazione del tasso legale sostitutivo per tutto il rapporto nonostante questo fosse sorto prima della normativa del 1992-1993.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di produzione lacunosa degli estratti conto da parte del correntista che agisca in ripetizione, il giudice può integrare la prova anche mediante consulenza tecnica contabile e può prendere come base di ricalcolo il primo estratto conto disponibile che presenti continuità, senza necessità di un azzeramento del saldo. Ha inoltre respinto il secondo motivo osservando che, per i contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della disciplina bancaria del 1992 e del 1993, la nullità dei patti sugli interessi rinvianti agli usi e la relativa sostituzione legale non operano retroattivamente; pertanto la Corte d'appello aveva correttamente applicato il tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c. all'intero rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato come parametro della censura, ma la Corte non ravvisa violazione nella valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato nel primo motivo, ma non è ravvisata alcuna violazione della regola del giusto processo.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di rapporti di conto corrente e documentazione del saldo.

  • art. 1857 c.c.

    richiamato nel primo motivo quale norma sul conto corrente bancario.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla ripetizione di indebito.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che chi agisce in ripetizione deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi, ma che la prova può essere integrata dal giudice in presenza di documentazione incompleta.

  • art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato nel primo motivo; la Corte non accoglie la doglianza sulla documentazione del rapporto bancario.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come strumento processuale utilizzato per ottenere gli estratti conto mancanti.

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato quale rimedio cautelare previamente esperito per ottenere gli estratti conto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 161, comma 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del t.u.b. restano regolati dalla disciplina anteriore.

  • L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4

    le norme che hanno introdotto la nullità dei patti sugli interessi con rinvio agli usi non hanno efficacia retroattiva.

  • art. 117, commi 6 e 7, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    la disciplina sostitutiva dei patti nulli non si applica retroattivamente ai rapporti già conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1284 c.c.

    per i rapporti anteriori alla normativa bancaria del 1992-1993, il tasso legale sostitutivo può essere applicato per l'intera durata del rapporto quando la clausola sugli interessi sia invalida secondo la disciplina non retroattiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Chi agisce in ripetizione di indebito su un conto corrente bancario deve provare i singoli pagamenti contestati e l'assenza della causa debendi, ma se la documentazione è incompleta il giudice può colmare la lacuna con una consulenza contabile e utilizzare come base il primo estratto conto disponibile purché continuo, senza necessità di azzerare il saldo.
  • La produzione parziale degli estratti conto non impedisce in assoluto la ricostruzione del rapporto dare-avere: il ricalcolo può essere limitato al periodo documentalmente accertabile, e tale soluzione è legittima anche se più favorevole al debitore che deve restituire, perché evita di premiare la mancata conservazione integrale della documentazione.
  • Per i contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della disciplina bancaria del 1992-1993, le norme che sanciscono la nullità delle clausole sugli interessi riferite agli usi e la conseguente sostituzione legale non operano retroattivamente; il giudice deve quindi applicare la disciplina anteriore, senza estendere oltre il limite temporale le regole sopravvenute.
  • In presenza di clausole sugli interessi invalide in rapporti anteriori alla riforma bancaria, la sostituzione con il tasso legale può operare secondo il regime legale vigente, ma solo nel rispetto del principio di irretroattività della normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.