Cassazione Penale, Sentenza n. 34727/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, con provvedimento dell’8 aprile 2026 ha respinto l’istanza diretta a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della sorveglianza speciale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011. L’interessato era stato assoggettato con decreto del 31 gennaio 2025, divenuto irrevocabile il 29 marzo 2025, alla sorveglianza speciale per due anni, con divieto di avvicinamento e comunicazione ai genitori e, dopo il rifiuto del braccialetto elettronico, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana. Era inoltre collocato presso un centro di accoglienza per seguire un percorso terapeutico contro l’abuso di sostanze. La libertà vigilata era stata disposta con sentenza di condanna, ma il relativo provvedimento di esecuzione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo è intervenuto il 10 dicembre 2025, dopo l’applicazione e l’irrevocabilità della misura di prevenzione. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo l’inefficacia della sorveglianza speciale in ragione dell’applicazione della libertà vigilata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che l’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 non sancisce un’incompatibilità assoluta tra sorveglianza speciale e libertà vigilata, ma impedisce la loro esecuzione simultanea: quando la misura di sicurezza è già in corso, la sorveglianza speciale non può essere eseguita e i suoi effetti cessano; invece, se la libertà vigilata viene eseguita dopo l’avvio della misura di prevenzione, trova applicazione l’art. 15, comma 2, secondo periodo, secondo cui la libertà vigilata decorre dopo la cessazione dell’obbligo di soggiorno. Nel caso concreto, la libertà vigilata è stata avviata soltanto il 10 dicembre 2025, quando la sorveglianza speciale era già in esecuzione; essa dovrà quindi essere eseguita dopo la cessazione dell’obbligo di permanenza presso il centro imposto nell’ambito della misura di prevenzione. Nessun motivo è stato accolto o dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 159/2011
La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione, spiegando che «ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima».
La disposizione esclude l’esecuzione simultanea della sorveglianza speciale e della misura di sicurezza, ma non la loro applicazione congiunta in successione. Se la misura di sicurezza è già in esecuzione, la sorveglianza speciale non può essere eseguita durante quel periodo.
art. 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011
La norma va poi letta tenendo conto del dettato di cui all’art. 15, comma 2 secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in forza del quale «se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno».
Quando la libertà vigilata è applicata a una persona già sottoposta all’obbligo di soggiorno nell’ambito della sorveglianza speciale, la libertà vigilata viene eseguita dopo la cessazione di tale obbligo.
Massime di principio
- La sorveglianza speciale e la libertà vigilata non sono incompatibili in assoluto: la disciplina vieta la loro esecuzione simultanea e consente che siano eseguite in successione.
- Ai fini dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 rileva che la misura di sicurezza sia effettivamente in corso di esecuzione, non la sola circostanza che sia stata disposta con una precedente sentenza.
- Se la libertà vigilata viene applicata quando è già in corso la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essa deve essere eseguita dopo la cessazione dell’obbligo di soggiorno, secondo l’art. 15, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011.
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