Sentenza del 20/07/2018 n. 19349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.R. aveva aderito a un esodo incentivato e ricevuto dal Banco XXXX una somma destinata al versamento della contribuzione volontaria INPS necessaria per raggiungere i requisiti pensionistici. Il contribuente sosteneva che tale somma fosse stata assoggettata erroneamente a tassazione ordinaria, anziché a tassazione separata, con conseguente maggiore imposizione e mancata deduzione dei contributi versati. Chiedeva quindi il rimborso delle maggiori imposte IRPEF relative al 2004. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, l'assenza di prova dell'effettiva applicazione di ritenute fiscali sulla somma e la mancata indicazione dell'importo richiesto a rimborso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo ammissibile la domanda di rimborso perché erano individuabili sia la causa petendi sia il petitum; la mancata quantificazione precisa dell'importo riguardava il merito e non l'ammissibilità. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il contribuente non aveva dimostrato l'effettiva effettuazione di ritenute sulla somma, né aveva indicato l'importo nella dichiarazione tra i redditi soggetti a tassazione separata. La motivazione della Commissione regionale è stata ritenuta insufficiente sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina l'azione di rimborso delle imposte dirette; chi richiede il rimborso deve dimostrare l'esistenza di un pagamento non dovuto o di ritenute effettivamente subite.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Consente, nei limiti e nei termini previsti, di correggere una dichiarazione fiscale per emendare errori che abbiano determinato un'imposta maggiore o un minor credito. La Corte ha rilevato che il contribuente avrebbe potuto valutare tempestivamente tale strumento.
D.P.R. n. 322 del 1998
È richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e alla possibilità di correggere la dichiarazione fiscale.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova: chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresa l'effettiva applicazione delle ritenute o il pagamento dell'imposta non dovuta.
Art. 18, comma 2, lett. d, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiede che il ricorso tributario individui la domanda e i suoi elementi essenziali. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione della causa della pretesa e del rimborso richiesto, anche senza una quantificazione iniziale dettagliata.
Art. 19, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 546 del 1992
Riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso tributario.
Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione ai requisiti e agli effetti della domanda nel processo tributario.
Art. 132 c.p.c.
Impone che la sentenza esponga una motivazione comprensibile e sufficiente. La decisione regionale è stata censurata perché non aveva spiegato adeguatamente l'effettiva maggiore imposizione e l'esistenza delle ritenute.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione delle norme processuali e all'omesso esame o all'insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- In una domanda di rimborso tributario non è necessariamente indispensabile indicare subito il quantum in modo definitivo, purché siano chiaramente individuati il fatto da cui deriva l'asserito pagamento indebito e il rimborso richiesto; la quantificazione può riguardare il merito.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve provare concretamente l'avvenuto pagamento dell'imposta o l'applicazione delle ritenute di cui chiede la restituzione. La sola affermazione di una maggiore imposizione non è sufficiente.
- Quando il contribuente sostiene che un reddito sia stato sottoposto a tassazione ordinaria invece che separata, deve fornire documentazione coerente con tale ricostruzione, come certificazioni del sostituto, buste paga, dichiarazioni e prospetti delle ritenute.
- Non è possibile ottenere una riliquidazione fiscale sulla base di ricostruzioni meramente ipotetiche o in contrasto con le dichiarazioni presentate dal contribuente e dal sostituto d'imposta, salvo che tali dati siano adeguatamente contestati e provati.
- Gli errori nella dichiarazione dei redditi devono essere corretti, quando possibile, mediante gli strumenti e nei termini previsti dalla normativa sulle dichiarazioni integrative; l'omessa correzione tempestiva può limitare le possibilità di recupero.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente sia l'esistenza del maggior prelievo sia il metodo di calcolo del rimborso; una motivazione generica sul fatto che vi sia stata una maggiore incidenza fiscale può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
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