Sentenza del 05/05/2017 n. 3157 - Comm. Trib. Prov. Milano
REATI TRIBUTARI - Responsabilità del professionista - Esonero del soggetto obbligato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere penalmente responsabile perché aveva conferito a un professionista l'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. La questione riguardava quindi se l'affidamento dell'adempimento fiscale a un consulente potesse esonerare il contribuente o altro soggetto obbligato dalla responsabilità per il reato tributario omissivo.
La decisione
La responsabilità non è stata esclusa. Il conferimento dell'incarico al professionista non trasferisce né elimina l'obbligo fiscale personale del soggetto tenuto alla dichiarazione. Gli obblighi tributari, in quanto finalizzati alla corretta tassazione dei redditi, non ammettono sostituti o equipollenti e configurano un reato omissivo proprio, personale e indelegabile. Pertanto, l'eventuale errore, omissione o inadempimento del professionista non esonera automaticamente il soggetto obbligato dalla responsabilità penale.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale in materia di reati tributari
Il conferimento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il reato tributario commesso.
L'obbligo dichiarativo resta personale e non viene trasferito al professionista incaricato.
Cassazione penale, sentenza n. 38335/2013
Gli obblighi fiscali [...] non ammettono sostituti ed equipollenti e, conseguentemente, configurano sempre un reato omissivo proprio, personale ed indelegabile.
Il soggetto individuato dalla legge come obbligato conserva la responsabilità per l'adempimento fiscale, anche quando si avvale di un consulente.
Massime di principio
- Affidare a un commercialista o a un altro professionista la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione non esonera, di regola, il contribuente o altro soggetto obbligato dalla responsabilità penale tributaria.
- Gli obblighi dichiarativi qualificati dalla legge come personali e indelegabili richiedono al soggetto obbligato di verificare, per quanto esigibile, la correttezza e l'effettiva presentazione della dichiarazione.
- La mera esistenza di un incarico professionale non basta a escludere il dolo o la responsabilità; possono assumere rilievo solo circostanze concrete idonee a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dal singolo reato.
- Il professionista può eventualmente rispondere autonomamente del proprio comportamento, ma la sua responsabilità non sostituisce automaticamente quella del soggetto fiscalmente obbligato.
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