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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34009/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Mario Granato un equo indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a un provvedimento cautelare adottato durante un intervento di polizia fondato su una comunicazione di notizia di reato. La Corte territoriale aveva qualificato il caso come "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che la misura fosse stata emessa e mantenuta senza la condizione dei gravi indizi di colpevolezza. Il Ministero eccepiva invece: errata sussunzione normativa e valutazione ex post degli elementi, mancato approfondimento della rilevanza della condotta del ricorrente (connivenza/colpa grave) e difetti motivazionali nella quantificazione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata contraddittoria e inadeguata. Ha rilevato che la Corte d'appello ha sovrapposto ingiustizia formale e ingiustizia sostanziale e non ha compiuto il corretto esame ex ante della condotta del richiedente richiesto nei casi di ingiustizia sostanziale. Ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il giudice della riparazione distingue tra "ingiustizia sostanziale" (comma 1) e "ingiustizia formale" (comma 2). Nel caso di ingiustizia sostanziale occorre valutare ex ante la condotta del richiedente per verificare eventuali comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano causato o contribuito all'adozione della misura; nel caso di ingiustizia formale si applica il principio D'Ambrosio quando l'insussistenza ab origine emerge per diversa valutazione degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Individua le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, in particolare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; l'assenza di tali condizioni rileva ai fini della illegittimità della misura cautelare.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 273 come parte delle condizioni la cui mancanza può determinare l'illegittimità del titolo cautelare.

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio secondo cui la circostanza di avere concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può precludere la riparazione quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità emerge sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice e per una diversa loro valutazione.

  • D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Ha modificato l'art. 314, comma 1, stabilendo, come interpretato dalla giurisprudenza citata, che il silenzio del richiedente in sede di interrogatorio non ostacola il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

  • Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021 (Sanyang) e altre pronunce correlate

    Giurisprudenza che chiarisce il concetto di "connivenza" e la necessità di valutare la condotta extraprocedimentale del richiedente ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'indennizzo quando sussistono comportamenti causali rispetto all'intervento dell'Autorità.

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra ingiustizia formale (insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, valutabile anche con riferimento agli stessi elementi originari) e ingiustizia sostanziale (pronuncia assolutoria senza che il titolo cautelare sia stato dichiarato illegittimo).
  • Nei casi qualificabili come ingiustizia sostanziale il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante della condotta del richiedente, approfondendo eventuali comportamenti extraprocedimentali dolosi o gravemente colposi che abbiano causalmente inciso sull'adozione o sulla permanenza della misura cautelare.
  • Se l'insussistenza ab origine emerge soltanto per diversa valutazione degli stessi elementi trasmessi al giudice cautelare (caso D'Ambrosio), la condotta del richiedente non può essere efficacemente contestata come causa idonea a escludere l'indennizzo per colpa grave.
  • Il silenzio del detenuto in sede di interrogatorio non costituisce, alla luce della modifica normativa e della giurisprudenza recente, motivo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione.
  • In sede di liquidazione dell'indennizzo il giudice deve motivare specificamente se e in quale misura la condotta del richiedente abbia inciso causalmente sulla detenzione, e distinguere chiaramente le categorie giuridiche applicate (formale vs sostanziale); in mancanza la decisione è vulnerabile per vizio motivazionale.
  • In presenza di elementi indicanti possibile connivenza o partecipazione attiva alla condotta che ha determinato l'intervento di polizia, il giudice deve valutare la sussistenza di dolo o colpa grave e la loro incidenza sull'eventuale esclusione o riduzione dell'indennizzo.

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