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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del parere negativo al trasferimento presso le sezioni operative interne della Questura di Palermo, adottato dal Questore di Palermo e pubblicato sul portale interno dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-; - del parere negativo al trasferimento presso il comparto Polfer Sicilia - sezione operativa interna, adottato dal Questore di Palermo e pubblicato sul portale interno dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-; - del parere negativo al trasferimento presso il reparto repressione del crimine - Sicilia occidentale Palermo sezioni operative, adottato dal Questore di Palermo e pubblicato sul portale interno dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-; - del parere negativo al trasferimento presso comparto Polstrada Sicilia occidentale - adottato dal Questore di Palermo e pubblicato sul portale interno dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-; - del parere negativo al trasferimento presso la VII zona polizia di frontiera - polfrontiera presso scalo aeroporto Punta Raisi, adottato dal Questore di Palermo e pubblicato sul portale interno dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-; - della nota della Questura di Palermo esibita all'esito di apposita istanza di accesso agli atti in data 25 maggio 2025 contenente le motivazioni sottese al parere negativo al trasferimento del ricorrente presso tutte le sedi facenti capo alla Questura di Palermo (c.d. incompatibilità ambientale assoluta, appunto del 29 aprile 2025); - del provvedimento recante le movimentazioni autorizzate nel mese di giugno 2025, adottato in data 27 giugno 2025 e reso noto mediante pubblicazione presso il portale interno al corpo doppiavela, sezione movimenti, nella parte in cui non contiene il nominativo dell'odierno ricorrente; - dei pareri gerarchici e dei provvedimenti adottati dalla p.a. intimata anche non conosciuti nella parte in cui hanno ritenuto di non poter accogliere la richiesta di trasferimento di parte ricorrente per l'asserito rilievo di una c.d. incompatibilità ambientale; - di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale; - per la condanna della Amministrazione intimata ex art. 30 C.p.a. a disporre il trasferimento di parte ricorrente presso la sede di Palermo.

Giustizia amministrativa202500916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento presso sedi della Polizia di Stato a Palermo e provincia, esclusione dalla movimentazione del 2025 e atti presupposti fondati su un parere di incompatibilità ambientale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di trasferimento dalla sede di Genova a sedi di servizio di Palermo e provincia. Aveva appreso telematicamente l'esito negativo del procedimento senza ricevere un preavviso di rigetto né conoscere inizialmente le motivazioni. Dopo l'accesso agli atti, aveva verificato che il diniego era fondato su un parere di incompatibilità ambientale del Questore di Palermo, a sua volta motivato dall'esistenza di precedenti penali a carico di suoi congiunti. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina delle incompatibilità ambientali nella Polizia di Stato, il difetto dei presupposti, l'ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione, l'illogicità e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, contestando l'idoneità di reati risalenti, commessi da parenti e ritenuti di modesta gravità a impedire il trasferimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Nelle more, dopo la nascita di un figlio, l'Amministrazione aveva accolto una domanda di aggregazione temporanea a Palermo per due periodi di sessanta giorni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per la fondatezza del secondo motivo. Il TAR ha esaminato prioritariamente la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e ha rilevato che il procedimento di trasferimento, attivato a domanda e avente natura discrezionale, imponeva la comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del diniego. L'accesso successivo agli atti e la pubblicazione di documenti sul portale telematico non possono sostituire il preavviso di rigetto: quest'ultimo garantisce sia la comunicazione personale e comprensibile delle ragioni ostative, sia la possibilità di presentare osservazioni e incidere sull'azione amministrativa prima della decisione finale. L'omissione della garanzia partecipativa ha determinato l'illegittimità degli atti impugnati. Il primo motivo, relativo ai presupposti sostanziali dell'incompatibilità ambientale, è stato dichiarato improcedibile, poiché l'annullamento per vizio procedimentale impone all'Amministrazione di riesaminare la domanda. Il TAR ha quindi ordinato alla PA di ripronunciarsi, previa comunicazione dei motivi ostativi, tenendo conto anche della temporanea aggregazione presso la Polfer di Palermo, con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 4, d.P.R. 24 ottobre 1982, n. 335

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle incompatibilità ambientali nell'ambito della Polizia di Stato; il TAR non ha esaminato nel merito la censura sostanziale, dichiarandola improcedibile dopo l'annullamento per vizio procedimentale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Nei procedimenti discrezionali avviati a domanda, la comunicazione dei motivi ostativi deve precedere il provvedimento negativo e consentire all'interessato di formulare osservazioni. L'accesso successivo agli atti e la pubblicazione telematica del diniego o degli atti procedimentali non sono equivalenti al preavviso di rigetto.

  • art. 7 d.P.R. 1995, n. 254

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di aggregazione temporanea accolta dall'Amministrazione; il TAR ha imposto di tener conto di tale sopravvenuta messa a disposizione nel riesame della domanda di trasferimento.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva chiesto anche la condanna dell'Amministrazione a disporre il trasferimento, ma la sentenza ha disposto l'annullamento e la riedizione del potere senza ordinare direttamente il trasferimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti discrezionali di trasferimento del personale della Polizia di Stato avviati su domanda dell'interessato, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 prima di adottare il diniego.
  • L'accesso documentale successivo alla conclusione del procedimento e la pubblicazione degli atti su un portale telematico non sostituiscono il preavviso di rigetto, perché non garantiscono né la comunicazione preventiva e personale delle ragioni ostative né la possibilità di presentare osservazioni prima della decisione.
  • L'omissione del preavviso di rigetto in un procedimento discrezionale di trasferimento comporta l'illegittimità del diniego e impone all'amministrazione di riesaminare la domanda mediante riedizione del potere, previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
  • Quando l'annullamento è disposto per un vizio procedimentale e l'amministrazione conserva il potere di provvedere, il giudice non definisce nel merito le contestazioni relative ai presupposti sostanziali del diniego, ma ordina una nuova determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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