Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 253/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Controllo automatizzato ex art. 36 bis - Preventivo invio dell'avviso di irregolarità - Necessità - Condizioni- Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione rettificativa presentata nel 2015. Ha contestato, tra l'altro, la mancata preventiva comunicazione di irregolarità o avviso bonario, la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione, l'applicazione della sanzione in misura piena, il difetto di motivazione della cartella, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, aggio e spese e la mancata possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la cartella, poiché il controllo riguardava la dichiarazione rettificativa presentata il 17 luglio 2015 e la notifica del 22 gennaio 2018 era avvenuta entro il termine di legge. Ha stabilito che, in caso di omesso versamento di imposte dichiarate dal contribuente, non è obbligatorio il preventivo invio della comunicazione di irregolarità, poiché non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, conoscibili i criteri normativi per il calcolo degli interessi e non imputabile all'Amministrazione la perdita di eventuali benefici di definizione agevolata. Le spese di giudizio sono state compensate per gravi ed eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    La comunicazione dell'esito della liquidazione è prevista "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".

    Il controllo automatizzato consente di iscrivere a ruolo somme risultanti dalla dichiarazione. La comunicazione preventiva è necessaria quando emergono errori o risultati diversi rispetto alla dichiarazione, ma non necessariamente quando il contribuente ha dichiarato correttamente l'imposta e non l'ha versata.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA e si applica secondo lo stesso criterio dell'art. 36-bis: l'avviso preventivo non è obbligatorio per il mero omesso o tardivo versamento di somme dichiarate.

  • Art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contraddittorio preventivo è richiesto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

    La nullità per mancata comunicazione preventiva opera solo quando il controllo presenta effettive incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione; non opera automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata.

  • Art. 25 del D.P.R. 602/1973

    Stabilisce i termini per la notifica della cartella di pagamento. Nel caso concreto il termine non era decorso, poiché doveva essere considerata la dichiarazione rettificativa presentata nel 2015.

  • Art. 13 del D.Lgs. 471/1997

    Prevede le sanzioni per omesso o tardivo versamento. La ricorrente sosteneva che l'assenza dell'avviso bonario le avesse impedito di beneficiare della sanzione ridotta, ma il motivo è stato respinto perché l'avviso non era obbligatorio nel caso concreto.

  • Art. 7 della legge 212/2000 e art. 3 della legge 241/1990

    La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Per un controllo automatizzato basato sui dati dichiarati è sufficiente una motivazione sintetica, purché siano individuabili imposta, periodo e ragioni della richiesta.

  • D.L. 106/2005, convertito dalla legge 156/2005, art. 1, comma 5-bis, lett. a)

    È stato richiamato per verificare la tempestività della notifica della cartella, effettuata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificativa.

  • D.L. 148/2017

    La mancata possibilità di accedere alla rottamazione bis, dovuta alla data di notifica della cartella, non rende illegittima la cartella notificata nei termini ordinari. Il contribuente non può fondare un affidamento tutelabile sulla mera inerzia dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, se l'Amministrazione recupera imposte che il contribuente ha già indicato in dichiarazione ma non ha versato, la comunicazione di irregolarità o avviso bonario normalmente non è obbligatoria.
  • La comunicazione preventiva diventa rilevante quando il controllo individua errori, dati incoerenti o questioni interpretative che generano incertezza su aspetti importanti della dichiarazione.
  • La mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre distinguere tra la comunicazione prevista dalla disciplina del controllo automatizzato e il contraddittorio obbligatorio nei casi di effettiva incertezza dichiarativa.
  • Per contestare la decadenza dalla riscossione bisogna individuare correttamente la dichiarazione presa a base del controllo, compresa un'eventuale dichiarazione rettificativa, e calcolare il termine legale a partire da quella dichiarazione.
  • Una cartella derivante da controllo meramente cartolare non richiede una motivazione analitica come un avviso di accertamento, ma deve comunque permettere di comprendere tributo, periodo, importi e origine della pretesa.
  • La notifica della cartella entro il termine ordinario resta legittima anche se impedisce al contribuente di beneficiare di una successiva definizione agevolata; non esiste un diritto acquisito alla rottamazione fondato sul ritardo dell'Amministrazione, se questo ritardo non supera i termini di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.