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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06473/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di corruzione e falso materiale in atto pubblico contestati ai capi B) e D) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il solo residuo reato di falso di cui al capo sub a). Il ricorso articolava tre censure: 1) nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza del ruolo concorsuale, assumendo che non fosse stato specificato in modo chiaro quale contributo avesse dato l'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo una lettura alternativa della prova e negando di aver consapevolmente partecipato al mandato illecito finalizzato al rilascio del duplicato della patente nautica senza limitazioni; 3) violazione di legge con riferimento alla deposizione di una teste a discarico, ritenuta dal ricorrente decisiva e non correttamente valutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la contestazione era sufficientemente chiara e che, comunque, il diritto di difesa era stato pienamente esercitato nel contraddittorio di merito. Ha ritenuto il secondo motivo proposto fuori dai limiti del giudizio di legittimità, poiché mirava soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il concorso morale può manifestarsi in forme atipiche, purché il giudice dia conto della prova della reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria. Ha infine considerato il terzo motivo reiterativo e aspecifico, perché non indicava quale diverso esito decisorio sarebbe derivato dalla deposizione invocata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    richiamato tra i reati per i quali la Corte d'appello ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione

  • art. 319 cod. pen.

    richiamato tra i reati estinti per prescrizione nella decisione di merito

  • art. 321 cod. pen.

    richiamato tra i reati estinti per prescrizione nella decisione di merito

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    residuo reato di falso per il quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato in tema di concorso di persone, per affermare che l'atipicità della condotta concorsuale non esclude l'onere di motivare sulle concrete forme della partecipazione

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • In tema di citazione a giudizio, il fatto è sufficientemente enunciato quando gli elementi strutturali e sostanziali della contestazione sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, potendo la conoscenza dell'addebito derivare anche dagli atti del fascicolo processuale.
  • La doglianza sulla genericità del ruolo concorsuale è infondata quando l'imputazione, letta nel suo complesso, consente di individuare la posizione dell'imputato nella trama illecita e il contraddittorio di merito ha chiarito il tema senza lesione del diritto di difesa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio; il ricorso è inammissibile se le censure mirano soltanto a sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non impone l'assoluzione ove le ricostruzioni alternative prospettate siano solo astrattamente ipotizzabili ma prive di concreto riscontro nelle emergenze processuali e quindi non razionalmente plausibili.
  • Il concorso morale può manifestarsi attraverso condotte atipiche quali istigazione, rafforzamento del proposito criminoso, agevolazione o mera adesione, ma il giudice deve comunque accertare e motivare la reale partecipazione del concorrente nella fase ideativa o preparatoria e il nesso causale efficiente con l'altrui condotta.
  • Le censure sulle prove dichiarative sono inammissibili se sono generiche o aspecifiche e non indicano quale decisivo diverso esito sarebbe derivato dalla prova invocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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