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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21936/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La banca, socia di una società per azioni poi fallita, aveva chiesto l'ammissione al passivo di tre ragioni di credito: due per restituzione di finanziamenti erogati con due mutui, uno fondiario e uno ordinario, entrambi garantiti da ipoteca, e una per regresso da fideiussione prestata a garanzia del debito della fallita verso un terzo locatore. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti, ma in chirografo e con postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., ritenendo che i finanziamenti fossero stati concessi in situazione di riconoscibile crisi e che anche il credito da regresso per fideiussione rientrasse nella nozione di finanziamento. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato tale impostazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., sostenendo che la postergazione ex art. 2467 non si applica alle s.p.a. chiuse salvo i casi di direzione e coordinamento; 2) omesso esame sul fatto decisivo relativo alla pretesa necessità di due requisiti concorrenti per l'applicazione dell'art. 2467 alle s.p.a.; 3) omesso esame circa la situazione finanziaria della società al momento dei mutui; 4) omesso esame circa il maggior valore dell'attivo patrimoniale e la conseguente insussistenza dei presupposti della postergazione; 5) omesso esame del fatto che il primo mutuo avrebbe solo rifinanziato debiti pregressi, senza apportare nuova finanza; 6) violazione dell'art. 2467 c.c. in relazione alla fideiussione, deducendo che la norma coprirebbe solo finanziamenti con effettiva erogazione di denaro, non una garanzia funzionale alla disponibilità di un immobile locato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento del tribunale secondo cui la disciplina di cui all'art. 2467 c.c., pur nata per le s.r.l., può applicarsi anche alle s.p.a. chiuse quando la struttura societaria sia sostanzialmente assimilabile a quella di una società chiusa, valutandosi in concreto dimensioni e assetto dei rapporti sociali. Ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che il tribunale aveva motivato sia sulla natura chiusa della società sia sulla situazione di crisi e di squilibrio finanziario desumibile anche da verbali societari. Ha inoltre affermato che il finanziamento rilevante ai fini della postergazione comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, effettuata in qualsiasi forma; perciò vi rientra anche la fideiussione prestata dal socio, quando consenta alla società di ottenere un'utilità economica funzionalmente collegata all'impresa ed esponga il socio a un'obbligazione di pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci opera non solo nelle s.r.l., ma può estendersi ad altre società di capitali, comprese le s.p.a. chiuse, quando la struttura concreta dell'ente e l'assetto dei rapporti sociali rendano applicabile la ratio antiscapitalizzazione. Rientra nella nozione di finanziamento ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, anche se effettuata in forma diversa dal contratto di mutuo.

  • art. 2497 quinquies c.c.

    La norma conferma che la disciplina della postergazione può operare al di fuori del solo schema tipico dei finanziamenti alla s.r.l., estendendosi ai finanziamenti infragruppo in favore di qualsiasi società da parte di chi eserciti direzione e coordinamento.

  • art. 2497 sexies c.c.

    È richiamata dalla ricorrente per escludere l'applicazione della disciplina in assenza di direzione e coordinamento; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 2497 septies c.c.

    È richiamata dalla ricorrente in correlazione al tema della direzione e coordinamento; non è ritenuta decisiva ai fini dell'esclusione della postergazione nella specie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o delle deduzioni difensive; non integra vizio l'insoddisfazione per la motivazione o il semplice dissenso sull'apprezzamento dei fatti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte lo richiama per il rinvio all'elaborazione giurisprudenziale consolidata senza necessità di ulteriore argomentazione estesa.

  • art. 98 l.fall.

    È richiamato quale rimedio dell'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito la banca ha contestato la postergazione del proprio credito.

  • art. 93 l.fall.

    È menzionato in relazione alla domanda di insinuazione al passivo dei crediti della banca.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina della postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. ha una ratio antielusiva: impedire che, in società chiuse o sostanzialmente tali, i soci sostituiscano conferimenti necessari con finanziamenti formalmente rimborsabili, trasferendo sul ceto creditorio il rischio d'impresa.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni non è necessario che concorrano cumulativamente tutti i parametri evocati dalla giurisprudenza: è sufficiente che la concreta struttura societaria, per dimensioni contenute o assetto ristretto, renda la società assimilabile a una società chiusa e consenta al socio di conoscere la situazione finanziaria.
  • In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove, la sufficienza della motivazione o l'omesso esame di deduzioni difensive.
  • La nozione di finanziamento rilevante ai fini della postergazione comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di futura restituzione, anche se realizzata in forme diverse dal mutuo tipico; può quindi includere anche una fideiussione prestata dal socio, se essa sia funzionale a procurare alla società un'utilità economicamente apprezzabile e comporti l'assunzione di un'obbligazione di pagamento da parte del socio.
  • La circostanza che un'operazione di mutuo serva a ristrutturare o sostituire debiti pregressi non esclude, di per sé, che essa costituisca finanziamento rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c., quando comunque comporti una nuova attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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