Cassazione Civile, Ordinanza n. 03691/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’assegnazione, con decreto presidenziale, di un incarico di studio e ricerca a un dirigente proveniente dalla Regione Calabria e poi trasferito alla Provincia di Cosenza. Il lavoratore ha dedotto che l’incarico fosse meramente fittizio e che, in concreto, fosse stato lasciato in totale inattività, senza mezzi e senza pratiche da svolgere, con conseguente lesione della professionalità e del diritto al lavoro, in violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e delle norme sulla correttezza dell’assegnazione delle mansioni. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto la domanda risarcitoria, liquidando un danno professionale in via equitativa. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 167 e 416 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato circostanze di fatto impeditive o estintive, né la mancata contestazione delle stesse; 2) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo il tema del concorso colposo del lavoratore; 3) violazione degli artt. 1218, 2087, 2103 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001 e norme processuali, contestando la qualificazione della condotta datoriale e il nesso tra inattività e danno, anche in ragione della formale equivalenza dell’incarico; 4) ultrapetizione, assumendo che la Corte avesse riconosciuto conseguenze dannose diverse da quelle domandate; 5) violazione di norme su prova, concorso colposo e presunzioni, per asserita mancanza di allegazioni e prova dell’impoverimento professionale; 6) violazione delle norme sulle spese di lite, per mancata compensazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, e infondati gli altri: ha ribadito che il completo svuotamento delle mansioni e la forzata inattività del dipendente integrano una violazione delle norme sulle mansioni e un inadempimento datoriale, idoneo a ledere la professionalità e a fondare un danno anche presunto ed equitativamente liquidabile; ha escluso l’ultrapetizione; ha ritenuto corretta la prova presuntiva del danno e legittima l’applicazione del principio di soccombenza sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Provincia di Cosenza. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima l’assegnazione dell’incarico di studio e ricerca e aveva riconosciuto al dirigente un danno alla professionalità per la totale inoperosità subita, liquidato equitativamente. La Corte ha affermato che la doglianza sulla prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie non può tradursi in una nuova valutazione del merito; ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la sottrazione pressoché integrale delle funzioni non è un semplice demansionamento formale, ma una più grave privazione di mansioni, lesiva del diritto al lavoro e della dignità professionale, con danno risarcibile anche in via presuntiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, secondo il testo, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide ponendo a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiarando di non dover applicare la regola della disponibilità della prova; non basta una diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando invece è previsto; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione e alle allegazioni difensive; la Corte non ne ha ravvisato violazione autonoma, perché la questione attiene alla valutazione di merito della non contestazione.
art. 416 c.p.c.
Nel rito del lavoro il principio di non contestazione opera anche prima delle modifiche dell’art. 115 c.p.c.; tuttavia l’accertamento della contestazione resta rimesso al giudice di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Non può essere usato per trasformare censure di merito sulla prova in vizi processuali.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente che lamenta un cattivo apprezzamento della prova deve incanalare la censura nell’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza vigente.
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento del datore di lavoro, in relazione alla totale inattività imposta al dipendente.
art. 2087 c.c.
Richiamato come norma di tutela dell’integrità e professionalità del lavoratore; la condotta di inattività forzata è stata considerata lesiva di tali interessi.
art. 2103 c.c.
La sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere integra violazione della norma sulle mansioni, anche quando non vi sia un demansionamento formale.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato la totale inattività e lo svuotamento delle funzioni esulano dal solo tema dell’equivalenza formale delle mansioni e integrano una condotta vietata.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della motivazione; non è stata ravvisata violazione.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che vi sia stata ultrapetizione, perché la decisione è rimasta nei limiti della domanda di danno da dequalificazione/inattività.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa extrapetizione; la censura è stata respinta.
art. 436 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 414 c.p.c.; non ha inciso sull’esito.
art. 1227 c.c.
Richiamato in relazione al dedotto concorso colposo del lavoratore; la Corte ha escluso, in fatto, che la tesi fosse provata.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettiva dell’adempimento secondo buona fede; non ha condotto all’accoglimento del motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l’onere probatorio sul danno; la Corte ha ritenuto sufficiente il ricorso a presunzioni e agli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Il danno alla professionalità può essere desunto da presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di inattività, durata e qualità della professionalità coinvolta.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel fatto come parametro dell’incarico dirigenziale; la Corte ha ritenuto centrale non il diritto al conferimento dell’incarico, ma la lesione derivante dalla totale inattività.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la destinazione del dirigente a una sostanziale inattività per mancanza di funzioni, mezzi e pratiche non si esaurisce in un problema di mera equivalenza formale delle mansioni, ma può integrare una più grave sottrazione delle funzioni, vietata dall’ordinamento e fonte di responsabilità datoriale.
- La totale forzata inattività del lavoratore può ledere direttamente la professionalità, l’immagine e la dignità professionale, costituendo un danno risarcibile anche quando non sia allegato o provato un pregiudizio economico in senso stretto.
- Accertato lo svuotamento delle mansioni o la dequalificazione/inattività, il giudice di merito può desumere il danno alla professionalità anche in via presuntiva e liquidarlo equitativamente, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza pregressa, natura della professionalità, durata della privazione di mansioni e circostanze concrete.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in un nuovo giudizio di merito: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Nel rito del lavoro, la non contestazione rileva come alleggerimento dell’onere probatorio, ma l’esistenza e l’efficacia della condotta di non contestazione restano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice conferma il danno domandato e ne esplicita soltanto meglio le conseguenze o i criteri argomentativi, purché resti entro il perimetro della domanda originaria.
- La regolazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza; la compensazione integra una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
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