Sentenza n. 395/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1822/2023 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1822/2023 e la persistente mancata esecuzione da parte dell'amministrazione. La sentenza azionata aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione dello stesso ai fini dell'intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Salerno era passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato che il comando contenuto nel dispositivo, consistente nel pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, non era stato eseguito. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'eventuale stanziamento o modifica di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al Tribunale sull'attività svolta; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1822/2023
Consentono di agire per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione per obbligazioni pecuniarie.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente”
È la disposizione sostanziale richiamata nel titolo giudiziale presupposto, relativo al beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione professionale dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, la persistente mancata esecuzione dell'obbligo accertato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- L'ottemperanza può essere disposta anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando essa contiene un comando di pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione e sussistono i presupposti processuali dell'esecuzione davanti al giudice amministrativo.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, comprese le modifiche o integrazioni di bilancio.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
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