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Ordinanza

Ordinanza n. 339/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione prot. n. 542 del 28.1.2026, con cui AIMAG s.p.a. ha negato l’accesso all’offerta tecnica presentata dalla Eurosintex s.p.a.. nell’ambito della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di bidoni carrellati per la raccolta domiciliare integrale dei rifiuti urbani”; - della nota prot. n. 6254 del 23.12.2025, trasmessa in data 24.12.2025, con cui AIMAG s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione in favore della società Eurosintex s.p.a., nella parte in cui la stazione appaltante non ha messo a disposizione dei concorrenti, sulla piattaforma digitale utilizzata per l’espletamento della gara, le offerte dagli stessi presentate; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dell’offerta integrale della documentazione tecnica presentata dalla controinteressata Eurosintex s.p.a. e per la condanna di AIMAG s.p.a., ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., all’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 9.1.2026.

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e mancata pubblicazione delle offerte di gara sulla piattaforma digitale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura aperta per l’affidamento della fornitura di bidoni carrellati per la raccolta domiciliare integrale dei rifiuti urbani, ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Ha contestato inoltre la mancata messa a disposizione, sulla piattaforma digitale di gara, delle offerte presentate dai concorrenti. L’istanza di accesso è stata presentata il 9 gennaio 2026, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 decorrente dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Il diniego della stazione appaltante era motivato esclusivamente mediante il richiamo all’opposizione all’ostensione manifestata dall’aggiudicataria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione della documentazione tecnica integrale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto fondata l’eccezione della controinteressata secondo cui il rito superaccelerato previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 non era applicabile, poiché la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato, entro dieci giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, la mancata ostensione dell’offerta e delle ragioni dell’omessa pubblicazione sulla piattaforma, ma aveva scelto di presentare una ordinaria istanza di accesso, successivamente respinta, proponendo poi l’azione ordinaria ex art. 116 c.p.a. Il Collegio ha comunque rilevato che la stazione appaltante aveva violato l’art. 36, non pubblicando le offerte e non motivando le ragioni della mancata esibizione; tale condotta avrebbe potuto essere qualificata come diniego integrale non motivato, impugnabile con il rito superaccelerato. La scelta processuale della ricorrente ha però escluso la possibilità di applicare quel rito. La trattazione è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    termine di dieci giorni; comma 1; comma 4

    La disposizione impone alla stazione appaltante di rendere disponibili le offerte e le relative informazioni secondo le modalità e i termini previsti e disciplina un rito superaccelerato per contestare la mancata ostensione o le motivazioni dell’omessa pubblicazione. Il termine di dieci giorni doveva essere rispettato dal concorrente che intendesse contestare tempestivamente tali omissioni.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È stato individuato dal Collegio come lo strumento ordinario utilizzato dalla ricorrente dopo il rigetto dell’istanza di accesso; la trattazione della domanda è stata rinviata senza decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante non rende disponibili le offerte di gara o non espone le ragioni della mancata ostensione, il concorrente interessato può dover contestare tempestivamente tale omissione secondo il rito superaccelerato previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
  • La scelta del concorrente di attendere e presentare una ordinaria istanza di accesso, impugnandone poi il rigetto con il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., comporta la rinuncia alla possibilità di avvalersi del rito superaccelerato previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023.
  • La mancata pubblicazione delle offerte e l’assenza di motivazione sulle ragioni dell’omessa esibizione possono essere qualificate come diniego integrale e non motivato, autonomamente contestabile con le modalità previste dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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