Ordinanza n. 594/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Taormina n. 13 del 05/05/2025, con cui sono state annullate, revocate e/o comunque, dichiarate inefficaci le precedenti delibere consiliari nn. 61/2022 e 69/2022, relative alla realizzazione di un impianto zip line.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio Comunale di Taormina che ha annullato, revocato o dichiarato inefficaci precedenti delibere relative alla realizzazione di un impianto zip line
Esito
La controversia
La società ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha esercitato poteri di autotutela sulle precedenti delibere concernenti la realizzazione dell'impianto. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., sostenendo che il ricorso non fosse stato notificato ai proprietari dei terreni espropriati, da considerarsi controinteressati in ragione degli effetti del provvedimento impugnato sui loro diritti dominicali. Il Collegio ha rilevato che il Comune riveste una duplice posizione: amministrazione resistente, in quanto autore del provvedimento di autotutela, e soggetto espropriato, in quanto proprietario di alcuni dei terreni interessati. È stata quindi esaminata la questione processuale relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri proprietari espropriati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di inammissibilità per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ritenendo che la duplice qualità del Comune non impedisca di distinguerne il ruolo di amministrazione autrice dell'atto impugnato da quello di proprietario di terreni inciso dal potere autoritativo. Il ricorso non è stato tuttavia deciso nel merito. Il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. nei confronti dei restanti proprietari espropriati, da individuare e notificare singolarmente. La notificazione dovrà essere effettuata entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore; la documentazione comprovante le notifiche dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. È stata negata l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, poiché il numero dei controinteressati non è stato ritenuto esorbitante. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata invocata dal Comune con riguardo alla notificazione del ricorso ai controinteressati; il TAR ha escluso, nel caso concreto, la violazione dedotta.
art. 49 c.p.a.
Il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari non evocati in giudizio, imponendo le modalità e i termini per la notificazione.
Massime di principio
- La duplice qualità di un ente pubblico quale autore del provvedimento impugnato e proprietario di beni incisi dagli effetti del medesimo atto non determina, di per sé, una preclusione alla sua partecipazione come amministrazione resistente; i due ruoli restano distinti in ragione, rispettivamente, della paternità dell'atto e della titolarità dominicale.
- Quando il giudizio incide sui diritti dei proprietari espropriati qualificabili come controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami non è giustificata quando il numero dei controinteressati è contenuto e consente la notificazione individuale; in tal caso il giudice deve prescrivere la notificazione singola entro un termine perentorio e il successivo deposito della relativa prova.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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