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Ordinanza

Ordinanza n. 634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento volto a scongiurare l'evoluzione peggiorativa di una situazione di conflitto e recante l'invito a mantenere una condotta conforme alla legge e alle regole di civile convivenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che l'appellante lamentava pregiudizi derivanti dal provvedimento impugnato; tuttavia, l'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di appello né la natura del provvedimento amministrativo controverso, limitandosi a riferire che esso si inseriva in una situazione di conflitto e invitava l'interessata a tenere una condotta conforme alla legge e alle regole di civile convivenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta, considerando la natura cautelare del provvedimento amministrativo, diretto a scongiurare eventuali evoluzioni peggiorative di una situazione di conflitto. Ha inoltre rilevato che i pregiudizi prospettati dall'appellante non erano correlati al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, il quale si limitava a invitarla a mantenere una condotta conforme alla legge e alle regole di civile convivenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della tutela richiede che, all'esame sommario proprio della fase, sussistano i relativi presupposti; il giudice può negarla quando il pregiudizio prospettato non sia causalmente correlato al contenuto dispositivo dell'atto impugnato.
  • Un provvedimento cautelare diretto a scongiurare l'evoluzione peggiorativa di una situazione di conflitto può risultare privo di concreta lesività rispetto a pregiudizi che non derivino dalle prescrizioni effettivamente contenute nel suo dispositivo.
  • L'invito rivolto al destinatario a mantenere una condotta conforme alla legge e alle regole di civile convivenza, se non accompagnato da specifiche prescrizioni ulteriormente lesive, non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare per pregiudizi estranei al contenuto dispositivo dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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