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Sentenza

Sentenza n. 1279/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 9.980,19 lordi per differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia n. 406 del 26 giugno 2024, notificata al Ministero il 14 febbraio 2025 e passata in giudicato il 9 luglio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 9.980,19 lordi a titolo di differenze retributive. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione è rimasta inadempiente e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche nel caso di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando l’Adunanza plenaria n. 15 del 2014 e l’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta; essa si aggiunge agli interessi legali dovuti in forza della condanna. Per il caso di protratta inottemperanza, il TAR ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La penalità è ammissibile anche per l’ottemperanza a condanne al pagamento di somme di denaro e, nel caso concreto, è stata determinata nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti in forza della condanna.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina relativa alle spese dell’attività commissariale, prevista per i giudizi di ottemperanza a decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzato dal TAR quale fondamento della disciplina analogica delle spese dell’attività commissariale.

  • art. 1, comma 781, legge n. 208/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha novellato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando l’ammissibilità della penalità di mora anche nell’ottemperanza relativa a condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, purché sia decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria è ammissibile, su richiesta dell’interessato, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
  • La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti in forza del titolo esecutivo o direttamente dalla legge; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento adottato nel giudizio di ottemperanza e prosegue fino all’adempimento oppure fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell’attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per specifiche categorie di giudizi di ottemperanza può essere applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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