Cassazione Penale, Sentenza n. 12152/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione e cessione illecita di stupefacenti (procedimento abbreviato). Il motivo unico dedotto era la violazione e falsa applicazione dell'art. 163 cod.pen. e correlato vizio di motivazione: si censurava il diniego della sospensione condizionale della pena in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente considerato ostativa la precedente assoluzione per particolare tenuità del fatto, ritenendola idonea a formare una prognosi negativa sulla futura astensione, mentre l'art. 163 consentirebbe la concessione anche in caso di seconda condanna e l'assoluzione per tenuità non potrebbe incidere sulla prognosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che la Corte territoriale ha fondato il diniego della sospensione condizionale su due ragioni autonome e autosufficienti: (a) la gravità del fatto e le modalità della condotta (detenzione di tipi diversi di droga, presenza di materiale per il confezionamento e attività riconducibile allo spaccio organizzato) e (b) il precedente assolutorio per particolare tenuità valutato negativamente ai fini prognostici. Poiché il ricorrente ha censurato solamente la seconda ratio decidendi, ignorando la prima, il ricorso è stato ritenuto generico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassazione, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; il procedimento in camera di consiglio è stato svolto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione e la cessione illecita di sostanze stupefacenti; è il reato per il quale l'imputato è stato giudicato responsabile.
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; il ricorrente sosteneva che la norma consente la concessione anche in presenza di una seconda sentenza e che un precedente di assoluzione per particolare tenuità non dovrebbe precluderla. La Corte ha però ritenuto irrilevante la censura limitata del ricorrente perché la decisione impugnata si basava anche su altra ratio autonoma.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020
Norma che ha autorizzato lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto in tale modalità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili, applicata dalla Corte per irrogare la somma di euro 3.000,00.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Giurisprudenza citata in relazione al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 2754/2017 e Sez.3, n. 30021/2011)
Principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che critichi solo una delle diverse "rationes decidendi" autonome ed autosufficienti poste a fondamento della decisione impugnata; applicato per dichiarare il ricorso generico.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una decisione che si fonda su più motivazioni autonome occorre censurare tutte le "rationes" decisive: attaccarne solo una rende il ricorso generico e inammissibile.
- L'art. 163 c.p. ammette la sospensione condizionale della pena anche in presenza di pregresse vicende processuali, ma la concessione dipende da una prognosi favorevole sulla futura astensione e può essere negata sulla base di valutazioni concrete sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta.
- Un'assoluzione per particolare tenuità del fatto non è automaticamente ostativa alla concessione della sospensione condizionale, ma può essere considerata dalla Corte come elemento, insieme ad altri, nella valutazione prognostica; la sua incidenza dipende dal contesto fattuale.
- Quando la decisione di merito valuta elementi oggettivi della condotta (es. tipi di droga, materiali per il confezionamento, indicazioni di attività organizzata), tali elementi possono da soli giustificare il diniego della sospensione condizionale indipendentemente da precedenti processuali più favorevoli.
- I ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi strategico valutare con attenzione la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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