Sentenza n. 553/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, Sezione giurisdizionale, 13 gennaio 2025, n. 12, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione, rilevando che la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio impedisce la prosecuzione della domanda e impone la relativa declaratoria. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi revocatori, né la questione della loro eventuale ammissibilità. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta conforme delle parti.
Atto impugnato: sentenza del CGARS che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1797 del 2022
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. contro una precedente sentenza del CGARS, deducendo che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare l’allegato 3 e le note dell’allegato 2C del decreto assessoriale 27 giugno 2002, nonché avrebbe erroneamente ritenuto perdurante, per l’anno 2009, l’efficacia delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza previste nelle predette note. L’ASP di Palermo ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Prima dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; all’udienza pubblica tale dichiarazione è stata confermata, con richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato quale fondamento della revocazione per errore di fatto, senza esame nel merito da parte del giudice.
art. 106 c.p.a.
Indicato quale norma processuale applicabile al ricorso per revocazione nel processo amministrativo, senza esame nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione di un ricorso per revocazione determina l’improcedibilità della domanda, senza necessità di esaminare i motivi dedotti o la loro ammissibilità.
- Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate quando entrambe le parti formulano una richiesta conforme in tal senso.
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