Cassazione Civile, Ordinanza n. 18304/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva domandato l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società per un credito di euro 8.300,89, oltre accessori, a titolo di prestazioni pensionistiche integrative non erogate, in privilegio. Il Tribunale di Palermo aveva ammesso il credito e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello, che aveva riconosciuto il trattamento pensionistico integrativo previsto dal regolamento FIP, ritenendo utilizzabili i conteggi prodotti dal creditore e non specificamente contestati dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. per errata interpretazione dell’art. 5, lett. b), del regolamento FIP, relativo alla cd. clausola oro; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 942/1977 conv. in l. 41/1978, per non avere escluso l’operatività della clausola FIP per gli anni 1995 e 1996; (3) violazione dell’art. 429 c.p.c. per il supposto errato calcolo di rivalutazione monetaria e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai commissari liquidatori, cui la controparte ha prestato adesione. Ne è stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto dell’adesione alla rinuncia, non ha adottato alcun provvedimento sulle spese. Ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di esito non favorevole dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come parametro ermeneutico per censurare l’interpretazione del regolamento FIP; il motivo non è stato esaminato nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 5, lett. b), regolamento FIP
Disposizione regolamentare interpretata nei gradi di merito come fonte del trattamento pensionistico integrativo e della c.d. clausola oro.
art. 1 del d.l. 942/1977 conv. in l. 41/1978
Invocato per escludere l’operatività della clausola FIP negli anni 1995 e 1996; non esaminato nel merito.
art. 429 c.p.c.
Richiamato per censurare la liquidazione di rivalutazione e interessi; non esaminato nel merito.
art. 391, comma 1, c.p.c.
Fondamento della declaratoria di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha affermato che non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è accettata o comunque adesivamente prestata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non viene adottata una pronuncia sulle spese se l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione sulle spese di lite.
- L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite e non vengono scrutinati nel merito le censure relative all’interpretazione del contratto, all’applicazione di norme sostanziali e alla liquidazione di accessori del credito.
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