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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21521/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per rettificare, ai fini dell'imposta di registro, il valore imponibile di un immobile acquistato nell'anno di imposta 2011, assumendo che il prezzo dichiarato nell'atto fosse inferiore al valore di mercato risultante anche dalle quotazioni O.M.I. e da indagini bancarie sui prelievi effettuati dalla contribuente in prossimità del rogito. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della contribuente; la C.T.R. aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'Amministrazione non avesse indicato il criterio astratto di determinazione del valore e che la ripresa si fondasse in sostanza solo sulle quotazioni O.M.I., reputate meri strumenti ausiliari, mentre i prelievi contestati erano stati giustificati in parte con autodichiarazioni e in parte con documentazione bancaria. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697, comma 2, c.c., sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente escluso la sufficienza del corredo indiziario posto a base della rettifica e aveva ritenuto giustificati i prelevamenti senza adeguata valutazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di rettifica del valore imponibile di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'avviso è sufficientemente motivato se indica il criterio astratto utilizzato e gli elementi concreti posti a base della pretesa, consentendo al contribuente di difendersi. Ha inoltre ribadito che le quotazioni O.M.I. hanno valore meramente indiziario e non possono costituire da sole l'unico fondamento della pretesa, ma possono essere corroborate da ulteriori elementi, come le indagini bancarie e prelievi non giustificati in prossimità del rogito. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva effettivamente affiancato alle quotazioni O.M.I. l'esito delle indagini bancarie, la motivazione della C.T.R. è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    regola il potere di rettifica e gli atti di accertamento in materia di imposta di registro; richiamato per censurare la decisione di merito che aveva escluso la sufficienza degli elementi addotti dall'Ufficio.

  • art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie come elementi probatori a favore dell'Amministrazione.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta allegati gli elementi presuntivi dall'Ufficio, il contribuente può contrastarli con prova contraria.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al requisito di specificità del motivo mediante riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018

    richiamato per affermare la tempestività del ricorso in ragione della sospensione dei termini di impugnazione.

  • art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009

    richiamato per la ricostruzione della disciplina delle presunzioni nel valore degli immobili e del superamento della presunzione legale del valore normale.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come disposizione modificata dalla legge comunitaria 2008 in tema di accertamento dei redditi e presunzioni sul valore.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in parallelo all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella ricostruzione del regime delle presunzioni.

  • art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato quale parametro dei criteri valutativi rilevanti in materia di imposta di registro.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento di maggior valore è sufficientemente motivato quando indica il criterio astratto seguito e gli elementi concreti posti a base della rettifica, così da consentire al contribuente di difendersi e da delimitare le contestazioni dell'Ufficio nel giudizio.
  • Le quotazioni O.M.I. non hanno valore di prova piena, ma costituiscono un mero indizio o strumento di ausilio; possono fondare la rettifica solo se corroborate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • In materia di rettifica del valore di immobili, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento probatorio, purché dotato dei requisiti richiesti; non è però consentito fondare la decisione sui soli valori O.M.I. senza ulteriori riscontri.
  • Le indagini bancarie e i prelievi non giustificati in prossimità del rogito possono costituire un valido elemento presuntivo a sostegno dell'accertamento di un maggior corrispettivo effettivamente pagato.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia allegato un quadro presuntivo sufficiente, incombe sul contribuente fornire la prova contraria o una spiegazione idonea degli elementi bancari contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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