Cassazione Penale, Sentenza n. 14720/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tricorni impugnava la sentenza del Tribunale di Messina del 27/10/2022 che lo aveva condannato all'ammenda di euro 2.000 per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006. Con il primo motivo chiedeva l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., sostenendo che si era trattato di un episodio occasionale di scarico su terreno privato e che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente il principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo censurava la eccessiva gravità della pena, chiedendo che fosse irrogata la pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha utilizzato uno strumento di gravame non consentito e ha formulato censure nella forma tipica di tale strumento, indicando una volontas impugnationis coerente con il mezzo scelto. La Corte ha inoltre, ad abundantiam, ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito: ha affermato che anche il trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio dell'impresa richiede l'iscrizione/comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali (sezione e procedura semplificata prevista dall'art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006) e che l'inadempimento integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto coerente e favorevole la scelta del giudice di limitarsi all'ammenda piuttosto che all'arresto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), art. 256, comma 1
La violazione degli obblighi di iscrizione/comunicazione per la gestione/trasporto di rifiuti integra la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, anche in caso di trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio dell'impresa
D.lgs. 152/2006, art. 212, comma 8
Prevede la sezione e la procedura semplificata dell'Albo nazionale gestori ambientali per determinate ipotesi; la Corte si è richiamata a questa norma per affermare l'obbligo di comunicazione/iscrizione anche per trasporti occasionali
Codice di procedura penale, art. 530
Norma invocata dal ricorrente per chiedere l'assoluzione; la Corte ha valutato l'eccezione ma ha ritenuto inammissibile il ricorso procedimentalmente e infondato nel merito
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Stabilisce il dovere del giudice che riceve un atto impugnatorio diverso da quello prescritto di verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; la Corte richiama però orientamenti che escludono la trasmissione quando risulti chiaro che la parte ha consapevolmente utilizzato un mezzo non consentito
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese per la parte soccombente e il possibile versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare l'eventuale colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa e ha quindi condannato al versamento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es.: Sez. 3, n. 2290/2017; Sez. 3, n. 26435/2016 e altre)
Orientamenti citati confermano che l'eventuale trasporto occasionale di rifiuti non esonera dall'obbligo di iscrizione/comunicazione e che l'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello previsto può essere dichiarata inammissibile se utilizzata consapevolmente
Massime di principio
- L'utilizzo consapevole di un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge può determinare l'inammissibilità del ricorso: occorre scegliere e denominare correttamente lo strumento processuale.
- Se l'atto impugnatorio, pur denominato diversamente, possiede sostanzialmente le caratteristiche di un mezzo non consentito e ciò risulta chiaro, il giudice può dichiararlo inammissibile invece di trasmettere gli atti.
- Anche il trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio dell'impresa può richiedere obblighi formali (iscrizione/comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali): il loro inadempimento integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006.
- La scelta della pena tra opzioni alternative previste dalla legge rientra nella discrezionalità del giudice: la scelta dell'ammenda anziché dell'arresto può essere considerata attenuante e non essere ritenuta eccessiva.
- Le conseguenze di un ricorso inammissibile includono non solo il rigetto ma anche l'obbligo di sostenere le spese processuali e, nei casi previsti, il versamento alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è essenziale valutare forma, mezzi e fondatezza delle censure.
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