Cassazione Penale, Ordinanza n. 07591/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere valutata come di minima offensività e quindi rientrare nel perimetro applicativo della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte di appello aveva escluso in modo non illogico la particolare tenuità del fatto valorizzando l'intensità del dolo, desunta dal fatto che l'imputato era stato sorpreso in una pubblica via di un centro urbano, con potenzialità estesa di contatti e piena libertà di movimento. La motivazione è stata ritenuta adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche al reato di evasione, ma solo quando, all'esito di una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza, la fattispecie concreta presenti offensività minima.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice dell'evasione dagli arresti domiciliari, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta anche in relazione al reato di evasione, ma richiede una concreta offensività minima valutata sulla base congiunta di condotta, danno e colpevolezza.
- La valutazione circa la sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto, se sorretta da motivazione non illogica e coerente con i parametri legali, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
- La presenza di elementi fattuali indicativi di una significativa libertà di movimento e di un'elevata capacità di contatto con l'esterno può escludere la particolare tenuità, anche quando il reato contestato sia un'evasione dagli arresti domiciliari.
Come è indicizzato
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