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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14322/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 14/11/2021 del Tribunale della Libertà di Napoli (che aveva accolto l'appello del P.M. ripristinando misure coercitive precedentemente ritenute inefficaci) deducendo violazione dell'art. 606 co.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 304 co.6 c.p.p. e all'art. 83 d.l. n.18/2020. Contestano che la normativa emergenziale per il Covid-19 possa estendere il termine massimo di custodia cautelare di fase e lamentano altresì la mancata indicazione, da parte del giudice del riesame, del nuovo termine di scadenza della misura una volta computato l'eventuale periodo di sospensione e l'omessa replica alle deduzioni difensive sul calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la decisione del Collegio del riesame che aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 nel caso concreto, avendo il procedimento subito due rinvii d'udienza ricadenti nel periodo di sospensione per l'emergenza pandemica. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Sez.4, n.17787/2021; Sez.5, n.2647/2021; Sez.4, n.12161/2021) secondo la quale la sospensione dei termini opera non automaticamente per tutti i procedimenti, ma solo per quelli nei quali erano effettivamente operanti termini procedurali per compiere specifici atti e si è verificata la sospensione di tali termini. Di conseguenza il termine massimo di custodia è stato ritenuto prorogabile per l'effettivo periodo di sospensione (nel caso valutato la Corte ha computato 53 giorni utili), e il ripristino delle misure restrittive è stato legittimato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 304 co. 6 c.p.p.

    Disciplina il termine massimo della fase di custodia cautelare in relazione alla natura dell'imputazione; nel caso è stato oggetto di calcolo insieme ai periodi di sospensione derivanti dall'emergenza Covid.

  • art. 83 d.l. n.18/2020

    Prevede la sospensione dei termini processuali durante il periodo emergenziale COVID-19 per specifici procedimenti e atti; la Corte ha interpretato che tale sospensione può incidere anche sui termini massimi di custodia cautelare purché ricorra la condizione che fossero effettivamente operanti termini processuali e che ci sia stata sospensione concreta (rinvio d'udienza) nel periodo indicato.

  • art. 606 co.1 lett. c) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dai difensori (vizio di motivazione su punti di fatto e diritto relativi al calcolo dei termini); la Corte lo ha ritenuto infondato rispetto alla valutazione del riesame e della giurisprudenza di legittimità.

  • Sez. 4, sent. n. 17787 del 15/04/2021 (dep. 07/05/2021)

    "la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83"

    La Corte ha richiamato questo principio per sostenere che la sospensione è applicabile solo nei procedimenti concretamente interessati da termini processuali sospesi e da rinvii d'udienza dovuti all'emergenza.

  • Sez. 5, sent. n. 2647 del 29/09/2021 (dep. 24/01/2022)

    Conferma orientamenti analoghi sulla non automaticità della sospensione dei termini per tutti i procedimenti e la necessità dell'effettiva sospensione dei termini processuali.

  • Sez. 4, sent. n. 12161 del 24/03/2021 (dep. 31/03/2021)

    "la sospensione del decorso dei termini processuali (...) si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti."

    Ulteriore conferma giurisprudenziale che impedisce di applicare automaticamente la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare a tutti i procedimenti pendenti nel periodo emergenziale.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID (art. 83 d.l. n.18/2020) non si applica automaticamente a tutti i procedimenti penali: occorre che nel procedimento fossero effettivamente operanti termini processuali per il compimento di specifici atti e che tali termini siano stati concretamente sospesi (es. rinvio d'udienza imputabile all'emergenza).
  • La proroga del termine massimo di custodia cautelare per effetto della sospensione emergenziale è possibile solo se si dimostra che l'udienza o gli atti interessati sono ricaduti materialmente nel periodo di sospensione; sono rilevanti date di fissazione e di rinvio delle udienze.
  • Nel calcolo del periodo di sospensione occorre precisare l'arco temporale di efficacia della norma emergenziale e i giorni effettivamente utili (la Corte ha richiamato il computo concreto dei giorni di sospensione, nel caso valutato 53 giorni utili).
  • Per la difesa, è strategico documentare l'assenza di termini processuali operanti o l'assenza di rinvii dovuti all'emergenza, se si intende sostenere che la sospensione non opera; viceversa per l'accusa, è sufficiente dimostrare i rinvii d'udienza ricadenti nel periodo di sospensione.
  • Il giudice del riesame può ritenere legittimo il ripristino di misure cautelari se ritiene che la sospensione abbia effettivamente inciso sui termini di durata massima della custodia; la mancata indicazione analitica del nuovo termine di scadenza può non essere di per sé sufficiente a fondare la cassazione se la ricostruzione temporale è coerente con la normativa e la giurisprudenza.

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