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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04589/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario con contestuale cessione alla banca mutuante del credito relativo ai canoni di locazione dovuti da una società conduttrice. Dopo la notifica della cessione, il debitore ha continuato a pagare i canoni fino a una certa data, ma poi ha sospeso i pagamenti alla cessionaria sostenendo di averli versati all’amministrazione giudiziaria nominata a seguito del sequestro di prevenzione dei beni del cedente. La cessionaria ha ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni non pagati e, nel giudizio di opposizione, il debitore ha eccepito il pagamento liberatorio al creditore apparente; il Tribunale ha rigettato l’opposizione, mentre la Corte d’appello l’ha accolta ritenendo il pagamento liberatorio perché effettuato in buona fede a soggetto apparentemente legittimato. In Cassazione la cessionaria ha dedotto, tra l’altro, che l’eccezione di pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. fosse un’eccezione in senso stretto e quindi tardiva, perché proposta solo nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. e non nell’atto di opposizione. Le amministrazioni pubbliche intervenute hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, contestando gli effetti del sequestro preventivo sui crediti oggetto di cessione e la motivazione della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. costituisca eccezione in senso stretto e debba quindi essere proposta tempestivamente nell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 c.p.c. Ha ritenuto conseguentemente erronea la decisione d’appello che aveva considerato tempestiva tale eccezione. I motivi successivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. I motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia del Demanio e dell’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati sono stati ritenuti infondati e inammissibili nella parte in cui sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    richiamato in fatto per la cessione del credito notificata al debitore; la cessione era già perfezionata e opponibile prima del sequestro.

  • art. 1189 c.c.

    il pagamento al creditore apparente richiede circostanze univoche di apparenza e la prova della buona fede del debitore; integra un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e soggetta a preclusioni processuali.

  • art. 167 c.p.c.

    l'eccezione in senso stretto deve essere proposta nella comparsa di risposta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va proposta nell'atto di opposizione.

  • art. 183 c.p.c.

    comma 5 e memorie del comma 6

    le memorie successive non possono introdurre nuove eccezioni in senso stretto, ma solo precisare o chiarire fatti già allegati, salvo le eccezioni espressamente consentite.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 132 nn. 4 e 5 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 2-ter L. 575/1965

    richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    la confisca non pregiudica i diritti di credito anteriori al sequestro se ricorrono i presupposti di legge, tra cui la non strumentalità del credito all'attività illecita e la buona fede del creditore.

  • art. 43 legge assegni

    richiamato in via analogica per affermare che anche la banca che paga un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato deve dedurre e provare i fatti che escludono la propria responsabilità; la relativa eccezione è in senso stretto.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per la diligenza richiesta alla banca nella fattispecie del pagamento non imputabile.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti del ricorso principale in tema di responsabilità per inadempimento.

  • art. 1188 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti del ricorso principale in tema di legittimazione a ricevere il pagamento.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato nei motivi assorbiti del ricorso principale in tema di cessione del credito.

Massime di principio

  • Il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. costituisce un'eccezione in senso stretto: il debitore deve allegare e provare sia le circostanze univoche che rendono credibile l'apparenza della legittimazione dell'accipiens, sia la propria buona fede, e il giudice non può rilevare d'ufficio tali fatti estintivi.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le eccezioni in senso stretto spettano alla parte opponente in quanto convenuto sostanziale e devono essere formulate nell’atto di opposizione; non possono essere introdotte per la prima volta nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
  • Le memorie successive alla prima udienza servono a precisare o sviluppare fatti impeditivi, modificativi o estintivi già allegati negli atti introduttivi, ma non consentono l’introduzione di nuove eccezioni in senso stretto.
  • Quando il sequestro di prevenzione interviene su beni del debitore originario, i diritti di credito anteriori al sequestro restano tutelati se ricorrono i presupposti dell’art. 52 d.lgs. 159/2011; la verifica della buona fede del creditore e della non strumentalità del credito è decisiva.
  • Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione quando la motivazione impugnata supera il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoMutuoConto correnteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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