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Parere

Parere n. 732/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Massimiliano Luigi Giaccari contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e nei confronti del signor Nicholas Cristiani: - per l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015, della graduatoria pubblicata, dei verbali di concorso e di tutti gli atti prodromici o comunque connessi; - nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammesso al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; - nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme. con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa201501725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rinuncia al gravame comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione e, applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario, ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla procedura selettiva, né le domande di ammissione e risarcimento.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l’anno accademico 2014/2015

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione, la graduatoria, i verbali concorsuali e gli atti connessi, deducendo violazioni degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di segretezza e anonimato delle prove, della lex specialis, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché degli artt. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del decreto ministeriale 12 giugno 2013 e dell’allegato I. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna in forma specifica e il risarcimento dei danni. Dopo l’accoglimento cautelare, rimasto inadempiuto, il ricorrente ha confermato inizialmente il proprio interesse, ma, a seguito delle informazioni dell’Amministrazione circa la successiva decadenza dagli studi e della richiesta della Sezione, ha depositato rinuncia al gravame il 17 febbraio 2026.

Osservazioni

Rinuncia al gravame e sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia depositata dal ricorrente il 17 febbraio 2026, nel contesto della successiva decadenza dagli studi comunicata dall’Amministrazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della procedura selettiva; il merito della censura non è stato esaminato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il merito della censura non è stato esaminato.

  • art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle regole della procedura concorsuale; il merito della censura non è stato esaminato.

  • art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’anonimato e alla regolarità delle prove concorsuali; il merito della censura non è stato esaminato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica; la domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere applica il principio dispositivo anche a tale rimedio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso straordinario, quando evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo trova applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La sopravvenuta perdita di interesse preclude l’esame nel merito delle censure e delle domande consequenziali proposte con il ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro la mancata ammissione a Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un candidato non ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per l’anno accademico 2014/2015.

Premesse e domanda del ricorrente

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di mancata ammissione, la graduatoria, i verbali della procedura selettiva e gli atti connessi. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna delle amministrazioni all’ammissione in forma specifica e il risarcimento dei danni.

Le censure riguardavano, tra l’altro, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di segretezza e anonimato della prova, della lex specialis, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché dell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del decreto ministeriale 12 giugno 2013.

Sviluppo del procedimento

Il Ministero aveva concluso per l’infondatezza del ricorso. Con parere interlocutorio n. 3026/2015, la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente il ricorrente alla frequenza del corso di laurea.

Poiché il parere cautelare era rimasto inadempiuto, la Sezione Prima aveva successivamente chiesto alle parti di comunicare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio. Il ricorrente aveva inizialmente confermato il proprio interesse.

L’Amministrazione ha poi comunicato che il ricorrente, immatricolato in esecuzione della misura cautelare, era successivamente incorso nella decadenza dagli studi. La Sezione gli ha quindi assegnato un termine per confermare ulteriormente l’interesse e per formulare osservazioni sulle informazioni relative alla carriera accademica.

Rinuncia e valutazione del Consiglio di Stato

Il 17 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame. La Sezione ha ritenuto che tale rinuncia determinasse il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Pertanto, non sussistevano più le condizioni per l’esame delle censure relative alla procedura di ammissione, né delle domande di ammissione al corso e di risarcimento del danno.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito delle doglianze sulla regolarità della procedura selettiva non è stato esaminato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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