Sentenza del 05/03/2020 n. 6206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, pur accogliendo in parte il suo appello rispetto alla CTP, aveva ritenuto infondate o insufficienti le giustificazioni circa somme contestate dall'Ufficio per gli anni 2003-2005. I rilievi principali erano: (i) omesso esame di una specifica eccezione relativa alla illegittimità dell'accertamento sintetico atteso il rispetto degli inviti ex D.P.R. 600/1973, art. 32; (ii) vizio di motivazione e mancata valutazione probatoria della documentazione prodotta a dimostrazione della natura non reddituale di alcune operazioni (restituzione caparre, vendite di beni personali, rimborsi/interventi finanziari del padre); (iii) presunta contraddittorietà della decisione circa l'esclusione da tassazione di alcune somme riferite a terzi ma non di altra somma analoga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della CTR: non v'era omessa pronuncia perché i giudici di primo grado, nel respingere le giustificazioni, avevano implicitamente ritenuto legittimo il metodo di accertamento sintetico; inoltre il vizio di omessa pronuncia è rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.4 e non del n.3. Sul secondo motivo ha dichiarato il dedotto vizio inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in Cassazione (la ricorrente non ha trascritto integralmente i documenti decisivi né dimostrato di aver svolto in primo grado le argomentazioni oggi addotte). Sul terzo motivo ha qualificato come irrilevante un apparente errore materiale relativo all'inclusione/omissione di un soggetto nell'elenco dei versanti e ha confermato la decisione impugnata. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di giudizio e liquidato il contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omesso esame della domanda; la Corte sottolinea però che la vicenda attiene più propriamente al principio dell'omessa pronuncia regolato dall'art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
L'art. 360 è stato invocato per denunciare vizi di motivazione e omessa pronuncia: la Corte osserva che il vizio di omessa pronuncia rileva ex n.4 (non n.3) e applica il n.5 per censurare insufficiente o contraddittoria motivazione; inoltre conferma che la mera mancanza di un'espressa statuizione non è di per sé omessa pronuncia se la decisione manifesta implicitamente il rigetto della domanda.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Norma richiamata in ordine agli inviti ad esibire chiarimenti per il procedimento di accertamento sintetico; la contribuente ha sostenuto di aver ottemperato agli inviti ma non ha fornito elementi probatori sufficienti a scalfire l'accertamento dell'Ufficio.
Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 24155/2017, Cass. n. 24422/2019, Cass. n. 13625/2019
Giurisprudenza richiamata per i principi: interpretazione restrittiva del vizio di omessa pronuncia (è necessario l'omissione del passaggio logico indispensabile), e principio di autosufficienza in sede di legittimità (il ricorrente deve trascrivere e riproporre in cassazione i documenti e le ragioni già formulate in primo grado affinché possano essere esaminati).
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17)
Norma pratico-procedurale che consente alla Corte di dichiarare l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato dovuto; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice, pur non affrontando espressamente un punto, contenga una motivazione che implicitamente ne comporta il rigetto purché sussista il necessario procedimento logico-giuridico.
- In materia tributaria, se il contribuente vuole escludere la rilevanza reddituale di somme contestate deve fornire elementi probatori concreti e specifici (documentazione che attesti prenotazioni, restituzioni di caparre, atti di vendita di beni personali, o collegamenti contrattuali con terzi). Mere dichiarazioni non sono idonee a superare l'accertamento.
- In Cassazione opera il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre i documenti decisivi e le argomentazioni già svolte in sede di merito; nuove ricostruzioni logiche o argomentazioni non prospettate al giudice di merito non sono ammesse e rendono inammissibile la censure sull'apprezzamento probatorio.
- Errori materiali o apparenti contraddizioni nella motivazione sono rilevanti solo se incidono sul convincimento giuridico della decisione: omissioni o inesattezze formali che non alterano l'esito sostanziale sono irrilevanti ai fini della cassazione.
- La legittimità dell'accertamento sintetico è normalmente preservata se il contribuente non dimostra in modo probante il rispetto degli obblighi o l'irrilevanza delle movimentazioni contestate; il giudice di merito può ritenere legittimo l'uso del metodo se le giustificazioni sono insufficienti.
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