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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3249/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per illecita detenzione e cessione di eroina; dedotte violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche e per eccessiva misura della pena (penale base fissata oltre il minimo, aumenti per continuazione e applicazione dell'aumento per la recidiva). Il ricorrente ha lamentato altresì carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti e sull'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla misura della pena fossero improponibili in sede di cassazione poiché non adeguatamente dedotte nei motivi di appello (vi era solo un riferimento generico all'"eccessività"). Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha confermato la motivazione della Corte territoriale: mancavano elementi di segno positivo utili alla loro concessione e il ricorrente non aveva sollevato tali elementi in appello. Quanto alla recidiva, la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato l'aumento, richiamando la maggiore pericolosità e l'inefficacia deterrente delle pregresse condanne. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 (De Crescenzo)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e non consegue automaticamente all'assenza di elementi negativi: dalla loro mancanza può legittimamente derivare il diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • Censure sulla determinazione della pena (entità della pena base, aumenti per continuazione) devono essere specificamente dedotte già nei motivi di appello; se non sollevate con adeguata specificità in appello, sono inammissibili in cassazione.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede la prova o la deduzione di elementi positivi caratterizzanti la personalità o il comportamento del reo; l'assenza di fattori negativi non basta automaticamente a ottenere le attenuanti.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario affrontare e confutare le valutazioni che hanno portato alla qualificazione della recidiva (pregresse condanne, efficacia deterrente); la mera affermazione generica non è sufficiente.
  • Argomentazioni processuali o scelte procedurali (es. rito abbreviato, mancanza di conclusioni in punto di responsabilità) non sostituiscono la deduzione di elementi positivi o la contestazione puntuale delle valutazioni della Corte territoriale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale curare l'adeguata formulazione dei motivi nei gradi di merito.

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