Cassazione Penale, Sentenza n. 45017/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Frosinone del 03/07/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a causa della remissione di querela. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 152, comma terzo, n. 1, c.p., sostenendo che la disposizione non sarebbe applicabile quando la querela è stata proposta da una persona giuridica (la persona giuridica non può essere testimone) e che la remissione tacita non può essere ravvisata sul comportamento del legale rappresentante dell'ente, poiché l'intento punitivo e la volontà di rimettere la querela non sarebbero riconducibili alla persona dell'ente mediante la sola assenza del rappresentante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui l'art. 152, comma terzo, n. 1, c.p. opera anche quando il querelante è un ente e colui che era stato citato come testimone è il legale rappresentante che aveva previamente sporto querela, a condizione che egli conservi la qualità di rappresentante alla data dell'udienza e sia statutarmente legittimato a rimettere la querela. Il giudice del merito deve verificare che la mancata comparizione sia ingiustificata e inequivoca, idonea a dimostrare disinteresse a proseguire nella querela. Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto che la comunicazione del legale della società, nella quale si affermava che il legale rappresentante era all'oscuro della vicenda, costituisse comportamento concludente indicativo di sopravvenuto disinteresse e quindi remissione tacita: conseguentemente non doversi procedere. La Corte ha confermato tale valutazione e ha anche osservato che il ricorrente (pubblico ministero) è esonerato dalle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come vizio di motivazione/violazione di legge rispetto all'applicazione dell'art. 152 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen.
La Corte interpreta questa disposizione come applicabile anche quando la querela è stata proposta da una persona giuridica attraverso il suo legale rappresentante, purché il rappresentante sia ancora in carica alla data dell'udienza e sia statutarmente legittimato a rimettere la querela; l'assenza ingiustificata e inequivoca del rappresentante può essere valutata come remissione tacita.
art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150/2022
Norma richiamata in quanto ha introdotto la formulazione dell'art. 152, comma terzo, n. 1, c.p.; la Corte richiama l'entrata in vigore della modifica normativa.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato procedimentalmente: il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Quando la querela proviene da una persona giuridica, l'assenza ingiustificata e inequivoca del legale rappresentante, precedentemente autore della querela e ancora in carica, può configurare remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.
- Il giudice di merito deve sempre verificare la sussistenza di un comportamento concludente: l'assenza non giustificata deve essere incompatibile con la volontà di proseguire la querela per poterla interpretare come remissione tacita.
- Una dichiarazione formale o comunicazione dall'ente (es. del suo legale) che indichi che il rappresentante è "all'oscuro" o non intende proseguire può essere valutata come elemento idoneo a dimostrare disinteresse e quindi remissione tacita.
- Il potere di rimettere la querela spetta a chi sia legittimato per statuto: occorre accertare che il rappresentante fosse effettivamente titolare di tale potere alla data dell'udienza.
- In contestazioni analoghe, il ricorso del P.M. basato sulla pretesa inapplicabilità della disciplina della remissione tacita alle persone giuridiche è difficilmente sorretto quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la valutazione sulla mancata comparizione come fatto concludente.
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