Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17815 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato il principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza della Cassazione n. 1421/2008. La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA, relativa all’anno 1992, sui canoni di leasing immobiliare pagati dalla società. Secondo l’Agenzia, non era sufficiente dimostrare che l’operazione immobiliare fosse astrattamente compatibile con l’oggetto sociale: la contribuente doveva provare concretamente che l’immobile fosse stato effettivamente utilizzato, o fosse destinato a essere utilizzato, per l’esercizio dell’attività d’impresa. La società aveva inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa a imposte dirette e all’anno 1993.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato esterno, ritenendo che la precedente decisione riguardasse un diverso tributo, un diverso periodo d’imposta e una diversa pretesa fiscale. Il giudicato può estendersi ad altri periodi solo per elementi strutturali e tendenzialmente permanenti della fattispecie, non per fatti variabili come la concreta destinazione di un immobile o la deducibilità di specifiche spese; inoltre, non si estende automaticamente tra imposte dirette e IVA. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, rilevando che la CTR si era limitata a esaminare l’oggetto statutario senza verificare l’effettivo impiego dell’immobile nell’anno 1992. La sentenza è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla CTR del Friuli Venezia Giulia, che dovrà valutare concretamente l’inerenza dell’operazione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    La CTR non aveva rispettato il principio vincolante stabilito dalla precedente sentenza di cassazione, perché aveva nuovamente valutato l’inerenza in modo astratto e non concreto.

  • Art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    È ammesso in detrazione [...] l’imposta assolta o dovuta [...] in relazione ai beni e ai servizi [...] acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

    La detrazione IVA richiede che il bene o servizio sia acquistato nell’esercizio dell’impresa e sia inerente o strumentale all’attività economica; la sola qualità di imprenditore non è sufficiente.

  • Art. 4 D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione contribuisce a individuare l’esercizio di impresa rilevante ai fini IVA, nell’ambito del quale deve collocarsi concretamente l’acquisto per poter beneficiare della detrazione.

  • Art. 17 della Sesta direttiva IVA 77/388/CEE

    Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre [...] l’imposta sul valore aggiunto.

    Il diritto alla detrazione dipende dall’impiego dei beni o servizi per operazioni soggette a imposta e, quindi, dal loro collegamento con l’attività economica.

  • Art. 40 T.U.I.R.

    È stato richiamato nella precedente controversia relativa alle imposte dirette e alla strumentalità dell’immobile, ma tale precedente non è stato ritenuto vincolante nel giudizio IVA.

  • Art. 5 dello Statuto della società

    La società poteva compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali o anche soltanto utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

    L’oggetto statutario consente di verificare la compatibilità astratta dell’operazione, ma non dimostra da solo l’inerenza concreta del bene o servizio acquistato.

Massime di principio

  • Per detrarre l’IVA su un bene o servizio non basta dimostrare che l’acquirente sia un’impresa o che l’operazione rientri formalmente nell’oggetto sociale: occorre provare il collegamento effettivo o potenziale con l’attività economica.
  • L’inerenza deve essere verificata in due passaggi: prima si valuta la compatibilità dell’operazione con l’oggetto sociale; poi si accerta l’effettiva destinazione del bene o servizio all’attività concretamente esercitata o programmata.
  • Il contribuente ha l’onere di documentare l’inerenza mediante elementi concreti, quali utilizzo del bene, organizzazione aziendale, contratti, fatture, ricavi e collegamento con le operazioni imponibili.
  • Un giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta o a un diverso tributo non vincola automaticamente il giudizio successivo, soprattutto quando riguarda fatti variabili nel tempo o imposte strutturalmente diverse.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto formulato dalla Cassazione e non può riproporre la medesima valutazione astratta già censurata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.