Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31858/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abdulic impugnava la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio di marijuana, hashish ed eroina. Il ricorso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la qualificazione operata dalla Corte d'appello (che non ha riconosciuto la "lieve entità" per hashish/marijuana) si è basata esclusivamente sul dato quantitativo. La difesa ha chiesto che si considerassero anche altri indici rilevanti per la fattispecie lieve (assenza di professionalità nello spaccio, inesistenza di organizzazione, incensuratezza, regolare presenza sul territorio, lavoro regolare) e ha censurato l'uso dei parametri ponderali desunti dalla sentenza n. 45061/2022

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 73, comma 5 contempla un'unica fattispecie che va valutata globalmente anche quando nella stessa detenzione siano presenti sostanze tabellarmente eterogenee; il dato ponderale non è di per sé dirimente. Le Sezioni unite richiedono che il giudice valuti e motivi esplicitamente tutti gli elementi rilevanti e spieghi eventuale prevalenza di uno di essi. La Corte d'appello aveva escluso la lieve entità limitandosi al quantitativo e richiamando la sentenza n. 45061/2022 senza effettuare la necessaria valutazione complessiva né spiegare la diversa trattazione rispetto all'eroina. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo giudizio sul punto

Norme richiamate

  • art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    Il comma 5 prevede una fattispecie unitaria di "fatto di lieve entità" applicabile alternativamente alle condotte tipizzate; la presenza contemporanea di sostanze diverse non determina automaticamente pluralità di reati ma richiede valutazione globale per verificare la lieve entità. Il dato quantitativo non è da solo decisivo

  • Sez. U, n. 51063/2018 (Murolo)

    Principio che la detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee nel medesimo contesto, se complessivamente valutata come fatto di lieve entità, integra un unico reato; occorre valutazione globale degli indici rilevanti

  • Sentenza n. 45061/2022 (Sez. 6, Restivo)

    Indagine statistica sulle decisioni che hanno riconosciuto la lieve entità e sui quantitativi trattati; la Corte di Cassazione osserva che tale sentenza fornisce dati statistici ma non rappresenta un parametro vincolante capace di escludere automaticamente la lieve entità

  • Sez. 6, n. 15642/2015 (Driouech)

    Definizione giurisprudenziale del "piccolo spaccio": attività di minore portata con limitata circolazione di merce e denaro, guadagni contenuti e detenere una provvista per la vendita che non caratterizzi un'attività protratta né rivolta a un pubblico indistinto

Massime di principio

  • La detenzione contemporanea di più tipi di stupefacente va valutata nel suo complesso: può integrare un unico reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, se, globalmente considerata, rientra nella "lieve entità"
  • Il dato quantitativo è un elemento importante ma non decisivo: il giudice deve valutare anche modalità, circostanze, professionalità, organizzazione, ricorrente/precedenti, dimora e attività lavorativa dell'imputato e l'entità della circolazione/guadagno
  • Il giudice è obbligato a motivare esplicitamente la valutazione complessiva, spiegando se e perché un elemento (es. quantità) prevale su altri elementi indicativi di minore offensività
  • I parametri statistici o le soglie contemplate da pronunce precedenti (es. decisioni che rilevano quantitativi) possono orientare ma non vincolano: non possono sostituire la valutazione caso per caso
  • Se il tribunale tratta diversamente sostanze differenti (es. riconosce "piccolo spaccio" per l'eroina ma non per hashish/marijuana), deve motivare la disparità di valutazione sulla base degli elementi concreti emersi
  • Per la difesa è strategico documentare elementi extrapedonali (lavoro, assenza di legami organizzativi, piccolo giro d'affari, modalità di detenzione) per puntare al riconoscimento della "lieve entità"

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.