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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05917/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito con cui era stata applicata la pena concordata all'imputato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva patteggiato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni per cui il giudice non aveva ritenuto di proscioglierlo ex art. 129 c.p.p., cioè per l'omessa verifica della possibile sussistenza di cause di non punibilità. La Corte rileva però che il motivo era generico, privo di indicazioni fattuali specifiche idonee a imporre un vaglio ex art. 129 c.p.p., ed era inoltre formulato in modo non consentito perché estraneo ai motivi ammissibili contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il caso riguarda una sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    impone la verifica immediata di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento, ma la censura deve essere sorretta da elementi fattuali specifici

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi proponibili contro la sentenza resa all'esito del patteggiamento; il motivo svolto è stato ritenuto estraneo a tale catalogo

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena concordata

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento non sono proponibili censure che esulino dai motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza relativa all'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere supportata da elementi fattuali specifici e non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive.
  • La mancanza di specificità del motivo e la sua estraneità al perimetro legale delle impugnazioni rendono il ricorso inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa del ricorrente, sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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