Cassazione Penale, Sentenza n. 34767/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari che, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato di ricettazione, aveva ritenuto conclusa con esito positivo la messa alla prova. Il ricorrente censura la errata applicazione degli artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha omesso di considerare che la relazione finale dell'UEPE rilevava espressamente che l'imputato "non ha posto alcuna condotta riparatoria o risarcitoria del danno", avendo manifestato la volontà di non proseguire il percorso di mediazione e di non usufruire di strumenti di giustizia riparativa. Pertanto, secondo il ricorrente, l'imputato non ha ottemperato ad una delle prescrizioni del programma di messa alla prova e la sospensione non poteva concludersi positivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Dall'esame degli atti è emerso che, sebbene l'UEPE avesse comunicato la conclusione con esito positivo della messa alla prova, i responsabili del progetto "Mediamo Insieme" avevano segnalato che l'imputato si era rifiutato di proseguire il percorso di giustizia riparativa. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha errato nel considerare positiva la messa alla prova basandosi solo sul lavoro di pubblica utilità, senza valutare la violazione di una prescrizione del programma. Richiamando l'interpretazione dell'art. 168-quater cod. pen., la Corte ha affermato che le prescrizioni del programma sono autonome e tutte devono essere adempiute, e che una singola trasgressione può essere sufficiente se ritenuta "grave". Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
Norma che disciplina la messa alla prova e la sospensione del procedimento; nella pronuncia è richiamata in quanto quadro normativo generale che regola l'ammissione e lo svolgimento della messa alla prova.
art. 168-ter cod. pen.
Norma collegata alla messa alla prova che disciplina il programma e le prescrizioni; richiamata come parte della disciplina che rende vincolanti le prescrizioni elaborate dall'UEPE.
art. 168-quater cod. pen.
Interpretazione centrale: prevede la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di "grave e reiterata violazione" del programma o delle prescrizioni. La Corte precisa che tale espressione va intesa in senso sostanziale: anche una singola trasgressione è idonea a giustificare la revoca se è di tale gravità da escludere una prognosi favorevole sul comportamento futuro dell'imputato.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Norma di coordinate procedurali sulla messa alla prova; evocata dal ricorrente per sostenere che il mancato adempimento di prescrizioni previste dall'ordinanza ammissiva comporta la violazione procedurale che impedisce la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo.
Massime di principio
- Le prescrizioni del programma di messa alla prova elaborate dall'UEPE sono distinte e autonome: l'adempimento complessivo di tutte le prescrizioni è necessario per dichiarare conclusa con esito positivo la messa alla prova.
- Una singola violazione può determinare la revoca della messa alla prova se è "grave"; non è richiesto che la trasgressione sia reiterata se la sua gravità esclude una prognosi favorevole.
- Il mero svolgimento del lavoro di pubblica utilità non è sufficiente a dichiarare positivamente conclusa la messa alla prova se altre prescrizioni obbligatorie non sono state osservate.
- La Corte e il Tribunale devono valutare compiutamente le relazioni dell'UEPE e delle strutture coinvolte (es. servizi di mediazione): segnalazioni di rifiuto di partecipare a misure riparative sono elementi decisivi ai fini della valutazione dell'esito della messa alla prova.
- In presenza di contrasto tra la valutazione formale dell'UEPE e risultanze probatorie che documentino il mancato adempimento di prescrizioni, l'autorità giudicante deve riesaminare l'esito e, se necessario, revocare la sospensione o non dichiarare l'estinzione del reato.
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