Sentenza n. 1023/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 29 maggio 2023. La pronuncia aveva accertato il diritto al pagamento di euro 15.145,40, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione. Nonostante la richiesta di pagamento del 5 marzo 2021, il Ministero è rimasto integralmente inerte. Il ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e accertando il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001
La regola secondo cui le spese dell’attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla imputazione delle spese commissariali.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione condannata al pagamento di somme di denaro, il creditore può proporre l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell’ambito dell’amministrazione inadempiente e deve compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie al pagamento.
- La regola per cui le spese dell’attività commissariale sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e restano a carico dell’amministrazione inadempiente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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