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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-216/23

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 maggio 2024. — Hauser Weinimport GmbH contro Freistaat Bayern. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Agricoltura – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Regolamento (UE) n. 251/2014 – Articolo 3, paragrafo 4 – Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli – Definizione – Nozioni di “alcole” e di “prodotto alimentare sapido”. — Causa C-216/23

Giurisprudenza europea62023CJ0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso rigoroso il regime dei "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" previsto dal regolamento n. 251/2014. Stabilisce che non è consentito aggiungere a tale categoria bevande alcoliche non vitivinicole, come la birra, né come "alcole" né come ingrediente aromatico qualificabile come "prodotto alimentare sapido". La soluzione mira a garantire uniformità applicativa, trasparenza e tutela del consumatore, evitando denominazioni potenzialmente ingannevoli.

Interpretazione del regolamento (UE) n. 251/2014: una bevanda alcolica non vitivinicola, come la birra, non può essere aggiunta a un "cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli" né come "alcole" né come "prodotto alimentare sapido".

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014, la nozione di "alcole" comprenda anche una bevanda alcolica non vitivinicola come la birra; se rilevi che la sua aggiunta aumenti o meno il titolo alcolometrico del prodotto finale; e, in caso affermativo, se una tale bevanda possa comunque essere incorporata nel cocktail come "prodotto alimentare sapido" ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii).

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 251/2014 va interpretato nel senso che il divieto di aggiungere "alcole" a un "cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli" comprende qualsiasi bevanda alcolica non rientrante tra i prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), compresa la birra, anche se la sua incorporazione non aumenta il titolo alcolometrico del prodotto finale. Inoltre, tale divieto non può essere eluso qualificando la birra come "prodotto alimentare sapido" ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera b), ii).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 251/2014
  • Regolamento (UE) 2021/2117
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento (CE) n. 110/2008

Interpretazione del regolamento (UE) n. 251/2014 sui "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli"

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, ha chiarito il significato del divieto di aggiunta di "alcole" ai "cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" disciplinati dal regolamento (UE) n. 251/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117. La controversia nasceva dalla commercializzazione di una bevanda composta per il 55% da vino e per il 10% da birra, aromatizzata al fiore di sambuco, immessa sul mercato come cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli.

Parti e procedimento principale

La domanda pregiudiziale è stata proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof nell’ambito del giudizio tra Hauser Weinimport GmbH, da un lato, e Freistaat Bayern, dall’altro. L’autorità bavarese aveva contestato la denominazione del prodotto, ritenendo che la birra aggiunta integrasse un "alcole" vietato dalla disciplina europea per questa categoria di prodotto.

Normativa rilevante

La sentenza si concentra soprattutto sull’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento n. 251/2014 e sull’allegato I, punto 1, lettera b), ii), nonché punto 3, del medesimo regolamento. La Corte richiama inoltre le finalità enunciate nei considerando 1, 4, 7, 9 e 11, in particolare la tutela elevata dei consumatori, la prevenzione delle pratiche ingannevoli, la trasparenza del mercato e la chiarezza della denominazione di vendita. Sono menzionati anche il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (CE) n. 110/2008, quali fonti richiamate dal regolamento n. 251/2014 per la definizione dei prodotti vitivinicoli e di alcuni alcoli autorizzati.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "alcole"

La Corte osserva che il regolamento n. 251/2014 non definisce espressamente l’espressione "aggiunta di alcole". Tuttavia, dal sistema complessivo della disciplina emerge che il cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli può contenere prodotti vitivinicoli per almeno il 50% del volume totale, ma non può subire l’aggiunta di alcole diverso dai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

La Corte respinge l’argomento secondo cui soltanto i sette prodotti elencati all’allegato I, punto 3, costituirebbero "alcole" ai fini del regolamento. Quell’elenco, infatti, ha natura tassativa ma riguarda esclusivamente gli alcoli autorizzati per la preparazione di taluni vini aromatizzati e di talune bevande aromatizzate a base di vino, non anche i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Ne consegue che non è possibile inferire una autorizzazione implicita per bevande come la birra.

La Corte esclude anche che sia decisivo il fatto che l’aggiunta della birra non aumenti il titolo alcolometrico finale: un simile criterio renderebbe incerta e variabile l’applicazione uniforme del regolamento nell’Unione, compromettendo la comprensione della denominazione da parte dei consumatori. È inoltre richiamato l’esempio dell’allegato I, punto 5, dove il termine "aggiunta" è usato anche per l’acqua, benché essa riduca il grado alcolico del prodotto finale, segno che il verbo non implica necessariamente un incremento del titolo alcolometrico.

Ragionamento sulla nozione di "prodotto alimentare sapido"

Quanto alla terza questione, la Corte riconosce che il regolamento non definisce il concetto di "prodotto alimentare sapido" e che, in astratto, una bevanda alcolica potrebbe rientrare in tale categoria. Tuttavia, non è consentito utilizzare questa qualificazione per aggirare il divieto espresso di aggiungere alcole ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Ammettere una tale elusione svuoterebbe di effetto utile l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e sarebbe contrario alla struttura del regolamento, che mira a garantire uniformità, trasparenza e protezione del consumatore contro pratiche ingannevoli. In altre parole, una bevanda come la birra non può essere incorporata nel cocktail come ingrediente sapido se ciò contrasta con il divieto di aggiunta di alcole.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di "alcole" comprende anche una bevanda alcolica non vitivinicola, come la birra, e il divieto opera anche se l’aggiunta non aumenta il titolo alcolometrico del cocktail;
  • il divieto di aggiungere alcole osta anche all’incorporazione della birra quale "prodotto alimentare sapido".

Principio affermato

La sentenza conferma una lettura rigorosa della denominazione "cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli": solo i prodotti vitivinicoli possono costituire la base della bevanda e non è ammessa l’aggiunta di bevande alcoliche estranee a tale categoria, neppure sotto diversa qualificazione funzionale.

Come è indicizzato

Materieprodotti vitivinicoli aromatizzatietichettatura e designazione dei prodotti alimentariprotezione dei consumatoriinterpretazione del diritto alimentare dell’unione

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