Sentenza del 04/11/2015 n. 22473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Lecce, favorevole al contribuente, relativa a un avviso di accertamento per Irpef e Ilor dell'anno 1995. I motivi riguardavano la violazione delle norme sull'ammissibilità e sulla specificità dell'appello, sostenendo che l'atto dell'Ufficio individuava comunque la parte della sentenza contestata e riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado, contestando il mancato riconoscimento dell'antieconomicità delle cessioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che il requisito della specificità dei motivi d'appello deve essere valutato in modo concreto e funzionale, non formalistico: è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni impugnate e le ragioni della censura, anche mediante la riproposizione delle difese già svolte in primo grado. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR Puglia, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e provvedere anche alla liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Il requisito della specificità dei motivi deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate.
Nel processo tributario l'appello non deve rispettare formule sacramentali o una rigorosa impostazione formale. La specificità va verificata concretamente, considerando se il giudice e la controparte siano posti in condizione di comprendere le censure e difendersi.
Art. 342 c.p.c.
È sufficiente che l'impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate.
L'atto d'appello è ammissibile quando contiene una critica riconoscibile alla decisione di primo grado. Possono essere riproposte anche le stesse argomentazioni già formulate nel primo grado, purché collegate alla contestazione della sentenza impugnata.
Art. 324 c.p.c.
La norma è richiamata dall'Agenzia delle entrate nel quadro delle censure relative all'efficacia della sentenza e ai limiti dell'impugnazione, ma la decisione si concentra principalmente sulla specificità dei motivi d'appello.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni sono richiamate per denunciare, rispettivamente, violazioni di legge, vizi processuali e insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte accoglie il ricorso principalmente per la violazione delle regole sull'ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario la specificità dei motivi d'appello deve essere valutata in concreto e non in modo meramente formalistico.
- Un appello può essere ammissibile anche se ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, purché individui la parte della sentenza contestata e spieghi, anche sinteticamente, perché la decisione dovrebbe essere riformata.
- La mera riproduzione delle difese precedenti non è sufficiente se non è collegata a una critica della sentenza impugnata; tuttavia non è necessario formulare motivi con formule tecniche o rigidamente strutturate.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un appello senza verificare concretamente il contenuto dell'atto e la riconoscibilità delle censure, la decisione può essere cassata per violazione delle norme sull'impugnazione.
- In una situazione analoga occorre verificare se l'atto indica le statuizioni contestate, le ragioni del dissenso e il risultato richiesto; se tali elementi sono comprensibili, l'appello dovrebbe superare il vaglio di ammissibilità.
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