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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4638/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Amato era stato condannato dal Tribunale di Locri il 27/11/2019 a 800 euro di ammenda per porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, comma 3, legge 18/4/1975, n.110) per aver portato fuori dalla propria abitazione a Careri, il 15/03/2015, un bastone che avrebbe usato per inseguire e minacciare il vicino Domenico Mezzatesta. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., denunciando l'inaffidabilità del testimone Mezzatesta (rapporto conflittuale, condanna di Mezzatesta per fatti collegati, richiesta di risarcimento, incompatibilità della costituzione di parte civile, dichiarazioni incongruenti sugli orari e mancata descrizione del bastone); (2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, con riferimento agli artt. 62-bis, 163 e 164 cod. pen., senza adeguata motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 15/03/2020, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha precisato che il ricorso non è inammissibile e che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., può dichiarare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza di merito. Ha altresì ricordato il limite dell'art. 129, comma 2 (non è possibile adottare la decisione più favorevole quando la mera verifica motivazionale non evidenzi la totale carenza di elementi a carico), ma nel caso concreto la prescrizione ha determinato l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma usata per inquadrare il reato contestato (porto di armi o oggetti atti ad offendere). La Corte non entra nel merito della sussistenza fattuale del reato, ma la qualifica normativa è quella indicata in sentenza di merito.

  • codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e all'attendibilità del teste; l'art. 192 concerne la valutazione della prova testimoniale e la discrezionalità del giudice nel valutarne l'attendibilità.

  • codice penale

    Richiamati dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti generiche (62-bis) e degli effetti in tema di misure alternative e sospensione della pena (163, 164). Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione.

  • codice di procedura penale

    Articolo che consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza di merito (es. prescrizione), quando l'istanza è stata regolarmente proposta; la Corte può pertanto annullare la sentenza per estinzione del reato da prescrizione intervenuta durante il corso dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di merito ma prima della decisione in Cassazione, la Corte può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con annullamento senza rinvio.
  • L'applicazione dell'art. 129, comma 2, è limitata: la Cassazione non può sostituire il giudizio di merito se la mera verifica motivazionale non mostra la totale carenza di elementi a carico; tuttavia la prescrizione sopravvenuta produce comunque la non punibilità.
  • Le contestazioni sulla attendibilità di un testimone (conflitti personali, interessi, dichiarazioni incongruenti) devono essere sollevate e documentate nel processo di merito; la loro esistenza non assicura automaticamente l'annullamento se permangono elementi di prova a carico.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è di competenza del giudice di merito e richiede una motivazione adeguata in caso di diniego; in sede di legittimità la Corte verifica la sussistenza di una motivazione idonea.
  • In presenza di sentenze di condanna con entità della pena limitata, il difensore deve chiedere espressamente e motivare l'applicazione di benefici (attenuanti, sospensione) già in primo grado o in appello per creare posto a valutazione più favorevole in sede di legittimità.
  • Per contestare efficacemente la credibilità di un teste, è utile produrre prove documentali o contraddizioni rilevanti e tempestivamente istituire eccezioni procedurali (es. istanza di audizione, acquisizione di precedenti penali) durante il processo di merito.

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