Cassazione Civile, Ordinanza n. 22120/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica relativo agli anni 2009/2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente ritenendo che, pur essendo una società consortile, dovesse qualificarsi come "autoproduttore" di energia elettrica da fonti rinnovabili e, quindi, beneficiare dell'esenzione da accisa. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999, sostenendo che, in materia di accise, l'autoproduttore è solo chi produce energia per i propri fabbisogni e la consuma in proprio, non chi la cede a soggetti distinti come i consorziati; pertanto la nozione del decreto Bersani non sarebbe sovrapponibile a quella fiscale e l'esenzione non sarebbe estensibile all'energia prodotta dalla società consortile e trasferita ai consorziati. La società resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale, deducendo tre motivi, ma le relative questioni risultavano assorbite nel merito e comunque non riproposte ritualmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA sia di stretta interpretazione e spetti solo all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore a 20 kW, consumata dalla medesima impresa autoproduttrice in propri locali e luoghi diversi dalle abitazioni. La definizione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 rileva solo ai fini di quel decreto e non vale automaticamente a individuare i soggetti esentati dall'accisa. Ne deriva che una società consortile che produca energia e la ceda a soggetti giuridici distinti, quali i consorziati, non può beneficiare dell'esenzione per tale energia ceduta. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché diretto a riproporre questioni rimaste assorbite in appello; in cassazione non opera l'art. 346 c.p.c. e la parte vittoriosa in merito non ha interesse a impugnare questioni non decise. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
l'energia elettrica ... è sottoposta ad accisa ... al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio
l'accisa colpisce sia la fornitura ai consumatori finali sia il consumo per uso proprio dell'energia prodotta
art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
non è sottoposta ad accisa solo l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza non superiore a 20 kW
l'esenzione è limitata agli impianti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
è esentata da accise l'energia elettrica ... consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
l'esenzione opera solo per l'energia autoprodotta e autoconsumata dall'impresa autoproduttrice, con interpretazione restrittiva
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
obbligati al pagamento dell'accisa sono ... gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio
gli esercenti officine di produzione per uso proprio sono soggetti passivi dell'accisa, salvo specifiche esclusioni
art. 53, commi 4, 7, 8 e 9, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
obbligo di denuncia preventiva ... rilascio di una licenza di esercizio ... dichiarazione di consumo annuale
il regime fiscale richiede adempimenti formali specifici per le officine di produzione
art. 54, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
l'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione ... esercitati da una medesima ditta
la nozione di officina rileva come unità produttiva esercitata dalla medesima ditta
art. 55, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati ... sulla base della dichiarazione di consumo annuale
l'imposta viene accertata e liquidata sulla base della dichiarazione annuale di consumo
art. 57, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo
il recupero dell'imposta è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo fatti illeciti
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ... ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili ...
la definizione di autoproduttore vale solo ai fini del decreto Bersani e non individua automaticamente i beneficiari dell'esenzione accise
art. 10, comma 6, l. 13 maggio 1999, n. 133
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione ... è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali
la disposizione è richiamata come antecedente storico dell'attuale agevolazione, ma nel caso concreto non consente un'estensione oltre i limiti normativi
art. 28, commi 1 e 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388
abrogazione delle addizionali erariali; estensione all'imposta erariale di consumo di tutte le agevolazioni previste ... per l'addizionale erariale
le agevolazioni già previste per le addizionali sono state trasfuse nel regime dell'imposta di consumo
art. 1, comma 911, l. 28 dicembre 2015, n. 208
l'articolo 52, comma 3, lettera b), ... si applica anche all'energia elettrica ... consumata dai soci delle società cooperative ...
la novella conferma che il legislatore ha esteso espressamente l'esenzione solo ai soci delle cooperative e non ai consorziati delle società consortili
art. 10 e art. 11 l. 27 luglio 2000, n. 212
sono richiamati come questioni rimaste assorbite e da esaminare in sede di rinvio, ma non formano oggetto della ratio decidendi principale
art. 346 c.p.c.
non è applicabile nel giudizio di cassazione per riproporre questioni assorbite; la parte vittoriosa non deve proporre ricorso incidentale su capi non decisi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro processuale della censura per violazione di legge dedotta nel ricorso principale
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata dalle imprese di autoproduzione va interpretata restrittivamente e riguarda solo l'energia effettivamente autoprodotta e autoconsumata dal medesimo soggetto passivo.
- La definizione di "autoproduttore" contenuta in una disciplina settoriale diversa da quella fiscale non si estende automaticamente al regime delle accise, se la norma tributaria contiene una propria autonoma disciplina dei soggetti obbligati e delle esenzioni.
- Quando il soggetto produttore cede energia elettrica a soggetti giuridici distinti, l'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta per l'energia ceduta solo perché il produttore opera in forma consortile o nell'interesse economico dei consorziati.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita un'estensione analogica che possa favorire usi elusivi della norma agevolativa.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale, anche condizionato, volto a riproporre questioni che il giudice di appello non ha deciso perché assorbite; la parte vittoriosa nel merito non è soccombente su tali capi e potrà far valere le questioni solo nel giudizio di rinvio, se la sentenza sia cassata.
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