Direttiva 2015/1787
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE per allineare il controllo delle acque destinate al consumo umano ai progressi scientifici e tecnici. Introduce un’impostazione maggiormente basata sulla valutazione del rischio, più flessibilità nelle frequenze di campionamento e regole più precise sui metodi analitici e sulla loro validazione. Fissa inoltre standard tecnici per i laboratori e consente, in una fase transitoria, l’uso di criteri prestazionali alternativi fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 ottobre 2017.
Modifica tecnica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con aggiornamento dei programmi di controllo e dei metodi di analisi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva 98/83/CE in materia di monitoraggio e analisi delle acque destinate al consumo umano. Incide sui programmi di controllo lungo l’intera catena di approvvigionamento idrico, dai bacini idrografici all’estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, includendo i punti di prelievo presso la rete di distribuzione e i rubinetti dei consumatori. Sono escluse, di fatto, le acque confezionate in bottiglie o contenitori destinati alla vendita, nonché il controllo delle sostanze radioattive, già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom.
Qualità delle acque destinate al consumo umano: aggiornamento dei controlli e dei metodi analitici
La direttiva interviene in via tecnica sulla direttiva 98/83/CE, modificandone gli allegati II e III per adeguare il sistema di controllo della qualità dell’acqua potabile ai progressi scientifici, alla gestione del rischio e all’evoluzione delle norme internazionali. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute umana, rendendo al contempo i controlli più efficienti e proporzionati.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE fissavano rispettivamente i requisiti minimi dei programmi di controllo e le specifiche per i metodi di analisi. Il nuovo testo mira ad aggiornarli per garantire coerenza con la normativa dell’Unione e con gli sviluppi tecnici, in particolare con gli orientamenti OMS sulla qualità dell’acqua potabile e con la norma EN 15975-2 sulla sicurezza dell’approvvigionamento idrico.
Ambito dei programmi di controllo
I programmi di controllo devono coprire l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, verificando che le misure di contenimento del rischio siano efficaci e che l’acqua sia salubre e pulita nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Devono inoltre fornire informazioni sulla qualità dell’acqua distribuita e individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
Le autorità competenti degli Stati membri devono stabilire programmi di controllo basati sui parametri e sulle frequenze della parte B dell’allegato II. Tali programmi possono consistere in:
- campionamento e analisi di campioni discreti;
- misurazioni registrate mediante controllo continuo;
- ispezioni di registri relativi a funzionalità e manutenzione delle attrezzature;
- ispezioni del bacino idrografico, dell’estrazione, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione.
I programmi possono basarsi sulla valutazione del rischio e devono essere riesaminati regolarmente, con aggiornamento o riconferma almeno ogni cinque anni.
Parametri da monitorare e frequenze minime
La parte B dell’allegato II distingue tra parametri di gruppo A e di gruppo B.
I parametri di gruppo A comprendono, tra gli altri:
- Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi;
- conteggio delle colonie a 22 °C;
- colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;
- altri parametri pertinenti al programma di controllo;
- in circostanze specifiche, ammonio e nitrito se si usa la cloramina, nonché alluminio e ferro se impiegati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.
I parametri di gruppo B comprendono tutti gli altri parametri previsti dalla direttiva per verificare la conformità a tutti i valori parametrici.
La frequenza minima di campionamento è fissata in funzione del volume d’acqua distribuito o prodotto ogni giorno nella zona di approvvigionamento. In particolare:
- per volumi fino a 100 m3/giorno: almeno 1 campione/anno per i parametri di gruppo A e B, con le precisazioni della tabella;
- tra 100 e 1.000 m3/giorno: 4 campioni/anno per il gruppo A e 1 per il gruppo B;
- tra 1.000 e 10.000 m3/giorno: 4 + 3 per ogni 1.000 m3/giorno e relativa frazione per il gruppo A; 1 + 1 per ogni 4.500 m3/giorno e relativa frazione per il gruppo B;
- tra 10.000 e 100.000 m3/giorno: 3 + 1 per ogni 10.000 m3/giorno e relativa frazione per il gruppo A;
- oltre 100.000 m3/giorno: 12 + 1 per ogni 25.000 m3/giorno e relativa frazione.
La nozione di zona di approvvigionamento è definita come area geograficamente delimitata all’interno della quale l’acqua destinata al consumo umano proviene da una o più fonti e può essere considerata sostanzialmente uniforme. I volumi sono calcolati come media su un anno civile; in alternativa può essere usato il numero di abitanti, assumendo un consumo di 200 litri/giorno pro capite.
Valutazione del rischio e deroghe alle frequenze standard
La parte C consente agli Stati membri di derogare ai parametri e alle frequenze della parte B solo a seguito di una valutazione del rischio conforme alla direttiva.
La valutazione deve:
- fondarsi su principi generali di risk assessment riconosciuti internazionalmente, come EN 15975-2;
- tener conto dei risultati dei programmi di monitoraggio previsti dalla direttiva quadro acque 2000/60/CE per i corpi idrici destinati a fornire più di 100 m3/giorno in media;
- essere approvata dalle autorità competenti;
- essere documentata con informazioni che attestino l’avvenuta valutazione e una sintesi dei risultati.
Sulla base della valutazione del rischio, l’elenco dei parametri e/o le frequenze possono essere ampliati se i controlli standard non sono sufficienti a soddisfare gli obblighi dell’articolo 7, se servono controlli ulteriori o se occorrono garanzie aggiuntive lungo la catena di approvvigionamento.
Possono invece essere ridotti solo se sono rispettate condizioni rigorose:
- la frequenza di campionamento per E. coli non può mai essere ridotta sotto il minimo stabilito;
- per gli altri parametri, l’ubicazione e la frequenza devono essere determinate in relazione all’origine del parametro, alla variabilità e alla tendenza di lungo periodo;
- per ridurre la frequenza minima, i risultati di almeno tre anni devono essere tutti inferiori al 60% del valore parametrico;
- per rimuovere un parametro dal controllo, i risultati di almeno tre anni devono essere tutti inferiori al 30% del valore parametrico;
- la rimozione deve basarsi anche sui risultati del controllo delle fonti e confermare la protezione della salute umana;
- la riduzione o rimozione è possibile solo se la valutazione del rischio esclude elementi ragionevolmente prevedibili idonei a deteriorare la qualità dell’acqua.
Punti di prelievo e metodi di campionamento
La parte D disciplina dove e come prelevare i campioni. I punti di prelievo devono essere scelti in modo da garantire il rispetto dei valori nel punto in cui essi devono essere osservati. Nelle reti di distribuzione, per specifici parametri, è ammesso il campionamento in zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento, purché sia dimostrato che ciò non alteri negativamente il risultato.
Per i parametri chimici come rame, piombo e nichel, i campioni sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza far scorrere l’acqua prima del prelievo; il campione è un campione casuale diurno da 1 litro. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi basati su un tempo fisso di ristagno se più aderenti alla situazione nazionale e purché non producano meno casi di infrazione rispetto al metodo casuale diurno.
Per i parametri microbiologici:
- al punto di conformità si applica la norma EN ISO 19458, scopo B;
- nella rete di distribuzione, fuori dai rubinetti dei consumatori, si applica la norma ISO 5667-5;
- per il campionamento microbiologico in rete si applica ancora EN ISO 19458, scopo A.
Metodi di analisi e requisiti dei laboratori
L’allegato III, come modificato, richiede che i metodi di analisi siano convalidati e documentati secondo EN ISO/IEC 17025 o altre norme equivalenti internazionalmente accettate. I laboratori e i terzi incaricati devono operare con sistemi di gestione della qualità conformi a tali standard.
Se non esiste un metodo di analisi che soddisfi i criteri minimi di prestazione, gli Stati membri devono garantire il ricorso alle migliori tecniche disponibili, purché non comportino costi eccessivi.
Per i parametri microbiologici sono previsti espressamente i seguenti metodi:
- E. coli e batteri coliformi: EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2;
- enterococchi: EN ISO 7899-2;
- Pseudomonas aeruginosa: EN ISO 16266;
- microrganismi coltivabili a 22 °C e 36 °C: EN ISO 6222;
- Clostridium perfringens, spore comprese: EN ISO 14189.
Parametri chimici, prestazioni e fase transitoria
Per i parametri chimici e gli indicatori, la direttiva introduce requisiti di prestazione basati su:
- limite di quantificazione pari al 30% o meno del valore parametrico pertinente;
- incertezza di misura stabilita in tabella 1.
La direttiva precisa che l’incertezza di misura non può essere usata come tolleranza aggiuntiva rispetto ai valori parametrici. Sono riportati valori specifici per numerosi parametri, tra cui alluminio, arsenico, benzene, piombo, nitrato, nitrito, torbidità e altri.
Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire, in alternativa, l’uso di esattezza, precisione e limite di rilevazione come caratteristiche prestazionali. Le note alle tabelle chiariscono anche criteri tecnici ulteriori, ad esempio per pesticidi, composti organici, TOC e torbidità.
Esclusioni e rapporti con altri atti dell’Unione
La direttiva segnala che la tabella B2 dell’allegato II relativa alle acque confezionate in bottiglie o contenitori destinati alla vendita è ormai obsoleta, perché tali prodotti sono oggi disciplinati da altri atti dell’Unione, in particolare i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 882/2004.
Inoltre, le sostanze radioattive non rientrano più nei programmi di controllo di questa direttiva, essendo già oggetto di disciplina specifica nella direttiva 2013/51/Euratom.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 27 ottobre 2017 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II e modifica l’allegato III della direttiva 98/83/CE, aggiornando i requisiti di controllo e i metodi di analisi per l’acqua destinata al consumo umano.
Obiettivi e impostazione dei programmi di controllo
I programmi di controllo devono verificare l’efficacia delle misure di gestione del rischio lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni sulla qualità dell’acqua per dimostrare il rispetto degli articoli 4 e 5 e dei valori parametrici dell’allegato I, e individuare le misure più adeguate per ridurre i rischi sanitari.
Valutazione del rischio e flessibilità nei controlli
Gli Stati membri possono derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento della parte B dell’allegato II solo se effettuano una valutazione del rischio conforme alla parte C, basata su principi internazionali come la norma EN 15975-2. La valutazione deve tener conto dei risultati del monitoraggio ai sensi della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, può portare ad ampliare o ridurre parametri e frequenze, con limiti stringenti per E. coli e condizioni di almeno tre anni di dati per riduzioni o rimozioni.
Parametri, frequenze minime e riesame dei programmi
La parte B dell’allegato II definisce i parametri di gruppo A e gruppo B e le frequenze minime di campionamento in funzione del volume d’acqua distribuito o prodotto giornalmente nella zona di approvvigionamento. I programmi devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.
Punti e modalità di campionamento
La parte D dell’allegato II disciplina i punti di prelievo e le modalità di campionamento: per alcuni parametri chimici il prelievo avviene dal rubinetto del consumatore senza flussaggio preliminare; per i parametri microbiologici si applicano le norme EN ISO 19458 e ISO 5667-5, a seconda del punto di prelievo.
Validazione dei metodi di analisi e requisiti dei laboratori
L’allegato III richiede che i metodi di analisi siano convalidati e documentati secondo EN ISO/IEC 17025 o norme equivalenti internazionalmente accettate, e che laboratori e terzi applichino sistemi di gestione della qualità conformi a tale standard o equivalente. In mancanza di un metodo conforme ai criteri minimi, gli Stati membri devono ricorrere alle migliori tecniche disponibili senza costi eccessivi.
Metodi microbiologici e norme tecniche di riferimento
Per i parametri microbiologici sono specificati i metodi EN ISO 9308-1 o 9308-2 per E. coli e coliformi, EN ISO 7899-2 per gli enterococchi, EN ISO 16266 per Pseudomonas aeruginosa, EN ISO 6222 per il conteggio delle colonie a 22 °C e 36 °C, e EN ISO 14189 per Clostridium perfringens (spore comprese).
Parametri chimici e prestazioni analitiche
Per i parametri chimici e indicatori l’allegato III introduce requisiti di prestazione basati sul limite di quantificazione e sull’incertezza di misura, con valori specifici per ciascun parametro nelle tabelle 1 e 2. Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono ancora consentire l’uso di esattezza, precisione e limite di rilevazione come criteri alternativi.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 27 ottobre 2017 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando il riferimento alla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 6 ott 2015Direttiva 2015/1794
- direttiva · 29 ott 2015Direttiva 2015/1955
- direttiva · 9 set 2015Direttiva 2015/1513
- direttiva · 9 set 2015Direttiva 2015/1535
- direttiva · 10 nov 2015Direttiva 2015/2060
- direttiva · 28 ago 2015Direttiva 2015/1480
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →