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Direttiva 2015/1513

Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L1513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina UE dei carburanti e delle energie rinnovabili nei trasporti per ridurre il rischio di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e per orientare il mercato verso biocarburanti avanzati. Introduce definizioni nuove, limiti quantitativi ai biocarburanti convenzionali, obiettivi nazionali non vincolanti per i biocarburanti avanzati e maggiori obblighi di rendicontazione e controllo. Rafforza inoltre i criteri di sostenibilità, alza la soglia minima di riduzione delle emissioni per i nuovi impianti e amplia i poteri delegati e di esecuzione della Commissione.

Modifica delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE per limitare gli effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni, rafforzare i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e promuovere i biocarburanti avanzati e altre fonti rinnovabili nei trasporti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e incide sulla disciplina dei carburanti per trasporto stradale e non stradale, nonché sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai sensi delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Riguarda in particolare fornitori di carburanti/energia, produttori e operatori della filiera dei biocarburanti e bioliquidi, sistemi volontari di certificazione e autorità nazionali competenti. Include anche riferimenti a trasporto ferroviario elettrificato, veicoli elettrici, aviazione, biomassa, rifiuti e residui; introduce esclusioni e limiti per alcune materie prime, nonché per i biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere oltre una certa soglia. La trasposizione è richiesta entro il 10 settembre 2017.

Direttiva (UE) 2015/1513: modifica delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE

La direttiva interviene nel settore dei carburanti per autotrazione e delle energie rinnovabili nei trasporti per ridurre il rischio di emissioni climalteranti connesse al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e favorire il passaggio verso biocarburanti avanzati, rifiuti, residui e altre materie prime a basso impatto. L’intervento si colloca nel quadro degli obiettivi UE di decarbonizzazione dei trasporti, tutela ambientale e funzionamento del mercato interno.

Obiettivi e logica della disciplina

La riforma nasce dall’esigenza di conciliare l’obiettivo del 10 % di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020 con la necessità di limitare gli effetti collaterali dei biocarburanti convenzionali sulla domanda di suolo e sulle emissioni complessive. I considerando evidenziano che la sola miscelazione di biocarburanti non basta se non accompagnata da maggiore efficienza energetica e da una transizione verso materie prime meno confliggenti con la produzione alimentare e con gli ecosistemi.

La direttiva mira dunque a:

  • contenere le emissioni indirette legate alla conversione dei terreni;
  • incentivare biocarburanti avanzati e carburanti da materie prime residue o rinnovabili non biologiche;
  • rafforzare la trasparenza e la verificabilità delle filiere;
  • assicurare che gli strumenti nazionali restino coerenti con gli obiettivi europei.

Ambito di applicazione

La direttiva modifica due atti settoriali:

  • la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
  • la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Riguarda gli Stati membri e, sul piano operativo, i fornitori di carburanti e di energia, i produttori di biocarburanti e bioliquidi, gli impianti di produzione, i sistemi volontari di certificazione e le autorità nazionali competenti. Le regole toccano il trasporto stradale, ferroviario elettrificato, l’aviazione per taluni profili, nonché le filiere basate su biomassa, rifiuti, residui e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

Definizioni nuove o armonizzate

La direttiva introduce un lessico comune per delimitare con maggiore precisione le materie prime e i carburanti eleggibili. Tra le definizioni rilevanti figurano:

  • carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;
  • colture amidacee;
  • residuo della lavorazione;
  • residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
  • rifiuti, con esclusione delle sostanze deliberate o contaminate per rientrare nella definizione;
  • materie ligno-cellulosiche;
  • materie cellulosiche di origine non alimentare;
  • biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.

Queste definizioni sono cruciali perché determinano quali prodotti possono beneficiare di conteggi favorevoli, esenzioni dai limiti o coefficienti moltiplicativi.

Limitazione dei biocarburanti convenzionali

Uno dei nuclei centrali della direttiva è il contenimento del contributo dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere. La disciplina prevede che la quota di energia prodotta da:

  • cereali;
  • altre colture amidacee;
  • colture zuccherine;
  • colture oleaginose;
  • colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici

non superi il 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 ai fini del calcolo dell’obiettivo della direttiva 2009/28/CE.

Gli Stati membri possono stabilire un tetto più basso. I biocarburanti dell’allegato IX sono esclusi da questo limite e restano oggetto di un trattamento promozionale distinto.

Promozione dei biocarburanti avanzati e obiettivo nazionale indicativo

Per favorire la transizione, gli Stati membri devono fissare entro il 6 aprile 2017 un obiettivo nazionale non vincolante per il consumo di biocarburanti e altri carburanti compresi nell’allegato IX. Il parametro di riferimento è pari a 0,5 punti percentuali del contenuto energetico della quota di rinnovabili nei trasporti nel 2020.

La direttiva consente agli Stati membri di ridurre tale riferimento per motivi oggettivi, tecnici, climatici o di politica energetica, purché motivino la scelta. La Commissione deve pubblicare:

  • gli obiettivi nazionali;
  • i piani nazionali, se disponibili;
  • le eventuali ragioni delle differenziazioni rispetto al valore di riferimento;
  • una relazione di sintesi sui risultati conseguiti.

I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime dell’allegato IX sono conteggiati come pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

Sostenibilità: riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra

La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità imponendo soglie più elevate di riduzione delle emissioni di gas serra per biocarburanti e bioliquidi:

  • almeno 60 % per gli impianti operativi dopo il 5 ottobre 2015;
  • almeno 35 % fino al 31 dicembre 2017 per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015;
  • almeno 50 % dal 1° gennaio 2018 per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015.

Le soglie si applicano nel quadro delle metodologie di calcolo previste dalle direttive modificate e sono finalizzate a migliorare il bilancio climatico dei carburanti sostenibili.

Reti di controllo, sistemi volontari e reciproco riconoscimento

La direttiva attribuisce un ruolo centrale ai sistemi volontari di certificazione, che devono diventare più trasparenti e controllabili. In particolare:

  • devono pubblicare almeno annualmente l’elenco degli organismi di certificazione utilizzati;
  • la Commissione può precisare le regole del controllo indipendente e imporle a tutti i sistemi volontari;
  • la Commissione può revocare il riconoscimento se le norme non vengono attuate nei termini;
  • le decisioni di riconoscimento hanno durata massima quinquennale;
  • gli Stati membri possono notificare un sistema nazionale, che la Commissione valuta con priorità;
  • se il sistema nazionale è ritenuto conforme, gli altri sistemi non possono rifiutarne il reciproco riconoscimento per la verifica della sostenibilità.

Questo impianto rafforza la fiducia nella certificazione e cerca di prevenire frodi e doppie contabilizzazioni.

Obblighi di reporting e trasparenza

Gli Stati membri, i fornitori e la Commissione sono gravati da nuovi obblighi informativi. Tra i dati da comunicare vi sono:

  • filiere di produzione dei biocarburanti;
  • volumi prodotti e consumati;
  • emissioni di gas serra per unità di energia;
  • valori medi provvisori di emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;
  • margini di sensibilità connessi alle stime ILUC.

La Commissione deve rendere pubblici i dati ILUC e includerli nelle relazioni periodiche sulle emissioni e sulla sostenibilità dei carburanti. Gli Stati membri devono inoltre riferire sulle misure adottate per prevenire frodi e duplicazioni, soprattutto con riferimento alle materie prime dell’allegato IX.

Allegati e criteri di calcolo

La direttiva modifica in modo rilevante gli allegati tecnici delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. In particolare:

  • aggiorna la formula per il calcolo delle emissioni annualizzate da cambiamento della destinazione dei terreni;
  • introduce valori medi provvisori delle emissioni ILUC per cereali e altre amidacee, zuccheri e colture oleaginose;
  • indica i biocarburanti e bioliquidi per i quali tali emissioni sono considerate pari a zero;
  • aggiunge l’elenco delle materie prime e dei carburanti dell’allegato IX, con trattamento favorevole per rifiuti, residui, alghe, oli esausti, grassi animali di categorie 1 e 2, materie cellulosiche e ligno-cellulosiche, carburanti rinnovabili non biologici e cattura/utilizzo del carbonio a fini di trasporto.

Poteri della Commissione e procedura di comitato

Per garantire adattabilità tecnica e coerenza normativa, la direttiva conferisce alla Commissione poteri delegati e di esecuzione. I poteri delegati riguardano, tra l’altro:

  • valori tipici e standard delle filiere;
  • adeguamento di metodi analitici;
  • modifiche tecniche relative ai carburanti;
  • aggiornamento dell’allegato IX con nuove materie prime, ma senza cancellazioni.

I poteri sono conferiti per cinque anni dal 5 ottobre 2015, con possibilità di revoca da parte di Parlamento europeo e Consiglio e con controllo ex post sull’adozione degli atti delegati. Gli atti di esecuzione seguono il regolamento (UE) n. 182/2011 e sono adottati con il comitato competente in materia di qualità dei carburanti o di sostenibilità, a seconda della questione trattata.

Riesame e prospettive post-2020

La direttiva prevede un intenso monitoraggio da parte della Commissione. Sono richieste relazioni entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017 su:

  • disponibilità di biocarburanti economicamente vantaggiosi senza uso di terreni o da colture non alimentari;
  • efficacia delle misure ILUC;
  • impatto ambientale, economico e sociale;
  • possibilità di criteri aggiuntivi di sostenibilità;
  • disponibilità commerciale di veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno;
  • effetti dei limiti sui biocarburanti convenzionali;
  • eventuali proposte legislative su fattori ILUC, antifrode e promozione dei biocarburanti dopo il 2020.

In sostanza, il legislatore europeo non chiude il tema, ma rinvia a una fase successiva di consolidamento regolatorio e di eventuale revisione del quadro post-2020.

Recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 10 settembre 2017 e informare immediatamente la Commissione. Devono inoltre fornire il testo delle misure di recepimento e, in relazione alla direttiva 2009/28/CE, comunicare gli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera e), nonché le eventuali differenziazioni rispetto al valore di riferimento e i motivi di tali scelte.

Nel 2020 gli Stati membri devono riferire sui risultati conseguiti e motivare eventuali carenze rispetto agli obiettivi nazionali indicativi.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • la qualificazione fiscale e regolatoria delle filiere di biocarburanti e bioliquidi;
  • la verifica dei requisiti di sostenibilità e delle prove documentali;
  • la gestione dei contratti di approvvigionamento di materie prime residuali o innovative;
  • il monitoraggio dei limiti quantitativi e delle regole di contabilizzazione ai fini degli obiettivi nazionali;
  • l’assistenza nella compliance dei sistemi volontari e nelle interazioni con autorità nazionali e Commissione.

Il punto più delicato, sul piano operativo, resta la distinzione tra biocarburanti convenzionali, biocarburanti avanzati e prodotti a basso rischio ILUC, perché da tale qualificazione dipendono conteggio, incentivi e limiti applicabili.

Disposizioni principali

Finalità e impianto della riforma

La direttiva modifica la direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è contenere l’impatto climatico dei biocarburanti, in particolare gli effetti del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, promuovere biocarburanti avanzati e garantire coerenza con gli obiettivi UE di riduzione delle emissioni e di sicurezza degli approvvigionamenti nei trasporti.

Nuove definizioni e categorie di combustibili/materie prime

Vengono introdotte o armonizzate definizioni di: carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; colture amidacee; residuo della lavorazione; residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; rifiuti; materie ligno-cellulosiche; materie cellulosiche di origine non alimentare; biocarburanti/bioliquidi a basso rischio ILUC. Le nuove definizioni servono a delimitare i prodotti eleggibili ai fini degli obiettivi e dei criteri di sostenibilità.

Limite ai biocarburanti da colture alimentari e foraggere

La quota di biocarburanti e bioliquidi prodotti da cereali, altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate come colture principali soprattutto a fini energetici non può superare il 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020, ai fini del conteggio verso l’obiettivo della direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti da materie prime dell’allegato IX non rientrano in tale limite. Gli Stati membri possono prevedere limiti più bassi.

Obiettivi e promozione dei biocarburanti avanzati

Gli Stati membri devono fissare entro il 6 aprile 2017 un obiettivo nazionale non vincolante per promuovere il consumo di biocarburanti e altri carburanti elencati nell’allegato IX, con un valore di riferimento di 0,5 punti percentuali del contenuto energetico della quota di rinnovabili nei trasporti nel 2020. I biocarburanti da materie prime dell’allegato IX sono conteggiati al doppio del loro contenuto energetico. La Commissione pubblica gli obiettivi, i piani nazionali ove disponibili e una relazione di sintesi sui risultati.

Sostenibilità e soglie minime di riduzione delle emissioni

Per i biocarburanti e bioliquidi provenienti da impianti operativi dopo il 5 ottobre 2015 è richiesto un risparmio di emissioni di gas serra almeno pari al 60 %. Per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 la soglia è almeno 35 % fino al 31 dicembre 2017 e almeno 50 % dal 1° gennaio 2018. Le regole di calcolo restano ancorate agli allegati e alle metodologie delle direttive modificate.

Regole su sistemi volontari, controlli e reciproco riconoscimento

Le direttive modificano il funzionamento dei sistemi volontari di certificazione: obbligo di pubblicare annualmente l’elenco degli organismi di certificazione, relazioni periodiche alla Commissione, possibilità per la Commissione di imporre norme di controllo indipendente e di revocare il riconoscimento in caso di inadempienza. È chiarito il reciproco riconoscimento anche dei sistemi nazionali notificati dagli Stati membri, se conformi alle condizioni UE.

Rendicontazione, trasparenza e monitoraggio ILUC

Sono rafforzati gli obblighi di reporting di Stati membri, fornitori e Commissione su filiere di produzione, volumi, emissioni per unità di energia e valori provvisori di emissioni ILUC, con pubblicazione dei dati rilevanti. La Commissione deve presentare più relazioni di riesame entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017, valutando disponibilità di biocarburanti sostenibili, impatto su mercati e sicurezza alimentare, efficacia delle misure ILUC e possibili proposte legislative ulteriori.

Poteri delegati e atti di esecuzione

La direttiva allinea il regime dei poteri della Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE. Introduce atti delegati su valori tipici e standard, metodi analitici, elenco di materie prime dell’allegato IX e altri profili tecnici; gli atti delegati sono conferiti per cinque anni dal 5 ottobre 2015, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio. Sono previste anche competenze di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 10 settembre 2017 e comunicarle alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni fondamentali e, per la direttiva 2009/28/CE, agli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera e). Nel 2020 devono riferire i risultati conseguiti e motivare eventuali carenze.

Come è indicizzato

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