Direttiva 2015/1513
Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina UE dei carburanti e delle energie rinnovabili nei trasporti per ridurre il rischio di emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e per orientare il mercato verso biocarburanti avanzati. Introduce definizioni nuove, limiti quantitativi ai biocarburanti convenzionali, obiettivi nazionali non vincolanti per i biocarburanti avanzati e maggiori obblighi di rendicontazione e controllo. Rafforza inoltre i criteri di sostenibilità, alza la soglia minima di riduzione delle emissioni per i nuovi impianti e amplia i poteri delegati e di esecuzione della Commissione.
Modifica delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE per limitare gli effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni, rafforzare i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e promuovere i biocarburanti avanzati e altre fonti rinnovabili nei trasporti.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sulla disciplina dei carburanti per trasporto stradale e non stradale, nonché sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai sensi delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Riguarda in particolare fornitori di carburanti/energia, produttori e operatori della filiera dei biocarburanti e bioliquidi, sistemi volontari di certificazione e autorità nazionali competenti. Include anche riferimenti a trasporto ferroviario elettrificato, veicoli elettrici, aviazione, biomassa, rifiuti e residui; introduce esclusioni e limiti per alcune materie prime, nonché per i biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere oltre una certa soglia. La trasposizione è richiesta entro il 10 settembre 2017.
Direttiva (UE) 2015/1513: modifica delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE
La direttiva interviene nel settore dei carburanti per autotrazione e delle energie rinnovabili nei trasporti per ridurre il rischio di emissioni climalteranti connesse al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e favorire il passaggio verso biocarburanti avanzati, rifiuti, residui e altre materie prime a basso impatto. L’intervento si colloca nel quadro degli obiettivi UE di decarbonizzazione dei trasporti, tutela ambientale e funzionamento del mercato interno.
Obiettivi e logica della disciplina
La riforma nasce dall’esigenza di conciliare l’obiettivo del 10 % di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020 con la necessità di limitare gli effetti collaterali dei biocarburanti convenzionali sulla domanda di suolo e sulle emissioni complessive. I considerando evidenziano che la sola miscelazione di biocarburanti non basta se non accompagnata da maggiore efficienza energetica e da una transizione verso materie prime meno confliggenti con la produzione alimentare e con gli ecosistemi.
La direttiva mira dunque a:
- contenere le emissioni indirette legate alla conversione dei terreni;
- incentivare biocarburanti avanzati e carburanti da materie prime residue o rinnovabili non biologiche;
- rafforzare la trasparenza e la verificabilità delle filiere;
- assicurare che gli strumenti nazionali restino coerenti con gli obiettivi europei.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica due atti settoriali:
- la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
- la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Riguarda gli Stati membri e, sul piano operativo, i fornitori di carburanti e di energia, i produttori di biocarburanti e bioliquidi, gli impianti di produzione, i sistemi volontari di certificazione e le autorità nazionali competenti. Le regole toccano il trasporto stradale, ferroviario elettrificato, l’aviazione per taluni profili, nonché le filiere basate su biomassa, rifiuti, residui e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
Definizioni nuove o armonizzate
La direttiva introduce un lessico comune per delimitare con maggiore precisione le materie prime e i carburanti eleggibili. Tra le definizioni rilevanti figurano:
- carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;
- colture amidacee;
- residuo della lavorazione;
- residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
- rifiuti, con esclusione delle sostanze deliberate o contaminate per rientrare nella definizione;
- materie ligno-cellulosiche;
- materie cellulosiche di origine non alimentare;
- biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.
Queste definizioni sono cruciali perché determinano quali prodotti possono beneficiare di conteggi favorevoli, esenzioni dai limiti o coefficienti moltiplicativi.
Limitazione dei biocarburanti convenzionali
Uno dei nuclei centrali della direttiva è il contenimento del contributo dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere. La disciplina prevede che la quota di energia prodotta da:
- cereali;
- altre colture amidacee;
- colture zuccherine;
- colture oleaginose;
- colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici
non superi il 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 ai fini del calcolo dell’obiettivo della direttiva 2009/28/CE.
Gli Stati membri possono stabilire un tetto più basso. I biocarburanti dell’allegato IX sono esclusi da questo limite e restano oggetto di un trattamento promozionale distinto.
Promozione dei biocarburanti avanzati e obiettivo nazionale indicativo
Per favorire la transizione, gli Stati membri devono fissare entro il 6 aprile 2017 un obiettivo nazionale non vincolante per il consumo di biocarburanti e altri carburanti compresi nell’allegato IX. Il parametro di riferimento è pari a 0,5 punti percentuali del contenuto energetico della quota di rinnovabili nei trasporti nel 2020.
La direttiva consente agli Stati membri di ridurre tale riferimento per motivi oggettivi, tecnici, climatici o di politica energetica, purché motivino la scelta. La Commissione deve pubblicare:
- gli obiettivi nazionali;
- i piani nazionali, se disponibili;
- le eventuali ragioni delle differenziazioni rispetto al valore di riferimento;
- una relazione di sintesi sui risultati conseguiti.
I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime dell’allegato IX sono conteggiati come pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.
Sostenibilità: riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra
La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità imponendo soglie più elevate di riduzione delle emissioni di gas serra per biocarburanti e bioliquidi:
- almeno 60 % per gli impianti operativi dopo il 5 ottobre 2015;
- almeno 35 % fino al 31 dicembre 2017 per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015;
- almeno 50 % dal 1° gennaio 2018 per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015.
Le soglie si applicano nel quadro delle metodologie di calcolo previste dalle direttive modificate e sono finalizzate a migliorare il bilancio climatico dei carburanti sostenibili.
Reti di controllo, sistemi volontari e reciproco riconoscimento
La direttiva attribuisce un ruolo centrale ai sistemi volontari di certificazione, che devono diventare più trasparenti e controllabili. In particolare:
- devono pubblicare almeno annualmente l’elenco degli organismi di certificazione utilizzati;
- la Commissione può precisare le regole del controllo indipendente e imporle a tutti i sistemi volontari;
- la Commissione può revocare il riconoscimento se le norme non vengono attuate nei termini;
- le decisioni di riconoscimento hanno durata massima quinquennale;
- gli Stati membri possono notificare un sistema nazionale, che la Commissione valuta con priorità;
- se il sistema nazionale è ritenuto conforme, gli altri sistemi non possono rifiutarne il reciproco riconoscimento per la verifica della sostenibilità.
Questo impianto rafforza la fiducia nella certificazione e cerca di prevenire frodi e doppie contabilizzazioni.
Obblighi di reporting e trasparenza
Gli Stati membri, i fornitori e la Commissione sono gravati da nuovi obblighi informativi. Tra i dati da comunicare vi sono:
- filiere di produzione dei biocarburanti;
- volumi prodotti e consumati;
- emissioni di gas serra per unità di energia;
- valori medi provvisori di emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;
- margini di sensibilità connessi alle stime ILUC.
La Commissione deve rendere pubblici i dati ILUC e includerli nelle relazioni periodiche sulle emissioni e sulla sostenibilità dei carburanti. Gli Stati membri devono inoltre riferire sulle misure adottate per prevenire frodi e duplicazioni, soprattutto con riferimento alle materie prime dell’allegato IX.
Allegati e criteri di calcolo
La direttiva modifica in modo rilevante gli allegati tecnici delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. In particolare:
- aggiorna la formula per il calcolo delle emissioni annualizzate da cambiamento della destinazione dei terreni;
- introduce valori medi provvisori delle emissioni ILUC per cereali e altre amidacee, zuccheri e colture oleaginose;
- indica i biocarburanti e bioliquidi per i quali tali emissioni sono considerate pari a zero;
- aggiunge l’elenco delle materie prime e dei carburanti dell’allegato IX, con trattamento favorevole per rifiuti, residui, alghe, oli esausti, grassi animali di categorie 1 e 2, materie cellulosiche e ligno-cellulosiche, carburanti rinnovabili non biologici e cattura/utilizzo del carbonio a fini di trasporto.
Poteri della Commissione e procedura di comitato
Per garantire adattabilità tecnica e coerenza normativa, la direttiva conferisce alla Commissione poteri delegati e di esecuzione. I poteri delegati riguardano, tra l’altro:
- valori tipici e standard delle filiere;
- adeguamento di metodi analitici;
- modifiche tecniche relative ai carburanti;
- aggiornamento dell’allegato IX con nuove materie prime, ma senza cancellazioni.
I poteri sono conferiti per cinque anni dal 5 ottobre 2015, con possibilità di revoca da parte di Parlamento europeo e Consiglio e con controllo ex post sull’adozione degli atti delegati. Gli atti di esecuzione seguono il regolamento (UE) n. 182/2011 e sono adottati con il comitato competente in materia di qualità dei carburanti o di sostenibilità, a seconda della questione trattata.
Riesame e prospettive post-2020
La direttiva prevede un intenso monitoraggio da parte della Commissione. Sono richieste relazioni entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017 su:
- disponibilità di biocarburanti economicamente vantaggiosi senza uso di terreni o da colture non alimentari;
- efficacia delle misure ILUC;
- impatto ambientale, economico e sociale;
- possibilità di criteri aggiuntivi di sostenibilità;
- disponibilità commerciale di veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno;
- effetti dei limiti sui biocarburanti convenzionali;
- eventuali proposte legislative su fattori ILUC, antifrode e promozione dei biocarburanti dopo il 2020.
In sostanza, il legislatore europeo non chiude il tema, ma rinvia a una fase successiva di consolidamento regolatorio e di eventuale revisione del quadro post-2020.
Recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 10 settembre 2017 e informare immediatamente la Commissione. Devono inoltre fornire il testo delle misure di recepimento e, in relazione alla direttiva 2009/28/CE, comunicare gli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera e), nonché le eventuali differenziazioni rispetto al valore di riferimento e i motivi di tali scelte.
Nel 2020 gli Stati membri devono riferire sui risultati conseguiti e motivare eventuali carenze rispetto agli obiettivi nazionali indicativi.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- la qualificazione fiscale e regolatoria delle filiere di biocarburanti e bioliquidi;
- la verifica dei requisiti di sostenibilità e delle prove documentali;
- la gestione dei contratti di approvvigionamento di materie prime residuali o innovative;
- il monitoraggio dei limiti quantitativi e delle regole di contabilizzazione ai fini degli obiettivi nazionali;
- l’assistenza nella compliance dei sistemi volontari e nelle interazioni con autorità nazionali e Commissione.
Il punto più delicato, sul piano operativo, resta la distinzione tra biocarburanti convenzionali, biocarburanti avanzati e prodotti a basso rischio ILUC, perché da tale qualificazione dipendono conteggio, incentivi e limiti applicabili.
Disposizioni principali
Finalità e impianto della riforma
La direttiva modifica la direttiva 98/70/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è contenere l’impatto climatico dei biocarburanti, in particolare gli effetti del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, promuovere biocarburanti avanzati e garantire coerenza con gli obiettivi UE di riduzione delle emissioni e di sicurezza degli approvvigionamenti nei trasporti.
Nuove definizioni e categorie di combustibili/materie prime
Vengono introdotte o armonizzate definizioni di: carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; colture amidacee; residuo della lavorazione; residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; rifiuti; materie ligno-cellulosiche; materie cellulosiche di origine non alimentare; biocarburanti/bioliquidi a basso rischio ILUC. Le nuove definizioni servono a delimitare i prodotti eleggibili ai fini degli obiettivi e dei criteri di sostenibilità.
Limite ai biocarburanti da colture alimentari e foraggere
La quota di biocarburanti e bioliquidi prodotti da cereali, altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate come colture principali soprattutto a fini energetici non può superare il 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020, ai fini del conteggio verso l’obiettivo della direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti da materie prime dell’allegato IX non rientrano in tale limite. Gli Stati membri possono prevedere limiti più bassi.
Obiettivi e promozione dei biocarburanti avanzati
Gli Stati membri devono fissare entro il 6 aprile 2017 un obiettivo nazionale non vincolante per promuovere il consumo di biocarburanti e altri carburanti elencati nell’allegato IX, con un valore di riferimento di 0,5 punti percentuali del contenuto energetico della quota di rinnovabili nei trasporti nel 2020. I biocarburanti da materie prime dell’allegato IX sono conteggiati al doppio del loro contenuto energetico. La Commissione pubblica gli obiettivi, i piani nazionali ove disponibili e una relazione di sintesi sui risultati.
Sostenibilità e soglie minime di riduzione delle emissioni
Per i biocarburanti e bioliquidi provenienti da impianti operativi dopo il 5 ottobre 2015 è richiesto un risparmio di emissioni di gas serra almeno pari al 60 %. Per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 la soglia è almeno 35 % fino al 31 dicembre 2017 e almeno 50 % dal 1° gennaio 2018. Le regole di calcolo restano ancorate agli allegati e alle metodologie delle direttive modificate.
Regole su sistemi volontari, controlli e reciproco riconoscimento
Le direttive modificano il funzionamento dei sistemi volontari di certificazione: obbligo di pubblicare annualmente l’elenco degli organismi di certificazione, relazioni periodiche alla Commissione, possibilità per la Commissione di imporre norme di controllo indipendente e di revocare il riconoscimento in caso di inadempienza. È chiarito il reciproco riconoscimento anche dei sistemi nazionali notificati dagli Stati membri, se conformi alle condizioni UE.
Rendicontazione, trasparenza e monitoraggio ILUC
Sono rafforzati gli obblighi di reporting di Stati membri, fornitori e Commissione su filiere di produzione, volumi, emissioni per unità di energia e valori provvisori di emissioni ILUC, con pubblicazione dei dati rilevanti. La Commissione deve presentare più relazioni di riesame entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017, valutando disponibilità di biocarburanti sostenibili, impatto su mercati e sicurezza alimentare, efficacia delle misure ILUC e possibili proposte legislative ulteriori.
Poteri delegati e atti di esecuzione
La direttiva allinea il regime dei poteri della Commissione agli articoli 290 e 291 TFUE. Introduce atti delegati su valori tipici e standard, metodi analitici, elenco di materie prime dell’allegato IX e altri profili tecnici; gli atti delegati sono conferiti per cinque anni dal 5 ottobre 2015, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio. Sono previste anche competenze di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 10 settembre 2017 e comunicarle alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni fondamentali e, per la direttiva 2009/28/CE, agli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera e). Nel 2020 devono riferire i risultati conseguiti e motivare eventuali carenze.
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