Direttiva 2015/2060
Direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2015/2060 abroga la direttiva 2003/48/CE, che disciplinava la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, per allineare l’ordinamento UE al nuovo standard globale e alla disciplina più ampia sullo scambio automatico di informazioni introdotta dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE. L’abrogazione decorre dal 1o gennaio 2016, ma sono previste eccezioni temporanee per completare gli obblighi già sorti, tutelare i diritti acquisiti e gestire la deroga applicabile all’Austria. La direttiva non introduce nuovi obblighi sostanziali di tassazione, ma sopprime il precedente regime evitando duplicazioni e costi amministrativi.
Abrogazione della direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con regole transitorie per obblighi pendenti e per l’Austria.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’atto e riguarda l’abrogazione della disciplina UE sullo scambio di informazioni e sulla ritenuta alla fonte relativa ai redditi da risparmio sotto forma di interessi. Restano tuttavia applicabili, per periodi limitati, alcuni obblighi previsti dalla direttiva 2003/48/CE per consentire la chiusura delle attività ancora pendenti, la continuità dei flussi informativi e la tutela dei diritti acquisiti dei beneficiari effettivi. È prevista inoltre una disciplina speciale per l’Austria, in ragione della deroga temporanea riconosciuta dalla direttiva 2014/107/UE e delle relative interazioni con i nuovi obblighi di scambio automatico di informazioni.
Abrogazione della direttiva 2003/48/CE sui redditi da risparmio sotto forma di interessi
La direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio interviene per abrogare la direttiva 2003/48/CE, che disciplinava la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’intervento si inserisce nel più ampio passaggio dell’Unione verso un sistema di scambio automatico di informazioni fiscali più esteso e coerente, in linea con la direttiva 2011/16/UE e con la successiva direttiva 2014/107/UE, nonché con lo standard globale OCSE richiamato nei considerando.
Finalità e ratio dell’intervento
L’obiettivo della direttiva è eliminare il precedente regime europeo, ritenuto ormai superato e suscettibile di generare duplicazioni, costi amministrativi e sovrapposizioni con la nuova disciplina sullo scambio automatico di informazioni. La scelta dell’abrogazione è motivata anche dall’esigenza di evitare due standard informativi nell’Unione e di garantire un allineamento pieno al nuovo quadro internazionale e unionale in materia di cooperazione fiscale.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 1, paragrafo 1, prevede che la direttiva 2003/48/CE sia abrogata con effetto dal 1o gennaio 2016. La direttiva non introduce una nuova disciplina sostitutiva di merito, ma opera come atto di chiusura del precedente regime, coordinandone la cessazione con l’entrata a regime della normativa sullo scambio automatico di informazioni prevista dalla direttiva 2014/107/UE.
Regime transitorio per gli obblighi pendenti
Per evitare vuoti normativi e consentire la conclusione delle attività in corso, l’articolo 1, paragrafo 2, mantiene applicabili alcuni obblighi della direttiva 2003/48/CE, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE:
- fino al 5 ottobre 2016, o fino al loro adempimento, gli obblighi degli Stati membri e degli operatori economici di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma;
- fino al 5 ottobre 2016, o fino al loro adempimento, gli obblighi degli agenti pagatori e degli Stati membri degli agenti pagatori di cui agli articoli 8 e 9;
- fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all’articolo 13, paragrafo 2;
- fino all’adempimento, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, gli obblighi di cui all’articolo 14.
Disciplina speciale per l’Austria
La direttiva contiene una specifica disciplina transitoria per l’Austria, in considerazione della deroga prevista dalla direttiva 2014/107/UE. In linea generale, la direttiva 2003/48/CE continua ad applicarsi in relazione all’Austria fino al 31 dicembre 2016, ma alcuni obblighi restano operativi fino al 30 giugno 2017, o fino al loro adempimento:
- gli obblighi dell’Austria e delle relative obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori e degli operatori economici di cui all’articolo 12;
- gli obblighi dell’Austria e degli operatori economici stabiliti in tale paese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma;
- gli obblighi dell’Austria e delle obbligazioni sottostanti degli agenti pagatori derivanti direttamente o indirettamente dalle procedure di cui all’articolo 13.
È inoltre previsto che la direttiva 2003/48/CE non si applichi dopo il 1o ottobre 2016 ai pagamenti di interessi relativi ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence degli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l’Austria abbia trasmesso, tramite scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della medesima direttiva entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b).
Tutela dei diritti acquisiti e continuità operativa
Nei considerando la direttiva precisa che, nonostante l’abrogazione, le informazioni già raccolte da agenti pagatori, operatori economici e Stati membri prima della data di abrogazione devono continuare a essere trattate e trasferite secondo il regime originario. Devono inoltre essere rispettati gli obblighi sorti prima di tale data. In materia di ritenuta alla fonte nel periodo transitorio, gli Stati membri devono continuare a riconoscere crediti o rimborsi secondo la disciplina previgente e a rilasciare, su richiesta, i certificati necessari a evitare l’applicazione della ritenuta.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 individua come destinatari gli Stati membri. Poiché si tratta di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi; nel caso di specie, tuttavia, l’atto ha natura prevalentemente abrogativa e di coordinamento transitorio, più che prescrittiva di nuovi obblighi di recepimento sostanziale.
Disposizioni principali
Abrogazione della direttiva 2003/48/CE
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE con effetto dal 1o gennaio 2016, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 che mantengono in vita alcuni obblighi per periodi transitori limitati.
Persistenza di obblighi pendenti per la chiusura del regime precedente
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che continuano ad applicarsi, fino al 5 ottobre 2016 o fino al loro adempimento, gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 8 e all’articolo 9 della direttiva 2003/48/CE. Continuano inoltre ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016 gli obblighi degli Stati membri di residenza fiscale dei beneficiari effettivi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e, quanto alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, gli obblighi di cui all’articolo 14 fino al loro adempimento.
Regime transitorio specifico per l’Austria
L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che la direttiva 2003/48/CE continui ad applicarsi in relazione all’Austria fino al 31 dicembre 2016, con eccezioni per taluni obblighi. In particolare, gli obblighi dell’Austria e degli agenti pagatori/operatori economici stabiliti in tale Stato di cui all’articolo 12 e all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, nonché gli obblighi derivanti dalle procedure di cui all’articolo 13, continuano fino al 30 giugno 2017 o fino al loro adempimento.
Cessazione anticipata per alcuni conti in Austria
Sempre ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2003/48/CE non si applica dopo il 1o ottobre 2016 ai pagamenti di interessi relativi ai conti per i quali siano stati soddisfatti gli obblighi di comunicazione e due diligence degli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e per i quali l’Austria abbia comunicato, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della stessa.
Coordinamento con la direttiva 2014/107/UE e continuità dello scambio automatico
Nei considerando, la direttiva chiarisce che l’abrogazione deve coincidere con la data di applicazione delle misure della direttiva 2014/107/UE per evitare discontinuità nello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e per eliminare doppi obblighi di informativa. Si richiama anche la necessità di trattare e trasferire le informazioni già raccolte prima dell’abrogazione secondo il regime originario.
Tutelа dei diritti acquisiti e ritenuta alla fonte
La direttiva precisa, nei considerando, che le informazioni raccolte prima della data di abrogazione devono continuare a essere trattate e trasferite come previsto inizialmente e che gli obblighi sorti prima di tale data devono essere adempiuti. Per la ritenuta alla fonte del periodo transitorio, gli Stati membri devono continuare a riconoscere crediti o rimborsi e a rilasciare, su richiesta, i certificati necessari a evitare l’applicazione della ritenuta.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.
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