Direttiva 2015/1535
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 98/34/CE, mantenendo il sistema di notifica preventiva dei progetti di regolamentazioni tecniche e di regole sui servizi della società dell'informazione. L'obiettivo è garantire trasparenza, consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare i progetti nazionali e prevenire ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno. La direttiva istituisce inoltre un comitato permanente e prevede termini di standstill e casi di urgenza o di esclusione dal meccanismo di notifica.
Procedura di informazione preventiva su progetti di regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell'informazione, ai fini della trasparenza e della prevenzione di ostacoli al mercato interno.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche e di regole relative ai servizi prima della loro adozione, nonché le richieste rivolte agli organismi di normazione per elaborare specifiche o norme in vista di future regole tecniche. L'ambito materiale riguarda prodotti, specificazioni tecniche, altri requisiti, regole relative ai servizi della società dell'informazione e, in parte, misure connesse a prodotti chimici, sicurezza dei prodotti e servizi finanziari. Sono escluse, tra l'altro, le regole su radiodiffusione sonora e televisiva, le materie già armonizzate in settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari, le regole dei mercati regolamentati salvo l'articolo 5, paragrafo 3, e le misure per la protezione delle persone nell'uso di prodotti che non incidono sui prodotti stessi.
Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione
La direttiva 2015/1535 codifica la disciplina già contenuta nella direttiva 98/34/CE, con l'obiettivo di assicurare trasparenza preventiva sulle iniziative nazionali in materia di regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell'informazione. La logica sottesa è prevenire ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, consentendo alla Commissione e agli altri Stati membri di conoscere tempestivamente i progetti nazionali e di formulare osservazioni o pareri circostanziati.
Finalità e contesto sistematico
I considerando richiamano il ruolo centrale del mercato interno come spazio senza frontiere interne e sottolineano che le restrizioni tecniche agli scambi sono ammissibili solo se giustificate da esigenze imperative e obiettivi di interesse generale. La direttiva mira quindi a rafforzare la trasparenza, a favorire eventuali modifiche dei progetti nazionali prima dell'adozione e a evitare che iniziative nazionali compromettano atti vincolanti dell'Unione in corso di elaborazione.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina si applica agli Stati membri, che devono notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche e, in alcuni casi, le richieste rivolte agli organismi di normazione. Per "prodotto" si intendono i prodotti industriali e agricoli, compresi quelli della pesca; per "servizio" si intende il servizio della società dell'informazione, cioè il servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale.
L'articolo 1 delimita inoltre i concetti di specificazione tecnica, altro requisito, regola relativa ai servizi, regola tecnica e progetto di regola tecnica. È rilevante la nozione di regola tecnica de facto, che include, tra l'altro:
- rinvii a specificazioni tecniche o codici di buona prassi;
- accordi facoltativi con autorità pubbliche mirati al rispetto di specifiche tecniche;
- misure fiscali o finanziarie che incidono sul consumo di prodotti o servizi.
Esclusioni principali
La direttiva non si applica:
- ai servizi di radiodiffusione sonora;
- ai servizi di radiodiffusione televisiva ai sensi della direttiva 2010/13/UE;
- alle materie già oggetto di normativa UE in materia di servizi di telecomunicazione;
- alle materie già oggetto di normativa UE in materia di servizi finanziari;
- alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati, salvo l'articolo 5, paragrafo 3;
- alle misure ritenute necessarie per proteggere le persone, in particolare i lavoratori, nell'uso di prodotti, purché tali misure non incidano sui prodotti stessi.
Comitato permanente
Gli articoli 2 e 3 istituiscono un comitato permanente, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato:
- si riunisce almeno due volte l'anno;
- si riunisce in composizione specifica per i servizi della società dell'informazione;
- esamina la realizzazione e l'applicazione della procedura;
- può essere consultato sui progetti preliminari di regola tecnica;
- opera con riservatezza, pur potendo consultare esperti esterni con le dovute cautele.
Per le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche del settore industriale o accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi, al fine di acquisire una consulenza qualificata sugli impatti sociali dei progetti.
Obblighi di comunicazione preventiva
L'articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le richieste presentate agli organismi di normazione per elaborare specifiche tecniche o norme per prodotti specifici, quando tali richieste sono finalizzate alla futura adozione di una regola tecnica. Devono essere indicati i motivi della richiesta.
L'articolo 5 prevede la notifica immediata alla Commissione di ogni progetto di regola tecnica, salvo il mero recepimento integrale di una norma internazionale o europea, per cui è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. La notifica deve contenere anche i motivi della misura, e, se necessario, il testo delle disposizioni legislative o regolamentari direttamente pertinenti alla valutazione del progetto.
Se il progetto subisce modifiche importanti che ne alterano l'ambito di applicazione, ne riducono il calendario di applicazione o ne rendono più rigorosi i requisiti, è richiesta una nuova notifica.
Per i progetti che mirano a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, la comunicazione deve includere anche:
- un riassunto o gli estremi dei dati pertinenti sulla sostanza o sul prodotto;
- i dati sui prodotti sostitutivi noti e disponibili, se esistenti;
- le conseguenze previste per salute pubblica, tutela dei consumatori e dell'ambiente;
- un'eventuale analisi dei rischi secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
La Commissione trasmette senza indugio il progetto agli altri Stati membri e può sottoporlo al parere del comitato o del comitato settoriale competente.
Meccanismo di standstill e pareri circostanziati
L'articolo 6 introduce un vero e proprio obbligo di differimento dell'adozione del progetto notificato:
- 3 mesi, come regola generale;
- 4 mesi per gli accordi facoltativi;
- 6 mesi per altri progetti di regole tecniche, esclusi i servizi, se la Commissione o un altro Stato membro emette un parere circostanziato entro tre mesi;
- 4 mesi per i progetti di regole relative ai servizi se viene emesso un parere circostanziato entro tre mesi.
Per i servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, specialmente nel settore audiovisivo, compatibili con il diritto dell'Unione.
Quando la Commissione annuncia l'intenzione di proporre o adottare un atto vincolante dell'Unione sulla materia, o constata che il progetto riguarda una materia oggetto di una proposta legislativa in corso, lo standstill è di 12 mesi. Se nel frattempo il Consiglio adotta una posizione in prima lettura, il termine si estende a 18 mesi.
Lo Stato membro interessato deve riferire alla Commissione sul seguito che intende dare ai pareri circostanziati; per le regole relative ai servizi, deve indicare, se del caso, le ragioni per cui non può tenere conto dei pareri.
Procedure d'urgenza
La direttiva consente deroghe in situazioni urgenti. Lo standstill non si applica quando uno Stato membro debba adottare immediatamente regole tecniche per motivi gravi e imprevedibili relativi a:
- tutela della salute delle persone e degli animali;
- preservazione dei vegetali;
- sicurezza;
- ordine pubblico, in particolare tutela dei minori, per le regole relative ai servizi;
- tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario, per le regole relative ai servizi finanziari.
Lo Stato membro deve motivare l'urgenza nella notifica; la Commissione si pronuncia nel più breve tempo possibile e può adottare misure contro eventuali abusi, informando il Parlamento europeo.
Esclusioni dall'applicazione degli articoli 5 e 6
L'articolo 7 esclude dalla procedura preventiva diverse categorie di atti o misure, tra cui quelli che:
- danno attuazione ad atti vincolanti dell'Unione;
- eseguono obblighi derivanti da un accordo internazionale;
- applicano clausole di salvaguardia previste dal diritto dell'Unione;
- applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE;
- eseguono una sentenza della Corte di giustizia;
- si limitano a modificare una regola tecnica su richiesta della Commissione per eliminare un ostacolo agli scambi.
Sono inoltre escluse dallo standstill le disposizioni che vietano la fabbricazione, se non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e le specificazioni tecniche o regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii).
Relazioni, pubblicità e clausola di rinvio nazionale
La Commissione deve riferire ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della direttiva e pubblicare statistiche annuali sulle notifiche ricevute. Inoltre, quando adottano una regola tecnica, gli Stati membri devono inserirvi un riferimento alla direttiva o corredarla di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla disciplina nazionale.
Abrogazione della direttiva 98/34/CE e decorrenza
L'articolo 10 abroga la direttiva 98/34/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato III, parte A, mantenendo però salvi gli obblighi di recepimento relativi alle direttive indicate nell'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla direttiva 2015/1535 secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.
L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.
Termini di recepimento e margini di discrezionalità
Trattandosi di una direttiva di codificazione, il testo non introduce un nuovo termine generale di trasposizione autonomo per gli Stati membri, ma conserva gli obblighi di recepimento già previsti per le direttive elencate nell'allegato III, parte B. Rimane quindi il tipico margine di discrezionalità degli Stati membri nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, fermo l'obbligo di conseguire il risultato imposto dalla direttiva: un sistema effettivo di informazione preventiva e di standstill sulle regole tecniche e sulle regole relative ai servizi.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L'articolo 1 definisce i concetti chiave di "prodotto", "servizio" della società dell'informazione, "specificazione tecnica", "altro requisito", "regola relativa ai servizi", "regola tecnica" e "progetto di regola tecnica". La nozione di regola tecnica include anche regole de facto, ossia disposizioni che rinviano a specifiche tecniche, accordi facoltativi con autorità pubbliche o misure fiscali/finanziarie che influenzano il consumo di prodotti o servizi. Sono inoltre elencate importanti esclusioni dall'ambito di applicazione, tra cui radiodiffusione sonora e televisiva, talune materie di telecomunicazioni e servizi finanziari, regole dei mercati regolamentati, e misure di protezione delle persone nell'uso dei prodotti che non incidono sui prodotti stessi.
Comitato permanente
Gli articoli 2 e 3 istituiscono un comitato permanente composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, anche in composizione specifica per i servizi della società dell'informazione, esamina l'applicazione della direttiva, può essere consultato su progetti preliminari, e opera con carattere riservato salvo consultazioni esterne con le necessarie precauzioni.
Informazioni preventive su richieste di normazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le richieste presentate agli organismi di normazione per elaborare specifiche tecniche o norme per prodotti specifici, quando tali richieste sono finalizzate all'elaborazione di una futura regola tecnica, indicando i motivi della richiesta.
Notifica dei progetti di regola tecnica
L'articolo 5 prevede che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, per il quale è sufficiente informazione sulla norma stessa. Devono inoltre comunicare i motivi della misura e, se necessario, il testo delle disposizioni legislative o regolamentari essenziali. Le modifiche importanti del progetto impongono una nuova notifica; se il progetto limita la commercializzazione o l'uso di sostanze o prodotti chimici, va trasmesso anche un riassunto o gli estremi dei dati pertinenti, incluse le informazioni sui prodotti sostitutivi e sulle conseguenze attese per salute, consumatori e ambiente. La Commissione trasmette il progetto agli altri Stati membri e può sottoporlo al parere del comitato.
Termini di standstill e pareri circostanziati
L'articolo 6 stabilisce il rinvio dell'adozione del progetto: tre mesi in via ordinaria; quattro mesi per gli accordi facoltativi; sei mesi per altri progetti di regole tecniche e quattro mesi per regole relative ai servizi se viene formulato un parere circostanziato entro tre mesi; dodici mesi quando la Commissione intende proporre o adottare un atto dell'Unione sulla materia o constata che esiste una proposta legislativa in corso; fino a diciotto mesi se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il periodo di differimento. Sono previste regole speciali per la reazione dello Stato membro ai pareri e per l'urgenza in casi gravissimi relativi a salute, sicurezza, ordine pubblico o stabilità finanziaria.
Esenzioni dalla notifica e dallo standstill
L'articolo 7 esclude dall'applicazione degli articoli 5 e 6 le misure che attuano atti vincolanti dell'Unione, danno esecuzione ad accordi internazionali, applicano clausole di salvaguardia, eseguono una sentenza della Corte di giustizia o si limitano a modificare una regola tecnica su richiesta della Commissione; ulteriori esclusioni riguardano i divieti di fabbricazione non ostativi alla libera circolazione, gli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii), e le specificazioni tecniche o regole relative ai servizi di cui al punto iii).
Relazione, statistiche e riferimento nella normativa nazionale
L'articolo 8 impone alla Commissione di riferire ogni due anni su risultati e applicazione della direttiva e di pubblicare statistiche annuali sulle notifiche. L'articolo 9 prevede che le regole tecniche adottate dagli Stati membri contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 10 abroga la direttiva 98/34/CE, fatti salvi gli obblighi di recepimento relativi alle direttive richiamate nell'allegato III, parte B, e prevede la concordanza dei riferimenti. L'articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 12 indica che i destinatari sono gli Stati membri. Il testo è una direttiva di codificazione e non indica un autonomo termine generale di recepimento, salvo i termini specifici richiamati per le direttive elencate nell'allegato III, parte B.
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