Direttiva 2015/1794
Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2015/1794 interviene per garantire ai marittimi un trattamento più uniforme in materia di tutela del lavoro, informazione e consultazione, eliminando varie esclusioni settoriali previste in precedenti direttive sociali UE. Introduce adattamenti tecnici per tener conto delle peculiarità operative del lavoro a bordo, come l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza e le regole sulla notifica delle procedure che coinvolgono navi marittime. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 ottobre 2017 e non possono utilizzare la direttiva come giustificazione per ridurre il livello di protezione già garantito a livello nazionale.
Direttiva di modifica che elimina o restringe talune esclusioni dei marittimi dalle direttive UE su tutela in caso di insolvenza, informazione e consultazione dei lavoratori, licenziamenti collettivi e trasferimento d'impresa, introducendo adattamenti specifici per il settore marittimo.
Ambito di applicazione
Si applica ai marittimi, in particolare ai membri dell'equipaggio di navi marittime, e incide sul perimetro di applicazione di cinque direttive UE già vigenti: 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. L'ambito territoriale rilevante resta quello di applicazione del trattato per il trasferimento di navi marittime; per i licenziamenti collettivi dei membri dell'equipaggio la notifica va all'autorità competente dello Stato di bandiera. Sono espressamente richiamate esclusioni residue limitate ai lavoratori domestici al servizio di una persona fisica nella direttiva 2008/94/CE, se già previste dal diritto nazionale.
Direttiva (UE) 2015/1794: modifiche per i marittimi alle direttive sociali UE
La direttiva interviene sul quadro europeo di tutela dei lavoratori per rimuovere, o ridurre, varie esclusioni che riguardavano i marittimi in cinque direttive sociali. Il legislatore europeo richiama la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo, di garantire un trattamento più uniforme tra Stati membri e di adeguare le regole alle specificità operative del settore marittimo, anche mediante strumenti di comunicazione a distanza.
Obiettivi e impostazione generale
L'obiettivo principale è rafforzare i diritti dei marittimi in materia di informazione e consultazione, tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro, licenziamenti collettivi e trasferimento d'impresa. La direttiva si inserisce nel più ampio contesto della politica marittima integrata dell'Unione e del dialogo sociale europeo nel settore, e si fonda sull'idea che le esclusioni precedenti potessero determinare disparità di trattamento non giustificate.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono sulle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. Il centro dell'intervento sono i membri dell'equipaggio di navi marittime, per i quali vengono eliminate o ristrette specifiche esclusioni. Per il trasferimento di nave marittima, la disciplina vale solo se il cessionario si trova oppure se l'impresa, lo stabilimento o la parte trasferita restano nell'ambito territoriale del trattato; resta escluso il caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto esclusivamente una o più navi marittime.
Modifiche alla direttiva 2008/94/CE
La direttiva consente agli Stati membri di mantenere l'esclusione dei lavoratori domestici al servizio di una persona fisica soltanto se tale esclusione è già prevista dal diritto nazionale. Si tratta di una disciplina residuale che non riguarda i marittimi, ma che conferma la tecnica normativa della direttiva: eliminare esclusioni generalizzate e lasciare margini limitati solo dove espressamente conservati.
Informazione e consultazione dei lavoratori: direttiva 2009/38/CE e 2002/14/CE
Per i comitati aziendali europei e le procedure di informazione/consultazione, la direttiva elimina l'esclusione dei marittimi e introduce regole di adattamento pratico. I membri dell'equipaggio che siedono nella delegazione speciale di negoziazione o nel comitato aziendale europeo possono partecipare alle riunioni se, al momento dello svolgimento, non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello della sede della società di navigazione. Ove possibile, le riunioni devono essere calendarizzate per agevolare tale partecipazione e, se la presenza non è possibile, occorre valutare l'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Licenziamenti collettivi: direttiva 98/59/CE
Viene soppressa l'esclusione relativa ai membri dell'equipaggio di navi marittime. Inoltre, quando il progetto di licenziamento collettivo riguarda tali membri dell'equipaggio, il datore di lavoro deve inviare la notifica all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave. La norma individua così un criterio speciale di collegamento procedurale, coerente con la peculiarità del settore navale.
Trasferimento d'impresa: direttiva 2001/23/CE
La direttiva chiarisce che il trasferimento di una nave marittima, se parte del trasferimento di un'impresa o di uno stabilimento, rientra nella direttiva purché il cessionario si trovi o l'attività trasferita resti nell'ambito territoriale del trattato. Al contrario, la direttiva non si applica se il trasferimento concerne esclusivamente una o più navi marittime. Si tratta di una precisazione importante per le operazioni societarie e di M&A nel comparto shipping.
Livello di protezione e non regresso
L'attuazione della direttiva non può costituire motivo sufficiente per ridurre il livello generale di protezione già garantito dagli Stati membri nelle materie disciplinate dalle direttive modificate. Gli Stati membri conservano quindi il margine di scelta su forma e mezzi di recepimento, ma non possono utilizzare la trasposizione per abbassare le tutele esistenti.
Relazione della Commissione
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione delle modifiche agli articoli 4 e 5 entro il 10 ottobre 2019, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello di Unione.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 ottobre 2017 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo della direttiva e ratio della modifica
La direttiva mira a migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi e il loro diritto all'informazione e alla consultazione, sopprimendo esclusioni e facoltà di esclusione non giustificate da ragioni oggettive. Il legislatore UE richiama la necessità di un quadro più coerente per il settore marittimo e di un migliore equilibrio tra specificità operative delle professioni marittime e tutela dei diritti dei lavoratori.
Modifica della direttiva 2008/94/CE
L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/94/CE è sostituito: gli Stati membri possono continuare a escludere dall'ambito della direttiva i lavoratori domestici al servizio di una persona fisica solo se il diritto nazionale già prevede tale esclusione. Viene quindi mantenuta una clausola di facoltà limitata, non riferita ai marittimi.
Modifiche alla direttiva 2009/38/CE sui comitati aziendali europei
È soppresso l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2009/38/CE. Inoltre, all'articolo 10, paragrafo 3, sono aggiunti commi che disciplinano la partecipazione dei membri dell'equipaggio di navi marittime alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo: la partecipazione è consentita se, al momento della riunione, essi non sono in mare oppure si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione; ove praticabile, le riunioni devono essere fissate per facilitarne la partecipazione; se non possono presenziare, si deve considerare il ricorso, se possibile, a nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Modifica della direttiva 2002/14/CE
È soppresso l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/14/CE, con eliminazione della precedente esclusione riguardante i marittimi dall'ambito del quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Modifiche alla direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi
È soppressa la lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/59/CE, eliminando una precedente esclusione relativa ai membri dell'equipaggio di navi marittime. È inoltre aggiunto all'articolo 3, paragrafo 1, un comma secondo cui, quando il progetto di licenziamento collettivo riguarda membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro deve inviare la notifica all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave.
Modifica della direttiva 2001/23/CE sul trasferimento d'impresa
L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito per stabilire che la direttiva si applica al trasferimento di una nave marittima come parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di essi, purché il cessionario si trovi oppure l'unità trasferita resti nell'ambito territoriale del trattato. La direttiva non si applica se l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime.
Livello di protezione
L'attuazione della direttiva non può in nessun caso giustificare una riduzione del livello generale di protezione già assicurato dagli Stati membri nelle materie disciplinate dalle direttive modificate. È una clausola di non regresso che vincola il risultato minimo e limita l'uso delle modifiche per indebolire la tutela esistente.
Relazione della Commissione
La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello UE, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 entro il 10 ottobre 2019.
Recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 ottobre 2017 e informarne immediatamente la Commissione. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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