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Direttiva 2015/1480

Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L1480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati tecnici di due direttive quadro sulla qualità dell’aria, precisando metodi di riferimento, criteri di garanzia della qualità, regole di ubicazione dei punti di campionamento e numero minimo di stazioni per l’ozono. L’intervento mira ad allineare la disciplina alle norme tecniche più recenti e all’esperienza applicativa, rafforzando al contempo convalida dei dati, documentazione delle reti e ruolo dei laboratori nazionali di riferimento. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2016.

Modifica degli allegati tecnici delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE sui metodi di riferimento, la convalida dei dati e l’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, con effetti sulle autorità competenti, sugli organismi designati, sui laboratori nazionali di riferimento e sulle reti/stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente. Incide sulla valutazione di inquinanti disciplinati dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, in particolare arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato PM10 e PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono. Non introduce deroghe al regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato.

Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione: aggiornamento dei metodi di riferimento e dei criteri di monitoraggio della qualità dell’aria

La direttiva interviene su due atti cardine della disciplina europea sulla qualità dell’aria ambiente, la direttiva 2004/107/CE e la direttiva 2008/50/CE. L’obiettivo è aggiornare gli allegati tecnici alla luce dell’evoluzione delle norme EN, dell’esperienza applicativa e delle esigenze di maggiore chiarezza nella convalida dei dati e nella localizzazione dei punti di monitoraggio.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama le deleghe contenute nell’articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/CE e nell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, che le consentono di modificare specifici allegati tecnici. Il testo è costruito come atto di aggiornamento tecnico, volto a rendere coerenti i metodi di misurazione e le regole di qualità dei dati con le norme più recenti e con i programmi di garanzia della qualità organizzati dal Centro comune di ricerca.

Ambito di applicazione sostanziale

Le modifiche incidono sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente per una pluralità di inquinanti: arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale e idrocarburi policiclici aromatici nell’ambito della direttiva 2004/107/CE; biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono nell’ambito della direttiva 2008/50/CE. Le novità riguardano sia le autorità competenti sia i laboratori nazionali di riferimento, gli organismi designati e le reti/stazioni di monitoraggio.

Garanzia di qualità, convalida dei dati e laboratori nazionali di riferimento

Nel nuovo punto C dell’allegato I della direttiva 2008/50/CE, le autorità e gli organismi competenti devono garantire che le misurazioni siano tracciabili secondo la norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura. Devono inoltre esistere sistemi consolidati di garanzia e controllo della qualità, comprensivi di manutenzione periodica degli strumenti, con riesame del sistema almeno ogni 5 anni da parte del laboratorio nazionale di riferimento.

La direttiva richiede anche:

  • una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati;
  • la partecipazione attiva ai programmi di garanzia della qualità a livello UE;
  • la designazione di laboratori nazionali di riferimento accreditati per i metodi di riferimento dell’allegato VI, almeno per gli inquinanti con concentrazioni superiori alla soglia di valutazione inferiore;
  • il coordinamento, da parte di tali laboratori, dei programmi UE del Centro comune di ricerca e dell’uso corretto dei metodi di riferimento, compresa la dimostrazione dell’equivalenza di metodi alternativi;
  • la partecipazione almeno triennale ai programmi UE di qualità; in caso di esito insoddisfacente, il laboratorio deve dimostrare di aver adottato misure correttive e trasmettere una relazione al Centro comune di ricerca;
  • il supporto ai lavori della rete europea dei laboratori nazionali di riferimento.

La direttiva precisa inoltre che i dati comunicati ai sensi dell’articolo 27 si considerano validi, salvo quelli contrassegnati come provvisori.

Criteri di ubicazione dei punti di campionamento e documentazione

L’allegato III della direttiva 2008/50/CE viene modificato per chiarire i criteri di localizzazione dei siti. In particolare, la sonda di campionamento deve avere ingresso libero, senza ostacoli che alterino il flusso d’aria; il punto di ingresso dell’aria deve trovarsi di regola tra 1,5 m e 4 m dal suolo, salvo ubicazioni più elevate se la stazione è rappresentativa di un’area ampia. Nei siti di traffico, le sonde devono essere collocate ad almeno 25 m dal bordo dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale.

Ogni deroga ai criteri deve essere pienamente documentata. Il nuovo punto D impone alle autorità competenti una documentazione completa delle procedure di selezione dei siti, comprensiva di fotografie e mappe dettagliate, nonché delle informazioni sui metodi supplementari e sul rispetto dei criteri dell’articolo 7, paragrafo 3. Tale documentazione deve essere aggiornata e riesaminata almeno ogni 5 anni e trasmessa alla Commissione entro 3 mesi dalla richiesta.

Metodi di riferimento per le misurazioni

L’allegato VI è riformulato per aggiornare i metodi di riferimento relativi a più inquinanti. Per biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, PM10, PM2,5, monossido di carbonio e ozono sono richiamate specifiche norme EN aggiornate. Restano invariati i riferimenti per piombo e benzene.

Il nuovo punto E chiarisce che, per dimostrare il rispetto dei requisiti prestazionali dei metodi di riferimento, le autorità competenti devono accettare anche rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, purché i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata. I rapporti dettagliati e i risultati dei test devono essere messi a disposizione delle altre autorità competenti, e deve risultare dimostrato che l’apparecchiatura soddisfa i requisiti anche in condizioni ambientali o sito-specifiche diverse.

Modifiche alla direttiva 2004/107/CE: qualità dei dati e metodi tecnici

Per la direttiva 2004/107/CE, l’allegato IV viene aggiornato con nuovi obiettivi di qualità dei dati, inclusi valori di incertezza, raccolta minima di dati e periodi minimi di copertura per misurazioni fisse, indicative e modelli. Viene eliminata la frase che consigliava un campionamento di 24 ore per arsenico, cadmio e nickel, mentre viene introdotta una disciplina espressa sul sottocampionamento dei filtri di PM10 per metalli e sul prelievo settimanale di campioni di PM10, purché non sia compromessa la rappresentatività o la sensibilità di rilevazione.

L’allegato V è sostituito con una disciplina dettagliata dei metodi di riferimento per:

  • campionamento e analisi di arsenico, cadmio e nickel;
  • campionamento e analisi degli idrocarburi policiclici aromatici;
  • misurazione del mercurio gassoso totale;
  • determinazione della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e IPA.

Sono richiamate norme EN specifiche, e gli Stati membri possono utilizzare metodi alternativi solo se dimostrano l’equivalenza rispetto al metodo di riferimento. Per alcuni IPA non ancora coperti da metodo CEN armonizzato, è consentito l’uso di metodi nazionali standard o ISO.

Numero minimo di punti di campionamento per l’ozono

L’allegato IX della direttiva 2008/50/CE viene modificato per fissare il numero minimo di punti di campionamento in siti fissi per l’ozono, in funzione della popolazione dell’agglomerato o della zona. Il sistema distingue agglomerati, altre zone e fondo rurale e prevede incrementi progressivi del numero di stazioni al crescere della popolazione. In ogni caso, almeno una stazione deve essere collocata nelle aree in cui è probabile l’esposizione ai livelli più elevati di ozono; negli agglomerati, almeno il 50 % delle stazioni deve trovarsi in aree suburbane. Per le aree con orografia complessa è raccomandata una densità maggiore di monitoraggio.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2016 e comunicarle immediatamente alla Commissione, con riferimento esplicito alla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE

Gli articoli 1 e 2 dispongono la modifica, rispettivamente, degli allegati IV e V della direttiva 2004/107/CE e degli allegati I, III, VI e IX della direttiva 2008/50/CE, secondo quanto dettagliato negli allegati I e II della direttiva.

Rapporto con il regolamento (CE) n. 765/2008

L’articolo 3 stabilisce che le disposizioni della direttiva vanno lette in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, senza introdurre deroghe o eccezioni a tale regolamento.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Garanzia di qualità e convalida dei dati nella direttiva 2008/50/CE

Nel nuovo punto C dell’allegato I, le autorità e gli organismi competenti devono assicurare tracciabilità delle misurazioni rispetto alla norma armonizzata per laboratori di prova e taratura, un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità con manutenzione periodica e riesame almeno ogni 5 anni da parte del laboratorio nazionale di riferimento, una procedura di QA/QC per rilevamento e comunicazione dei dati, e la designazione di laboratori nazionali di riferimento accreditati per i metodi di riferimento dell’allegato VI. Tali laboratori coordinano i programmi UE del Centro comune di ricerca, il corretto uso dei metodi di riferimento e la dimostrazione dell’equivalenza di metodi diversi, partecipano almeno ogni tre anni ai programmi di qualità dell’UE e, se i risultati sono insoddisfacenti, devono adottare misure correttive e riferirne. I dati comunicati a norma dell’articolo 27 si considerano validi salvo quelli contrassegnati come provvisori.

Criteri per l’ubicazione dei punti di campionamento e documentazione della rete

Le modifiche all’allegato III chiariscono i criteri di ubicazione: ingresso della sonda libero, assenza di ostacoli, altezza ordinaria tra 1,5 m e 4 m dal suolo, possibilità di ubicazioni più elevate se rappresentative, distanza dei siti di traffico non inferiore a 25 m dal bordo dei grandi incroci e non superiore a 10 m dal bordo stradale. Ogni deroga ai criteri deve essere pienamente documentata. Il nuovo punto D impone una documentazione esauriente delle procedure di selezione dei siti, con fotografie e mappe, informazioni sui metodi supplementari e sulla conformità ai criteri dell’articolo 7, paragrafo 3, aggiornamento e riesame almeno quinquennale, e trasmissione alla Commissione entro 3 mesi dalla richiesta.

Metodi di riferimento per la misurazione degli inquinanti

L’allegato VI è aggiornato con nuovi riferimenti a norme EN per biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, PM10 e PM2,5, monossido di carbonio e ozono; restano invariati i riferimenti per piombo e benzene. Il punto D è soppresso e il nuovo punto E prevede l’accettazione di rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, se i laboratori sono accreditati secondo la pertinente norma armonizzata, con obbligo di mettere a disposizione rapporti e risultati dettagliati e dimostrare la conformità anche in condizioni ambientali o sito-specifiche diverse.

Aggiornamento dei metodi per inquinanti specifici e deposizioni

Nell’allegato V della direttiva 2004/107/CE vengono aggiornate le sezioni sui metodi di riferimento per arsenico, cadmio e nickel, per gli idrocarburi policiclici aromatici, per il mercurio gassoso totale e per la deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e IPA. Sono indicate le norme EN 12341:2014, EN 14902:2005, EN 15549:2008, EN 15852:2010, EN 15841:2009, EN 15853:2010 e EN 15980:2011; gli Stati membri possono usare altri metodi equivalenti e, per alcuni IPA non coperti da norma CEN armonizzata, anche metodi nazionali standard o ISO, come ISO 12884.

Numero minimo di punti di campionamento per l’ozono

Il nuovo punto A dell’allegato IX stabilisce il numero minimo di stazioni di campionamento in siti fissi per l’ozono, distinguendo agglomerati, altre zone e fondo rurale in funzione della popolazione. In particolare, prevede una stazione minima per agglomerati con popolazione inferiore a 250 mila abitanti e, per le altre fasce, un numero crescente di stazioni fino a oltre 3,75 milioni di abitanti, con una stazione supplementare ogni 2 milioni di abitanti. È inoltre previsto che almeno una stazione sia collocata nelle aree in cui è probabile l’esposizione alle concentrazioni più elevate e che negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni sia in aree suburbane; per orografie complesse è raccomandata una stazione ogni 25.000 km2.

Come è indicizzato

Materieambientequalità dell'ariaaccreditamentomonitoraggio ambientale

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