Direttiva 2015/1955
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione interviene sulla disciplina UE delle sementi di cereali per adattarla allo sviluppo delle varietà ibride di orzo prodotte con tecnica di maschiosterilità citoplasmatica (CMS). Introduce requisiti tecnici specifici per le colture destinate a sementi di base e certificate di Hordeum vulgare CMS, inclusi distanze minime di isolamento, livelli di purezza varietale e di maschiosterilità, nonché controlli ufficiali a posteriori. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2016 e applicarle dal 1º luglio 2016.
Modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per introdurre condizioni specifiche per la commercializzazione delle sementi di ibridi di Hordeum vulgare prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica (CMS), con particolare riguardo a purezza varietale, distanze di isolamento e controlli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nelle rispettive norme nazionali sulla commercializzazione delle sementi di cereali. L’ambito materiale riguarda in modo specifico le sementi di cereali della direttiva 66/402/CEE, e in particolare gli ibridi di Hordeum vulgare prodotti mediante tecnica CMS, sia per sementi di base sia per sementi certificate. Non emergono esclusioni ulteriori oltre alla distinzione tra produzione mediante CMS e produzione mediante tecnica diversa dalla CMS per alcuni ibridi.
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955: modifiche alla disciplina delle sementi di cereali per gli ibridi CMS di orzo
La direttiva interviene sulla direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali per adeguare la disciplina tecnica all’evoluzione delle varietà ibride di orzo ( Hordeum vulgare ) prodotte con maschiosterilità citoplasmatica (CMS). Il legislatore UE considera tale tecnica ormai consolidata e, in ragione delle analogie con gli ibridi di segale, introduce condizioni specifiche per garantire la stabilità della produzione e la qualità delle sementi.
Obiettivo e ratio dell’intervento
La Commissione evidenzia che un numero crescente di varietà ibride di orzo CMS è stato iscritto nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e che, per questa tecnica, è opportuno stabilire requisiti specifici. In particolare, l’esperienza ha mostrato che il sistema di produzione e i rischi connessi alle condizioni atmosferiche durante la fioritura rendono opportuno un adattamento dei requisiti tecnici, incluso un livello di purezza varietale meno rigoroso rispetto ad altri ibridi, allo scopo di mantenere stabile la produzione anche in condizioni climatiche meno favorevoli.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE e incidono sulle regole tecniche applicabili alle sementi di cereali. Il focus operativo è sugli ibridi di Hordeum vulgare prodotti mediante CMS, con regole distinte per:
- sementi di base;
- sementi certificate.
La direttiva conserva anche la distinzione tra ibridi prodotti mediante CMS e ibridi prodotti con tecnica diversa dalla CMS, mantenendo per questi ultimi il regime ordinario già previsto dalla direttiva 66/402/CEE.
Nuovi requisiti per le colture destinate a sementi di base e certificate di ibridi CMS di orzo
Con l’inserimento del punto 5 bis nell’allegato I, la direttiva definisce le condizioni di coltivazione per le sementi di base e certificate di ibridi CMS di Hordeum vulgare.
Distanze minime di isolamento
Le colture devono rispettare distanze minime dalle fonti vicine di polline che possano provocare impollinazione estranea indesiderabile:
- 100 m per la produzione di sementi di base;
- 50 m per la produzione di sementi certificate.
Identità e purezza varietale
La coltura deve presentare identità varietale e purezza varietale sufficienti rispetto ai componenti parentali. In particolare:
- per le colture destinate a sementi di base, la percentuale di piante manifestamente non conformi al tipo non deve superare:
- 0,1 % per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice;
- 0,2 % per il componente femminile CMS;
- per le colture destinate a sementi certificate, la soglia non deve superare:
- 0,3 % per il ristoratore e il componente femminile CMS;
- 0,5 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido.
Livello minimo di maschiosterilità
Il componente femminile deve presentare un livello minimo di maschiosterilità pari a:
- 99,7 % per le colture destinate a sementi di base;
- 99,5 % per le colture destinate a sementi certificate.
Verifiche ufficiali
I requisiti relativi a purezza varietale e maschiosterilità sono verificati mediante controlli ufficiali a posteriori.
Coltivazione mista
È espressamente consentita la produzione di sementi certificate mediante coltivazione mista, combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.
Purezza varietale minima delle sementi certificate e disciplina specifica per gli ibridi CMS di orzo
L’allegato II viene modificato per adeguare la norma sulla purezza varietale minima delle sementi della categoria sementi certificate.
Per gli ibridi elencati nella lettera C del punto 1 dell’allegato II, la purezza varietale minima resta pari al 90 %. Tuttavia, per le sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante CMS, la purezza varietale minima è ridotta all’85 %.
La direttiva precisa inoltre che:
- le impurità diverse dal ristoratore non devono superare il 2 %;
- la purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Coordinamento terminologico con l’allegato II
La rubrica della lettera E dell’allegato II è sostituita per includere espressamente gli ibridi di Secale cereale e gli ibridi CMS di Hordeum vulgare , assicurando coerenza sistematica con la nuova disciplina tecnica.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato da conseguire tramite misure interne di recepimento entro il 30 giugno 2016. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º luglio 2016.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE siano modificati secondo l’allegato della direttiva di esecuzione, al fine di inserire regole specifiche per gli ibridi di Hordeum vulgare prodotti mediante CMS.
Nuove condizioni per colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi CMS di Hordeum vulgare
Nell’allegato I è introdotto un nuovo punto 5 bis che stabilisce distanze minime dalle fonti vicine di polline: 100 m per sementi di base e 50 m per sementi certificate. È richiesto che la coltura presenti identità varietale e purezza varietale sufficienti: per le sementi di base, non più dello 0,1 % di piante non conformi al tipo per linea mantenitrice e ristoratrice e dello 0,2 % per il componente femminile CMS; per le sementi certificate, non più dello 0,3 % per ristoratore e componente femminile CMS e dello 0,5 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido. Il livello di maschiosterilità del componente femminile deve essere almeno 99,7 % per le sementi di base e 99,5 % per le sementi certificate. Tali requisiti sono verificati mediante controlli ufficiali a posteriori. È inoltre consentita la produzione di sementi certificate in coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.
Adeguamento dei requisiti di purezza varietale per gli ibridi CMS di Hordeum vulgare
Nell’allegato II, punto 1, lettera C, per gli ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante, la purezza varietale minima delle sementi certificate è fissata al 90 %. Per le sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante CMS, la purezza varietale minima è ridotta all’85 % e le impurità diverse dal ristoratore non possono superare il 2 %. La purezza varietale minima è valutata tramite controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.
Ridenominazione della rubrica relativa agli ibridi di segale e agli ibridi CMS di orzo
Nell’allegato II, punto 1, il titolo della lettera E è sostituito con la dizione che include espressamente gli ibridi di Secale cereale e gli ibridi CMS di Hordeum vulgare.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 1º luglio 2016. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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