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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23165/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva agito nei confronti di un'assessorato regionale per ottenere, da un lato, l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso, originariamente formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa e ritenuto nullo quanto ai contratti stipulati; dall'altro, il riconoscimento di differenze retributive rispetto al trattamento economico della categoria D, posizione economica iniziale D3 del CCNL applicabile, parametrate alla retribuzione di posizione e di risultato. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda: aveva confermato l'accertamento della subordinazione ma escluso la conversione a tempo indeterminato e aveva rigettato le differenze retributive, ritenendo che le voci invocate spettassero solo al personale cui fossero stati attribuiti specifici incarichi di posizione organizzativa o professionale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione del CCNL, contraddittorietà e omessa motivazione, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato le modalità di svolgimento del rapporto e il principio di non contestazione, dalle quali egli desumeva il diritto all'inquadramento e al relativo trattamento economico comprensivo delle voci non percepite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito non aveva negato lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D, bensì aveva escluso che, in assenza di allegazione e prova dell'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa o professionale, fossero dovute le specifiche voci di retribuzione di posizione e di risultato poste a base della domanda. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 3, Cost.

    La violazione di disposizioni imperative sull'assunzione o sull'impiego presso pubbliche amministrazioni non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, essendo la conversione vietata dalla regola del pubblico concorso.

  • art. 2126 c.c.

    È richiamato come base per l'introduzione e l'esame della domanda relativa al rapporto di fatto e alle conseguenze economiche del suo svolgimento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inidonea perché la decisione di merito aveva comunque affrontato il tema delle differenze retributive, escludendole per una ragione diversa da quella prospettata dal ricorrente.

  • CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali quadriennio 2002/2005, biennio economico 2002/2003

    La disciplina contrattuale sulle posizioni organizzative e professionali è stata letta nel senso che retribuzione di posizione e retribuzione di risultato spettano solo al personale cui sia stato conferito il relativo incarico.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma criticano una motivazione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
  • Le voci retributive connesse a specifici incarichi organizzativi o professionali non possono essere riconosciute al solo personale inquadrato in una determinata categoria se non sia allegato e provato il conferimento del relativo incarico.
  • Quando la domanda riguarda il rapporto di fatto con la pubblica amministrazione, la pretesa di conversione a tempo indeterminato resta preclusa dalla regola del concorso pubblico e dall'art. 97 Cost.
  • La censura per omessa pronuncia non è fondata se il giudice di merito ha comunque deciso sul capo di domanda, sia pure con una motivazione diversa da quella auspicata dalla parte.
  • L'onere di allegare e provare i presupposti del diritto invocato grava sulla parte che pretende il trattamento economico maggiore, soprattutto quando esso dipenda dal conferimento di uno specifico incarico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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