Parere n. 1260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla signora -OMISSIS-, contro l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e nei confronti della Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- e del Ministero dell'interno, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. 50132 del 21 giugno 2024, è stata disposta la decadenza dai contributi erogati per le campagne agrarie dal 2018 al 2022 e la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite per un ammontare complessivo di € 395552,08.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento AGEA prot. n. 50132 del 21 giugno 2024, recante decadenza dai contributi agricoli erogati per le campagne 2018-2022 e recupero di € 395.552,08
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, a seguito dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura, ha dichiarato la decadenza dai contributi comunitari e ne ha chiesto la restituzione. Sono stati dedotti: il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario; la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'illegittima efficacia retroattiva dell'interdittiva rispetto a contributi già erogati e ad annate agrarie concluse; la lesione del legittimo affidamento, del diritto di proprietà e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU; l'illegittimità costituzionale degli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 Cost. e con i principi di proporzionalità, irretroattività e tutela dell'affidamento; infine, in via subordinata, l'illegittimità del recupero dei contributi anteriori alla richiesta di informazione antimafia da parte di AGEA.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento della domanda cautelare. Quanto alla giurisdizione, ha affermato che l'informativa antimafia interdittiva determina una particolare incapacità giuridica del destinatario, rendendolo inidoneo a essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione; la decadenza e il recupero costituiscono quindi esercizio vincolato del potere amministrativo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa. È stata esclusa la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché l'amministrazione, una volta adottata l'interdittiva, non dispone di margini discrezionali per conservare il rapporto. L'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 sottopone ex lege i contributi erogati in assenza dell'informazione antimafia a condizione risolutiva: l'adozione successiva dell'interdittiva travolge anche i pagamenti già effettuati, senza che possa configurarsi un legittimo affidamento. La condizione opera sul titolo del pagamento e l'impiego delle somme per spese correnti non impedisce il recupero. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la disciplina costituisce un ragionevole equilibrio tra celerità delle erogazioni e tutela dell'ordine pubblico economico; il decorso dei termini del procedimento prefettizio non ha efficacia sanante; la prevalenza dell'interesse al contrasto delle infiltrazioni mafiose non è irragionevole né sproporzionata; gli artt. 92 e 94 offrono una base legale chiara, accessibile e prevedibile, e la previsione della condizione risolutiva non eccede la delega conferita dalla legge n. 136/2010. È stato infine escluso che il recupero possa essere limitato ai pagamenti successivi alla richiesta di informazione antimafia: rileva il momento dell'adozione dell'interdittiva, quale evento dedotto in condizione, e non quello della richiesta.
Osservazioni
I. Giurisdizione
La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché la decadenza e il recupero derivano dall'accertamento dell'insussistenza dei presupposti legali per il godimento dei contributi e dall'incapacità giuridica determinata dall'informativa antimafia, non da un mero rapporto obbligatorio privatistico.
II. Comunicazione di avvio del procedimento
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento. A seguito dell'interdittiva antimafia l'attività di AGEA è vincolata e non residua alcun utile apporto partecipativo del privato; trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
III. Efficacia temporale dell'interdittiva e legittimo affidamento
L'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 assoggetta a condizione risolutiva i contributi erogati in assenza dell'informazione antimafia. L'adozione dell'interdittiva travolge i pagamenti già effettuati, anche relativi ad annate agrarie concluse, senza efficacia sanante del decorso del tempo e senza configurazione di un legittimo affidamento.
IV. Questione di legittimità costituzionale
Le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., ai principi di proporzionalità, irretroattività e tutela dell'affidamento, all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e ai principi euro-unitari sono manifestamente infondate. La disciplina ha base legale chiara e prevedibile, persegue il contrasto delle infiltrazioni criminali e realizza un ragionevole equilibrio tra tutela dell'ordine pubblico economico e celerità delle erogazioni. La previsione della condizione risolutiva rientra inoltre nella delega conferita dalla legge n. 136/2010.
V. Contributi anteriori alla richiesta di informazione antimafia
Il recupero riguarda tutti i pagamenti effettuati in assenza dell'informazione antimafia, indipendentemente dalla data della richiesta formulata da AGEA. Il momento rilevante è l'adozione dell'interdittiva, che costituisce l'evento dedotto in condizione.
Norme richiamate
art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Impone la richiesta dell'informazione antimafia nell'ambito degli adempimenti istruttori relativi alle erogazioni considerate.
art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
«sotto condizione risolutiva»
I contributi e le altre erogazioni effettuati in assenza dell'informazione antimafia, per decorso dei termini o per urgenza, sono sottoposti ex lege a condizione risolutiva; l'adozione dell'interdittiva travolge i pagamenti già effettuati.
art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Costituisce la base normativa della decadenza dai contributi e del recupero conseguente all'informazione antimafia interdittiva.
art. 7, legge n. 241/1990
L'obbligo di comunicazione di avvio non opera, secondo il parere, quando il provvedimento conseguente all'interdittiva antimafia è integralmente vincolato.
art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990
Esclude l'annullabilità per violazioni procedimentali quando, per la natura vincolata dell'atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 136/2010
«aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi»
La delega comprendeva l'aggiornamento degli effetti interdittivi; la trasposizione della condizione risolutiva nel d.lgs. n. 159/2011 non costituisce eccesso di delega.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 252/1998
La previsione della condizione risolutiva era già presente nella disciplina previgente ed è stata riordinata nel Codice antimafia.
art. 3 Cost.
Non risulta violato, poiché la disciplina non introduce automatismi irragionevoli e la misura interdittiva consegue a un accertamento caso per caso.
art. 76 Cost.
Non risulta violato, poiché la previsione della condizione risolutiva è coerente con i criteri e le finalità della delega.
art. 97 Cost.
La disciplina realizza un ragionevole equilibrio tra celerità nell'erogazione dei contributi e tutela dell'ordine pubblico economico.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Il recupero non costituisce ingerenza sproporzionata o sanzione arbitraria, ma attuazione di una condizione risolutiva prevista dalla legge per impedire la deviazione di risorse pubbliche verso soggetti contigui alla criminalità organizzata.
Massime di principio
- L'informativa antimafia interdittiva determina una particolare incapacità giuridica del destinatario, consistente nell'inidoneità a essere titolare di situazioni soggettive che instaurino o mantengano rapporti giuridici con la pubblica amministrazione.
- Quando un beneficio pubblico è stato erogato in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, l'adozione successiva dell'interdittiva determina ex lege il venir meno del titolo del pagamento e legittima il recupero delle somme già erogate.
- La decadenza e il recupero di contributi conseguenti a un'informativa antimafia interdittiva costituiscono attività amministrativa vincolata; pertanto, non è necessaria la comunicazione di avvio quando l'apporto partecipativo del privato non potrebbe modificare il contenuto dell'atto.
- Il carattere precario dei rapporti instaurati in assenza della documentazione antimafia liberatoria esclude la configurabilità di un legittimo affidamento del beneficiario sulla conservazione delle erogazioni, anche se riferite a periodi o annate già conclusi.
- Ai fini dell'operatività della condizione risolutiva prevista dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, rileva l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva e non la data in cui l'amministrazione ha richiesto l'informazione alla Prefettura.
- La previsione legislativa del recupero delle erogazioni sottoposte a condizione risolutiva non è sproporzionata né lesiva del diritto di proprietà quando costituisce attuazione di una base legale chiara e prevedibile diretta a tutelare l'ordine pubblico economico e a contrastare le infiltrazioni criminali.
Decadenza e recupero di contributi agricoli a seguito di interdittiva antimafia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un'imprenditrice agricola contro AGEA, in relazione al provvedimento che ha disposto la decadenza dai contributi comunitari percepiti per le campagne agrarie 2018-2022 e la restituzione di € 395.552,08. Il recupero è seguito all'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura nei confronti dell'impresa.
Fatti e procedimento
La ricorrente, titolare di un'impresa individuale agricola, aveva presentato domande uniche di pagamento e richieste relative a misure di sviluppo rurale e aiuti straordinari. AGEA aveva richiesto l'informazione antimafia e, decorso il termine previsto, aveva erogato i contributi sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. Dopo l'adozione dell'interdittiva, AGEA ha applicato l'art. 94, comma 1, del Codice antimafia, dichiarando la decadenza e intimando la restituzione delle somme.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato:
- la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura patrimoniale e creditoria della pretesa restitutoria;
- l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- l'efficacia retroattiva dell'interdittiva rispetto a contributi già erogati e ad annate agrarie concluse;
- la lesione del legittimo affidamento, del diritto di proprietà e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU;
- la legittimità costituzionale degli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011;
- il recupero dei contributi erogati prima della richiesta di informazione antimafia da parte di AGEA.
Giurisdizione
La Sezione ha affermato la giurisdizione amministrativa. L'interdittiva antimafia non è un mero fatto sopravvenuto incidente sulla fase esecutiva del rapporto, ma incide sulla capacità giuridica del destinatario di essere parte di rapporti con la pubblica amministrazione. La decadenza e il recupero verificano l'insussistenza dei presupposti legali del beneficio e costituiscono conseguenza vincolata dell'interdittiva, non esercizio di autotutela privatistica. Il parere richiama Cons. Stato, Ad. plen., nn. 3 del 2018 e 6 del 2014, nonché Cass. civ., Sez. Un., n. 24040 del 2019.
Partecipazione procedimentale
La censura relativa all'art. 7 della legge n. 241/1990 è stata respinta. Una volta adottata l'informativa antimafia interdittiva, AGEA non dispone di margini discrezionali per conservare il rapporto o il beneficio. Il provvedimento si limita a prendere atto di una causa ostativa vincolante; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio non incide sulla validità dell'atto, anche alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Condizione risolutiva e recupero delle somme
L'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 sottopone a condizione risolutiva i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni effettuati in assenza dell'informazione antimafia per decorso dei termini o per motivi d'urgenza. La condizione opera ex lege e non richiede una specifica comunicazione al beneficiario.
L'adozione dell'interdittiva travolge i pagamenti già effettuati, anche se riferiti ad annate agrarie concluse. Il rapporto instaurato in assenza della documentazione antimafia è fisiologicamente precario e non genera un legittimo affidamento sulla stabilità delle somme percepite. L'uso delle somme per spese correnti aziendali non impedisce il recupero, poiché la condizione risolutiva opera sul titolo del pagamento e non sul bene o sulla concreta disponibilità delle somme.
Questioni costituzionali e convenzionali
La Sezione ha ritenuto manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 3, 76 e 97 Cost., ai principi di proporzionalità, irretroattività e tutela dell'affidamento e all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.
La disciplina rappresenta un ragionevole equilibrio tra la celerità delle erogazioni e la tutela dell'ordine pubblico economico. Il decorso del termine per la conclusione del procedimento prefettizio non ha efficacia sanante e non determina la perdita del potere di prevenzione antimafia. L'interdittiva deriva da un accertamento caso per caso e la prevalenza dell'interesse al contrasto delle infiltrazioni criminali sull'affidamento del privato non è irragionevole.
Il recupero ha una base legale chiara, accessibile e prevedibile e non costituisce una sanzione arbitraria o un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà, ma attua la condizione risolutiva prevista dalla legge. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 76 Cost.: l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 136/2010 consentiva l'aggiornamento della disciplina degli effetti interdittivi e la condizione risolutiva era già prevista dall'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 252/1998.
Contributi anteriori alla richiesta di informazione
È stata respinta anche la richiesta di limitare il recupero ai contributi successivi alla richiesta di informazione antimafia. La soglia temporale rilevante non coincide con la richiesta formulata da AGEA, ma con l'adozione dell'interdittiva, che costituisce l'evento dedotto in condizione. Sono quindi recuperabili tutti i pagamenti effettuati in assenza dell'informazione antimafia.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento della domanda cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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