Cassazione Civile, Ordinanza n. 38094/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata su istanza di un ente di gestione dei diritti d'autore fondata su un credito per diritti d'autore relativi a un evento musicale. In sede di reclamo la società fallita e il socio/legale rappresentante sostenevano che non vi fossero debiti scaduti e non pagati oltre la soglia di legge per il fallimento. La corte territoriale aveva invece ritenuto provato, anche sulla base di una consulenza tecnica e di una ricognizione di debito sottoscritta dal legale rappresentante, un debito superiore alla soglia. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) errata quantificazione dei diritti d'autore perché il consulente avrebbe incluso nella base imponibile anche i biglietti omaggio, senza scorporo analogo a quello previsto ai fini IVA; 2) violazione delle regole processuali sulla produzione documentale, poiché la ricognizione di debito sarebbe stata valorizzata solo in fase peritale e non tempestivamente prodotta nel rispetto del contraddittorio; 3) violazione dell'art. 1988 c.c., perché la ricognizione non conterrebbe conteggi corretti e non terrebbe conto di un acconto già versato e delle osservazioni del consulente di parte; 4) omesso esame dell'asserito pagamento in acconto di euro 1.000 mediante assegno consegnato all'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per errata qualificazione del vizio, poiché sostanzialmente rivolto contro la valutazione delle risultanze peritali e privo delle indicazioni necessarie su documenti e dati decisivi; inoltre la censura sui biglietti omaggio era generica e non dimostrava la decisività della questione. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché investivano una seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre la prima ratio era rimasta ferma e sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché il ricorrente non aveva dimostrato che l'asserito acconto di euro 1.000, anche se provato, avrebbe portato con certezza il debito complessivo sotto la soglia di legge per la dichiarazione di fallimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 15, ultimo comma, l. fall.
soglia minima dei debiti scaduti e non pagati pari a € 30.000
La soglia dei debiti scaduti e non pagati costituisce presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento; la censura deve dimostrare che, senza il debito contestato o con la sua diversa quantificazione, tale soglia non sarebbe stata raggiunta.
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito opera quale fonte di prova del rapporto obbligatorio e, a fronte di essa, incombe a chi la contesta dimostrare la minore entità del debito.
art. 113 c.p.c.
La censura formulata come violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio o la motivazione del giudice di merito.
art. 3, comma 5, d.P.R. 633/1972
È richiamato dalla parte ricorrente come parametro per sostenere che i biglietti omaggio non dovessero entrare nella base di calcolo dei diritti SIAE, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e decisività.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere prospettato per contestare in realtà un'omessa motivazione o un omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione del contraddittorio nella produzione di documenti deve essere specificamente dedotta e rilevante ai fini della decisione.
art. 198, comma 2, c.p.c.
È evocato in relazione alle modalità di produzione della ricognizione di debito nel giudizio di reclamo.
art. 90, comma 2, disp. att. c.p.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'integrazione documentale nel corso delle operazioni peritali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento avrebbe certamente condotto a una decisione diversa, non essendo sufficiente una rilevanza meramente সম্ভabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che attacca la valutazione delle prove o delle risultanze peritali non può essere mascherata come violazione di legge: occorre individuare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile, con puntuale indicazione degli atti rilevanti.
- Il ricorrente che deduce omesso esame di un fatto decisivo o di un documento deve indicare con precisione il contenuto dell'atto, la sua collocazione processuale e soprattutto spiegare perché, se esaminato, avrebbe imposto con certezza una decisione diversa.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, la mancata censura di una di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre per difetto di interesse.
- La ricognizione di debito ha rilevante forza probatoria: chi la contesta deve allegare e dimostrare in modo specifico la minore entità dell'obbligazione o l'inesattezza del credito riconosciuto.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, la contestazione del credito deve incidere in modo concreto sulla soglia legale dei debiti scaduti e non pagati; non basta allegare una riduzione teorica del debito se non si dimostra che essa riporti l'esposizione sotto il limite richiesto.
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