Sentenza n. 590/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 597 del 12 dicembre 2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, in quanto risultavano attestati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli la cui inesecuzione può essere fatta valere con l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 2.000 euro sul portafoglio carta docente del ricorrente. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo esecutivo provenga dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, che deve essere rispettato prima di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, cui deve essere destinato l’accredito ordinato in ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligata è una pubblica amministrazione e la pronuncia contiene statuizioni rimaste ineseguite.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato ineseguito e in mancanza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare le attività necessarie per dare concreta attuazione alla statuizione giudiziale, fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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